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Sentenza

Sentenza n. 228/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comune di Bologna prot. n. 617104 del 16 settembre 2024 recante “Diniego all''istanza per la realizzazione di impianto per telefonia mobile in via Oreste Regnoli COD BO40138_011 Zanolini – presentata da Iliad Italia Spa”; - del parere del Comune di Bologna - Settore Servizi per l’Edilizia, prot. n. 613262 del 13 settembre 2024; - del provvedimento del Comune di Bologna prot. n. 457563 dell’8 luglio 2024; - del parere del Comune di Bologna - Settore Servizi per l’Edilizia, prot. n. 396143 dell’11 giugno 2024; - ove occorrer possa, del “Regolamento per l’'installazione e l’'esercizio di impianti di telefonia mobile” (“Regolamento Impianti”) del Comune di Bologna; - ove occorrer possa, del P.U.G del Comune di Bologna e delle schede dei vincoli allegate al medesimo P.U.G.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202401300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione e del permesso di costruire per la realizzazione di una stazione radio base, fondato sulla collocazione dell’impianto entro 50 metri da un asilo nido

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale, i pareri presupposti, gli atti del procedimento e, ove occorrente, il regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e il PUG. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 43 e seguenti d.lgs. 259/2003, degli artt. 4 e 8 l. 36/2001, del regolamento comunale e del PUG, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione e incompetenza. La ricorrente ha sostenuto che l’impianto si trovasse fuori dalla fascia di rispetto rappresentata nelle tavole del PUG, a 72 metri dall’edificio dell’asilo nido e a circa 3 metri oltre il limite grafico, contestando che la distanza fosse calcolata dal confine dell’area cortiliva anziché dall’edificio. Ha inoltre dedotto che le pertinenze non dovessero rilevare e che, ove il divieto derivasse dal regolamento comunale, quest’ultimo fosse illegittimo. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità del divieto di installazione entro 50 metri dai siti sensibili, ritenendolo esorbitante rispetto alla disciplina statale e potenzialmente idoneo a compromettere la copertura del servizio; ha richiamato anche il parere di ARPAE, che non aveva rilevato rischi per la salute. Con il terzo motivo ha contestato le carenze documentali rilevate dal Comune, relative alla mancata produzione di moduli della modulistica regionale e dei titoli edilizi riguardanti manufatti preesistenti, sostenendo che la richiesta integrativa costituisse un aggravio procedimentale incompatibile con la semplificazione prevista per gli impianti di telefonia mobile.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato perché la distanza deve essere misurata dal sito sensibile nel suo complesso e non dal solo edificio. L’area cortiliva dell’asilo nido è parte integrante della struttura e vi si svolgono attività di cura, gioco e assistenza dei bambini; non ha quindi natura meramente accessoria, ma costituisce anch’essa area destinata al servizio per l’infanzia. Il PUG e la disciplina comunale si riferiscono inoltre ad aree sensibili, non soltanto a edifici, sicché il sito comprende anche lo spazio cortilivo recintato. L’eventuale difformità tra le planimetrie e il testo della disciplina va risolta attribuendo prevalenza alla previsione testuale, anche perché la tavola dei vincoli costituisce parte del PUG e riporta il divieto di localizzazione. Il secondo motivo è infondato. Gli impianti di telefonia mobile, pur essendo equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e tendenzialmente compatibili con le destinazioni urbanistiche, restano soggetti ad autorizzazione e controllo amministrativo. Regioni e Comuni possono stabilire criteri localizzativi, anche mediante divieti riferiti a siti specifici, purché non compromettano la copertura del territorio e l’efficiente distribuzione del servizio e non incidano sui limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità riservati allo Stato. Il divieto comunale riguarda siti specificamente individuati, non è generalizzato e non compromette la copertura: nella zona risultano presenti altre stazioni radio base, il servizio è già pienamente assicurato e la società non ha considerato la condivisione di una struttura esistente. Il terzo motivo non è stato esaminato nel merito per carenza di interesse, poiché le carenze documentali non costituiscono uno specifico motivo posto a fondamento del diniego finale. In ogni caso, il provvedimento è plurimotivato e il motivo relativo alla localizzazione in area vietata è autonomamente sufficiente a sorreggerlo. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, a favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve esporre una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego; nel caso concreto il motivo relativo alla localizzazione in area vietata è stato ritenuto sufficiente.

  • artt. 43 e seguenti d.lgs. 259/2003

    La realizzazione degli impianti di telefonia mobile resta soggetta al procedimento autorizzatorio e al controllo dell’amministrazione, pur trattandosi di infrastrutture equiparate alle opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 8 l. 36/2001

    «I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4».

    I Comuni possono individuare siti sensibili e stabilire criteri o divieti localizzativi specifici, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate né incidere sui parametri di tutela dall’esposizione elettromagnetica riservati allo Stato.

  • L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000

    La disciplina regionale è richiamata quale fondamento della qualificazione dell’asilo nido come sito sensibile.

  • art. 44, comma 2, d.lgs. 259/2003

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione richiesta per l’installazione della stazione radio base, contestualmente al permesso di costruire.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato nel motivo relativo ai principi di imparzialità e buon andamento, senza autonoma applicazione nella ratio decisoria.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della fascia di rispetto prevista per gli impianti di telefonia mobile in prossimità di siti sensibili, un asilo nido comprende anche l’area cortiliva destinata alle attività di cura, gioco e assistenza dei bambini; la distanza non deve quindi essere misurata dal solo edificio.
  • Quando la disciplina urbanistica vieta la localizzazione di impianti in prossimità di aree sensibili, la previsione testuale riferita all’area prevale sul dato meramente grafico delle planimetrie, ove quest’ultimo risulti difforme, soprattutto quando la tavola dei vincoli costituisce parte integrante dello strumento urbanistico.
  • I Comuni possono adottare criteri localizzativi e divieti riferiti a siti sensibili specificamente individuati, purché tali misure non si traducano in limitazioni generalizzate, non compromettano la copertura territoriale e l’efficiente distribuzione del servizio e non incidano sui limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità riservati allo Stato.
  • L’equiparazione degli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria non comporta la liberalizzazione della loro installazione: l’intervento resta soggetto al potere autorizzatorio e al controllo dell’amministrazione.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a fondare la decisione rende superfluo l’esame delle censure relative agli ulteriori motivi, quando il ricorrente non abbia interesse alla loro decisione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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