Sentenza n. 394/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione reg. gen. n. 677/2025 delll'11 settembre 2025 con cui è stata disposta l'esclusione della Raggio di Sole dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI - CIG B5DB8F9243; b) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara, della nota del RUP prot. n. 13683 dell'1.8.2025 e della nota del RUP 14299 del 13.8.2025, delle relazioni del RUP 15080 DEL 28.8.2025, del verbale prot. n, 15131 del 29.8.2025, della relazione prot. 15080 del 28.8.2025, del verbale 1531 del 29.8.2025 così come acquisiti in data 2.9.2025 dalla CUC della Provincia di Latina al prot. n. - 52111 del 2.9.2025; c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara (così come comprensiva di bando, disciplinare, capitolato e chiarimenti), se interpretabile così come interpretata dalla S.A.; d) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre e della determina di nomina della commissione; e) del provvedimento di aggiudicazione ove intervenuto; f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi integrativi/aggiuntivi; g) della nota prot. n. 54322 del 12.9.2025 e della nota prot. n. 55250 del 17.9.2025 con cui nella parte in cui è stato differito/denegato l'accesso richiesto in riferimento ai verbali di gara, alle note del RUP propedeutiche all'esclusione della ricorrente nonché della documentazione relativa all'offerta dell'aggiudicatario fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, al fine del subentro della ricorrente; in subordine per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus il 3 ottobre 2025: 1) della determina n. 1145/2025 reg. gen. n. 2888 del 24 settembre 2025 del Settore Servizi Sociali del Comune di Itri di aggiudicazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI – CIG B5DB8F9243 alla Coop Leonardo, già impugnata sub e) del ricorso introduttivo, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti a valle della trasmissione dell’offerta della controinteressata e degli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC in data 1.10.2025; 2) della documentazione trasmessa a mezzo PEC in allegato alla nota prot. n. 58372 dell’1.10.2025 della Provincia di Latina e, in particolare, dei verbali di valutazione della congruità (prot. Comune di Itri n. 15080 del 28.08.2025 e prot. Comune di Itri n. 15131 del 29.08.2025), del verbale della Commissione prot. del Comune di Itri n. 15167 del 29.08.2025, e la nota del Rup del 02.09.2025, presupposti alla esclusione dell’o.e. Raggio di Sole, già impugnati sub b) del ricorso introduttivo; 3) di tutta la documentazione presupposta; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more sottoscritto, al fine del subentro della ricorrente nella gestione del servizio per l’intera durata dello stesso; nonché di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. e dei motivi aggiunti rispetto a detta istanza proposti in data 1.10.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raggio di Sole Società Cooperativa onlus il 28 ottobre 2025: 1) della determina n. 1145/2025 reg. gen. n. 2888 del 24.9.2025 del Settore Servizi Sociali del Comune di Itri di aggiudicazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI – CIG B5DB8F9243 alla Coop Leonardo, già impugnata sub e) del ricorso introduttivo, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti a valle della trasmissione dell’offerta della controinteressata e degli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC in data 1.10.2025; 2) della documentazione trasmessa a mezzo PEC in allegato alla nota prot. n. 58372 dell’1.10.2025 della Provincia di Latina e, in particolare, dei verbali di valutazione della congruità (prot. Comune di Itri n. 15080 del 28.08.2025 e prot. Comune di Itri n. 15131 del 29.08.2025), del verbale della Commissione prot. del Comune di Itri n. 15167 del 29.08.2025, e la nota del Rup del 02.09.2025, presupposti alla esclusione dell’o.e. Raggio di Sole, già impugnati sub b) del ricorso introduttivo; 3) di tutta la documentazione presupposta; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more sottoscritto, al fine del subentro della ricorrente nella gestione del servizio per l’intera durata dello stesso; nonché di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta, successiva aggiudicazione del servizio alla controinteressata, atti della verifica di congruità e diniego/differimento dell'accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente prima classificata e destinataria della proposta di aggiudicazione, è stata esclusa dopo la verifica dell'anomalia dell'offerta economica. La stazione appaltante ha ritenuto che l'offerta esponesse costi della manodopera inferiori ai minimi salariali, poiché la concorrente aveva indicato pari a zero gli oneri previdenziali e assicurativi, sostenendo di poterli compensare mediante crediti fiscali vantati verso l'Agenzia delle Entrate. Con il ricorso principale sono stati dedotti, tra l'altro, violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 23 del disciplinare, difetto di motivazione e istruttoria, insussistenza dei presupposti e violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità. La ricorrente ha sostenuto che la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali fosse consentita dalla legge e che il termine di sei giorni assegnato per i secondi chiarimenti fosse eccessivamente breve. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della verifica di congruità per invalidità derivata dall'illegittima esclusione. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la mancata esclusione dell'aggiudicataria per violazioni degli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023, della l. 68/1999, dell'art. 10 del disciplinare e per l'insufficienza della polizza e la non veridicità della dichiarazione relativa alla qualifica di piccola e media impresa. È stata inoltre proposta istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'istanza di accesso, poiché nel corso del giudizio la stazione appaltante ha osteso tutta la documentazione richiesta. Nel merito ha respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione di anomalia: le compensazioni rilevanti ai fini della sostenibilità dell'offerta devono essere generate all'interno della stessa offerta e non possono fondarsi su crediti fiscali esterni alla specifica commessa, perché ciò altererebbe la consistenza economica dell'offerta e consentirebbe di presentare offerte in perdita, in violazione della par condicio tra concorrenti. L'indicazione pari a zero degli oneri previdenziali e assicurativi ha quindi determinato un costo effettivo del personale inferiore ai minimi salariali delle tabelle ministeriali. La stazione appaltante ha legittimamente escluso l'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023, nell'ambito di una valutazione di anomalia connotata da ampia discrezionalità tecnica. La motivazione dell'esclusione è stata ritenuta dettagliata e adeguata. Il termine di sei giorni per i secondi chiarimenti è stato ritenuto conforme all'art. 23 del disciplinare, che prevedeva un termine non superiore a quindici giorni, e comunque non incidente sulla legittimità dell'esclusione. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: una volta legittimamente esclusa, la concorrente non conservava una posizione differenziata e qualificata per contestare la partecipazione dell'aggiudicataria o chiedere la caducazione della gara. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.500 per ciascuna delle tre parti vittoriose, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (...) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
L'offerta deve essere esclusa quando, all'esito della verifica di anomalia, il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi e le giustificazioni non siano idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
I minimi salariali risultano dalle apposite tabelle ministeriali e costituiscono parametro inderogabile per la verifica della congruità dell'offerta.
art. 23 del disciplinare di gara
Il termine assegnato per i chiarimenti non può essere superiore a quindici giorni.
Il termine di sei giorni assegnato per i secondi chiarimenti è stato ritenuto conforme alla lex specialis.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L'istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta.
artt. 94 e seguenti d.lgs. 36/2023
Le contestazioni relative ai requisiti dell'aggiudicataria non sono state esaminate nel merito per difetto di legittimazione della concorrente ormai esclusa.
art. 17 l. 68/1999
La censura relativa all'obbligo di assunzione dei disabili, proposta contro l'aggiudicataria, è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nella verifica di anomalia, la sostenibilità dell'offerta deve essere valutata considerando compensazioni generate all'interno della stessa offerta; non possono essere utilizzati crediti fiscali o altre poste patrimoniali esterne alla specifica commessa per azzerare o ridurre i costi direttamente imputabili all'esecuzione del contratto.
- L'offerta è anormalmente bassa quando, anche se riporta i valori tabellari della manodopera, elimina o azzera gli oneri previdenziali e assicurativi e il costo effettivo del personale risulta inferiore ai minimi salariali inderogabili delle tabelle ministeriali.
- La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile nei limiti dell'illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria; una motivazione dettagliata sulle ragioni dell'incongruità è sufficiente a sostenere l'esclusione.
- Il concorrente escluso legittimamente dalla gara perde la legittimazione a contestare la partecipazione o l'ammissione dell'aggiudicatario e può vantare, rispetto agli atti successivi della procedura, soltanto un interesse di fatto, non tutelabile mediante ricorso.
- Quando la stazione appaltante ostende integralmente nel corso del giudizio i documenti richiesti, l'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 6542/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1040/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1627/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 395/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 397/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 398/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →