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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36739/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Bari applicante la sorveglianza speciale di P.S. per anni due con obbligo di soggiorno e cauzione di 2.000 euro e la confisca di specifici beni (tra cui un villino). I ricorrenti contestavano omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle spese di ristrutturazione dell'immobile (circa 20.000-22.000 euro pro quota), ritenute giustificate da incassi ricevuti da Lopetuso (risarcimento da sinistro 19.4.2012 e proventi dalla vendita delle olive), dall'attribuzione delle violazioni fiscali alla ditta appaltatrice Edildue srl e non a Lopetuso, e dalla mancata considerazione di elementi sul tenore di vita familiare (assenza di canone d'affitto, mancanza di autovetture intestate, vita modesta, mancanza di analisi sul tenore di vita del Quercia). È stata anche rilevata la mancata considerazione della consulenza tecnica difensiva sulla quantificazione della spesa necessaria al mantenimento del nucleo familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, nel procedimento di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (tra cui la motivazione mancante o meramente apparente). I giudici hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione dettagliata e adeguata, avendo esaminato e respinto le doglianze difensive, non configurandosi una motivazione inesistente o meramente apparente. Sono state inoltre ribadite le limitazioni del sindacato di legittimità su questioni di travisamento delle prove salvo che producano una motivazione apparente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato sanzionato ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con una somma da versare alla cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Secondo la Corte, l'art. 4 legge n. 1423 disciplina il procedimento di prevenzione e limita l'accesso al ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamata per confermare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, come previsto dall'art. 4 della legge 1423/1956.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. e), comma 1

    La Corte chiarisce che il vizio di "illogicità manifesta" di cui all'art. 606, lett. e) non è in linea di principio sindacabile in Cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo che la presunta illogicità configuri una motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese processuali e richiama la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi ritenuti inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha applicato questa previsione per liquidare la sanzione di 3.000 euro a ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione devono essere tali da configurare una motivazione inesistente o meramente apparente per essere esaminati in Cassazione.
  • Non è sufficiente dedurre contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione: se il giudice di merito ha effettivamente considerato le argomentazioni difensive o le ha assorbite nelle proprie valutazioni, il motivo è inammissibile.
  • Per contestare confische o sproporzioni patrimoniali occorre dimostrare concretamente la provenienza lecita dei fondi o che le spese dedotte giustifichino le disponibilità, con documentazione chiara e riferimenti precisi; accertamenti tecnici e risultanze probatorie devono essere effettivamente ignorati per fondare un ricorso ammissibile.
  • Nel merito della valutazione economico-patrimoniale, l'onere probatorio grava sui ricorrenti: occorre provare in modo specifico che le spese dedotte escludono l'anomalia tra reddito e patrimonio o che gli oneri fiscali siano imputabili a terzi, non genericamente asseriti.
  • La mancata prospettazione di circostanze decisive o la semplice ripetizione di censure già esaminate dalla corte territoriale può determinare l'inammissibilità del ricorso; prima di ricorrere in Cassazione bisogna verificare che il giudice di merito non abbia dato adeguata risposta.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di impugnare.

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