Sentenza n. 397/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'atto prot. 26619 del 20 luglio 2016; e la condanna del comune di Sora - a cessare immediatamente l’occupazione illecita “sine titulo”; - a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile il terreno abusivamente occupato, mediante l’adozione del decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 relativo a un’area originariamente identificata come particella 269
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del proprietario originario, hanno impugnato il diniego comunale alla loro istanza volta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione sanante di un’area occupata d’urgenza negli anni Ottanta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza successiva emanazione del decreto di esproprio. Hanno dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e mancata partecipazione procedimentale; violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, travisamento dei fatti e sviamento, anche in relazione alla sentenza civile resa nei confronti degli altri comproprietari; violazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e tutela della proprietà, nonché dei principi CEDU; e violazione dell’obbligo dell’amministrazione di valutare le alternative per far cessare l’occupazione sine titulo, inclusa l’eventuale acquisizione sanante o la restituzione del bene. Il Comune ha eccepito il difetto di prova della qualità di eredi e ha sostenuto che l’attuale particella 269, derivata dal frazionamento dell’originaria particella, non fosse stata interessata da opere pubbliche, sicché mancassero i presupposti dell’art. 42-bis.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenendo provata la qualità di eredi mediante dichiarazione di successione, certificato dello stato di famiglia e autocertificazione, idonei a fondare una presunzione iuris tantum di accettazione tacita dell’eredità anche in ragione dell’esercizio dell’azione giudiziale. Nel merito, il giudice ha rilevato che, a seguito del frazionamento catastale, l’attuale particella 269 non risultava interessata dall’opera pubblica e che, sotto questo specifico profilo, il diniego rifletteva un dato catastale corretto. Tuttavia, l’istanza riguardava l’area originariamente identificata prima del frazionamento e la complessa vicenda dell’occupazione e dell’edificazione; pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto instaurare un effettivo contraddittorio procedimentale. L’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 ha inciso concretamente sulle garanzie partecipative, perché i fatti risalivano a molti anni prima, la ricostruzione catastale era complessa e il precedente giudizio civile non aveva coinvolto il dante causa dei ricorrenti. Non era quindi dimostrato che l’esito fosse vincolato né che la partecipazione fosse inutiliter data: il confronto con gli interessati avrebbe potuto consentire ulteriori verifiche istruttorie e una più adeguata ponderazione degli interessi. Il ricorso è stato accolto per tale vizio procedimentale, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il diniego è stato annullato, senza riconoscimento della spettanza immediata dell’acquisizione sanante né dell’obbligo di adottare il decreto ex art. 42-bis; l’amministrazione dovrà riesaminare l’istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e, ove intenda respingerla, comunicare previamente tutti gli eventuali motivi ostativi. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è necessario quando la partecipazione può essere concretamente utile, soprattutto in presenza di una fattispecie complessa e di accertamenti di fatto controversi; la sua omissione determina illegittimità quando incide effettivamente sulle garanzie partecipative.
art. 21-septies l. 241/1990
La questione della nullità dedotta dai ricorrenti non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento della censura relativa all’omessa partecipazione procedimentale.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il potere di acquisizione sanante deve essere esercitato all’esito di un’adeguata istruttoria e della ponderazione degli interessi coinvolti; l’annullamento del diniego per vizio procedimentale non comporta l’automatica spettanza del provvedimento acquisitivo, ma impone il riesame dell’istanza.
art. 2909 c.c.
Il giudicato civile produce effetti tra le parti del giudizio e non vincola automaticamente i soggetti che non vi abbiano partecipato, sicché la posizione del dante causa estraneo al precedente processo richiede specifici accertamenti.
Massime di principio
- Il diniego relativo all’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 deve essere preceduto dal preavviso di rigetto quando la ricostruzione dei fatti, l’identificazione dell’area e la ponderazione degli interessi risultino controverse e la partecipazione del privato possa concretamente incidere sull’istruttoria e sulla decisione.
- L’omissione del preavviso di rigetto non è meramente formale quando impedisce al destinatario di fornire elementi utili alla ricostruzione di una vicenda espropriativa risalente e complessa; in tal caso il vizio procedimentale giustifica l’annullamento del diniego.
- L’annullamento di un diniego per violazione delle garanzie partecipative comporta la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo, non l’accertamento giudiziale della spettanza del provvedimento richiesto.
- Nel riesaminare un’istanza di acquisizione sanante, l’amministrazione deve rivalutare i presupposti fattuali e giuridici e, qualora intenda confermare il diniego, comunicare previamente tutti i motivi ostativi, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
- Il giudicato formatosi in un giudizio civile tra alcuni comproprietari e l’amministrazione non è automaticamente vincolante nei confronti del comproprietario o del suo avente causa rimasto estraneo a quel giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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