Regolamento (UE) 2017/2226
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un sistema centralizzato di registrazione elettronica di ingressi, uscite e respingimenti dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’Unione. L’EES sostituisce, per gli ambiti coperti, l’apposizione dei timbri sui passaporti e serve a controllare il rispetto della durata del soggiorno autorizzato, facilitare i controlli di frontiera e migliorare la gestione dei flussi migratori. Il testo disciplina inoltre l’interoperabilità con il VIS, l’uso dei dati per finalità di contrasto in casi rigorosamente limitati, le regole di conservazione, i diritti degli interessati e le responsabilità di Stati membri, eu-LISA ed Europol.
Istituzione del sistema europeo di ingressi/uscite (EES) per registrare ingressi, uscite e respingimenti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne Schengen, con accessi limitati anche a fini di contrasto.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata nel territorio degli Stati membri soggetti a verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nonché ai cittadini di paesi terzi respinti all’ingresso per soggiorno di breve durata. Si applica anche, con regole specifiche e alcune esclusioni, ai familiari di cittadini dell’Unione o di altri cittadini di paesi terzi con equivalente libertà di circolazione che non siano titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, e ai titolari di documenti di transito agevolato (FTD) secondo l’allegato II. Non si applica, tra gli altri, ai titolari di permesso di soggiorno, ai titolari di visto per soggiorno di lunga durata, ai cittadini di Andorra/Monaco/San Marino e ai titolari di passaporto della Città del Vaticano, né ad alcune categorie esonerate dalle verifiche di frontiera. Il sistema opera alle frontiere esterne degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e, a condizioni determinate, anche negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis ma soddisfano le condizioni previste; sono previste disposizioni transitorie, di connessione successiva e di funzionamento alle frontiere interne ancora soggette a controlli. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dalla data di entrata in funzione fissata dalla Commissione, con alcune disposizioni organizzative applicabili dal 29 dicembre 2017.
Istituzione del sistema di ingressi/uscite (EES)
Il regolamento istituisce il sistema di ingressi/uscite per registrare elettronicamente gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione. La finalità dichiarata è duplice: migliorare la gestione delle frontiere e il rispetto della durata del soggiorno autorizzato, nonché rafforzare, entro limiti rigorosi, la prevenzione e l’accertamento di reati di terrorismo e di altri reati gravi.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che l’EES si inserisce nella strategia dell’Unione sulle "frontiere intelligenti" e mira a sostituire l’apposizione sistematica dei timbri sui passaporti con una registrazione centralizzata, più affidabile e automatizzata. Il sistema è concepito anche per ridurre i soggiorni irregolari, agevolare i viaggiatori in buona fede e fornire alle autorità informazioni più aggiornate per il controllo dei flussi e per talune attività di contrasto.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
L’articolo 2 applica il regolamento ai cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata e, con alcune regole specifiche, ai familiari di cittadini dell’Unione o di altri soggetti titolari di libera circolazione equivalente che non dispongano di carta o permesso di soggiorno. Il regolamento si applica anche ai cittadini di paesi terzi respinti all’ingresso per soggiorno di breve durata.
Sono esclusi, tra gli altri:
- i titolari di permesso di soggiorno;
- i titolari di visto nazionale o di lungo soggiorno;
- i cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e i titolari di passaporto vaticano;
- talune categorie esonerate dalle verifiche di frontiera o sottoposte a regole speciali del codice frontiere Schengen.
Le regole sul calcolo della durata del soggiorno e sulle segnalazioni alla scadenza non si applicano ai familiari di cittadini dell’Unione o equivalenti privi di carta di soggiorno o permesso di soggiorno.
Ambito territoriale e avvio operativo
L’articolo 4 prevede che l’EES sia operativo presso tutte le frontiere esterne. Il regolamento disciplina anche l’uso del sistema alle frontiere interne ancora soggette a controlli in Stati membri che applicano integralmente o solo parzialmente l’acquis di Schengen. Per alcuni valichi terrestri, in Stati membri non ancora pienamente Schengen ma già operativi con l’EES, il sistema può funzionare temporaneamente senza funzionalità biometriche, con completamento dei dati al successivo valico idoneo.
