Regolamento (UE) 2017/2212
Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Russia previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, introducendo una specifica eccezione per talune operazioni relative all'idrazina utilizzata nel programma ExoMars 2020. La deroga è circoscritta a quantitativi massimi e a finalità determinate, ossia i test e il volo del modulo di discesa e il volo del modulo vettore. Le attività restano comunque soggette ad autorizzazione preventiva delle autorità competenti, con obbligo di trasmissione delle informazioni pertinenti e di notifica alla Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 per introdurre una deroga limitata e autorizzata alle restrizioni su assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria relative all'idrazina destinata alle missioni ExoMars 2020.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e ai soggetti che forniscono, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a operazioni vietate dal regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione all'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70%. La deroga riguarda esclusivamente l'idrazina destinata ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars e al volo del modulo vettore ExoMars, nell'ambito della missione ExoMars 2020, entro quantitativi massimi predeterminati. Resta ferma, per tali operazioni, la necessità di previa autorizzazione delle autorità competenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Russia: deroga ExoMars per l'idrazina
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 833/2014, che istituisce misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La modifica è adottata per consentire, in modo mirato e limitato, alcune operazioni necessarie al programma spaziale ExoMars 2020, in particolare con riferimento all'idrazina ad alta concentrazione impiegata per il modulo di discesa e il modulo vettore.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il Consiglio ha adottato, in parallelo, la decisione (PESC) 2017/2214 per consentire determinate operazioni relative all'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70%, sostanza inclusa nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. La modifica regolamentare è ritenuta necessaria per garantire un'applicazione uniforme delle deroghe in tutti gli Stati membri, trattandosi di materia rientrante nell'ambito di applicazione del trattato e richiedente quindi un intervento a livello dell'Unione.
Ambito della deroga introdotta
L'articolo 1 inserisce nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 un nuovo paragrafo 2 bis bis. La deroga riguarda i divieti previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b), e si applica alla fornitura, diretta o indiretta, di:
- assistenza tecnica;
- finanziamenti;
- assistenza finanziaria.
Tali attività devono essere connesse a operazioni aventi ad oggetto l'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%.
Destinazione esclusiva e limiti quantitativi
La deroga è subordinata al fatto che l'idrazina sia destinata esclusivamente a una delle seguenti finalità:
- test e volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, entro un quantitativo complessivo non superiore a 5 000 kg per l'intera durata della missione;
- volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, entro un quantitativo complessivo non superiore a 300 kg.
La previsione è quindi eccezionale, puntuale e quantitativamente circoscritta, con riferimenti specifici al fabbisogno di ciascuna fase della missione.
Regime autorizzatorio
Il nuovo paragrafo 2 ter, sostituito dall'articolo 1, stabilisce che la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta ad autorizzazione preventiva delle autorità competenti.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
- i richiedenti devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie;
- le autorità competenti devono informare la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori coinvolti in forniture, servizi finanziari o assistenza tecnica legati a componenti sanzionati, il testo introduce unicamente una finestra derogatoria per le attività strettamente funzionali a ExoMars 2020. In assenza dei presupposti specifici di destinazione, quantitativo e autorizzazione preventiva, continuano a trovare applicazione i divieti ordinari del regolamento (UE) n. 833/2014.
Disposizioni principali
Deroga per l'idrazina destinata a ExoMars 2020
È inserito l'articolo 4, paragrafo 2 bis bis, del regolamento (UE) n. 833/2014, che esclude l'applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%, purché destinata ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars, fino a un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione, oppure al volo del modulo vettore ExoMars, fino a un totale di 300 kg.
Autorizzazione preventiva e obblighi informativi
Il nuovo paragrafo 2 ter stabilisce che la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta ad autorizzazione preventiva delle autorità competenti. I richiedenti devono fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie; le autorità competenti devono informare la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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