Architettura tecnica e ruolo di eu-LISA
Gli articoli 5, 7 e 37 attribuiscono a eu-LISA lo sviluppo e la gestione operativa dell’EES, incluse le componenti biometriche, la sicurezza del sistema, il canale con il VIS, il servizio web e l’archivio centrale dei dati statistici. L’architettura comprende:
- un sistema centrale EES;
- interfacce uniformi nazionali;
- un’infrastruttura di comunicazione sicura e criptata;
- un canale di comunicazione sicuro con il VIS;
- un servizio web per viaggiatori e vettori;
- un archivio dati centralizzato per relazioni e statistiche.
eu-LISA deve inoltre applicare i principi di privacy by design e by default e condurre valutazioni di rischio di sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del sistema.
Interoperabilità con il VIS
L’interoperabilità tra EES e VIS è uno degli snodi centrali del regolamento. Gli articoli 8 e 61 del regolamento modificano in modo coordinato il regolamento VIS per consentire consultazioni dirette, estrazione automatica dei dati dei visti e aggiornamenti reciproci in caso di annullamento, revoca o proroga del visto.
In sintesi:
- le autorità di frontiera possono estrarre dati dal VIS per costituire o aggiornare fascicoli EES;
- le autorità competenti per i visti possono consultare l’EES durante l’esame delle domande;
- il VIS funge da fonte primaria per i dati dei visti;
- l’uso congiunto deve rispettare il principio di limitazione delle finalità.
Tipologie di dati trattati
Il sistema tratta dati alfanumerici e biometrici. Per i cittadini soggetti a visto l’articolo 16 richiede, tra l’altro:
- identità personale;
- dati del documento di viaggio;
- immagine del volto;
- dati di ingresso e uscita;
- estremi del visto;
- eventuale validità territoriale limitata;
- eventuale uso di visto nazionale di breve durata negli Stati membri non pienamente Schengen ma con EES operativo.
Per i cittadini esenti dal visto, l’articolo 17 prevede in aggiunta le impronte digitali, salvo esenzioni per minori di 12 anni e casi di impossibilità fisica. Per i respinti, l’articolo 18 disciplina il fascicolo individuale e la cartella di respingimento, con dati anagrafici e, secondo i casi, dati biometrici.
Calcolo della durata del soggiorno e meccanismo di allerta
Il calcolatore automatico, previsto all’articolo 11, indica la durata massima del soggiorno autorizzato e tiene conto del regime 90 giorni su 180. Fornisce alle autorità informazioni sul soggiorno residuo, sull’esaurimento degli ingressi autorizzati dai visti a ingressi limitati e, nelle domande di visto, sulla durata residua sulla base delle date previste.
L’articolo 12 introduce un meccanismo di individuazione automatica dei soggiorni fuoritermine: le cartelle senza uscita oltre la scadenza vengono segnalate e i dati delle persone interessate sono inseriti in un elenco messo a disposizione delle autorità nazionali competenti.
Servizio web per viaggiatori e vettori
L’articolo 13 stabilisce un servizio web accessibile in modo sicuro per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare il proprio soggiorno residuo e ai vettori di controllare l’avvenuto consumo degli ingressi autorizzati da taluni visti Schengen. Il servizio restituisce una risposta "OK/non OK" e non sostituisce i controlli di frontiera. Le consultazioni dei vettori sono tracciate e le registrazioni sono conservate per due anni.
Regole di inserimento, aggiornamento e uso operativo dei dati
L’articolo 14 disciplina la creazione e l’aggiornamento dei fascicoli individuali, delle cartelle di ingresso/uscita e delle cartelle di respingimento. Le autorità di frontiera verificano l’eventuale registrazione precedente, aggiornano i dati se necessario e, in assenza di fascicolo, ne creano uno nuovo. Sono previste interazioni con sistemi self-service e varchi automatici, oltre alla possibilità di integrare dati dal VIS.
L’articolo 15 prescrive il rilevamento dell’immagine del volto e, in casi eccezionali, consente l’estrazione dell’immagine dall’eMRTD se le qualità richieste non sono ottenibili sul posto.
Responsabilità ai fini dei controlli di frontiera, dei visti e dell’immigrazione
Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 definiscono chi può usare l’EES e con quali finalità. Le autorità di frontiera possono verificare identità, precedente registrazione e condizioni di ingresso; le autorità per i visti consultano l’EES nella fase di esame delle domande e delle decisioni; le autorità per l’immigrazione possono consultare il sistema nel territorio per verificare il permanere delle condizioni di soggiorno.
La logica di accesso è progressiva:
- prima interrogazione con dati alfanumerici;
- se necessario, verifica biometrica con immagine del volto o impronte digitali;
- se persistono dubbi o la persona non risulta registrata, accesso ai fini di identificazione.
Dati e procedure per i respingimenti, revoche e proroghe
L’articolo 18 disciplina la registrazione dei respingimenti e distingue i casi nei quali i dati biometrici sono o non sono inseriti. L’articolo 19 impone poi di aggiornare la cartella di ingresso/uscita in caso di revoca, annullamento o proroga del soggiorno o del visto, con indicazione dell’autorità che ha adottato il provvedimento, della data, del luogo e degli effetti sulla durata residua. Se il soggiorno viene prorogato ai sensi della Convenzione di Schengen, la proroga va registrata nel sistema.
Conservazione dei dati e cancellazione automatica
L’articolo 34 stabilisce i periodi di conservazione:
- tre anni per le cartelle di ingresso/uscita o respingimento;
- tre anni e un giorno per il fascicolo individuale e le cartelle collegate, se non vi è un nuovo ingresso entro tre anni dall’ultima uscita o respingimento;
- cinque anni per i soggiornanti fuoritermine;
- fino a un anno per alcune cartelle di familiari di cittadini dell’Unione o equivalenti.
Alla scadenza, i dati sono cancellati automaticamente. L’articolo 35 disciplina la rettifica, integrazione e cancellazione anticipata, anche su richiesta dell’interessato o in presenza di errori o trattamenti illeciti. Se il cittadino di paese terzo acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro o rientra in una categoria esclusa, i dati devono essere cancellati entro cinque giorni lavorativi.
Accesso per finalità di contrasto
Il capo IV consente l’accesso ai dati dell’EES per prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi. Le condizioni sono stringenti:
- la richiesta deve essere necessaria e proporzionata;
- devono esistere prove o ragionevoli motivi che la consultazione contribuisca in modo sostanziale all’indagine;
- l’accesso è canalizzato tramite un punto di accesso centrale nazionale o di Europol;
- nei casi di identificazione di sospetti sconosciuti, è richiesto di regola un previo controllo delle banche dati nazionali e, per le impronte digitali, dei sistemi degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI.
È possibile usare impronte digitali latenti e immagini del volto. I dati ottenuti possono essere conservati solo nei limiti e per il tempo strettamente necessario e, in linea generale, devono essere cancellati dopo 30 giorni se non servono per l’indagine specifica.
Protezione dei dati, diritti degli interessati e vigilanza
Gli articoli 49-57 articolano il regime di protezione dei dati. Il trattamento degli Stati membri è soggetto al GDPR, salvo i trattamenti a fini di contrasto, che ricadono nella direttiva (UE) 2016/680. eu-LISA è soggetta al regolamento (CE) n. 45/2001 e Europol al regolamento (UE) 2016/794.
Gli interessati devono ricevere informazioni chiare sui trattamenti, sui trasferimenti possibili, sui diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e ricorso, nonché sui periodi di conservazione. Sono previsti:
- diritto di accesso e risposta entro 45 giorni;
- rettifica/integrzione/cancellazione entro termini più brevi in caso di errore;
- mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali;
- audit periodici delle autorità di controllo nazionali e del Garante europeo della protezione dei dati;
- cooperazione strutturata tra autorità nazionali ed EDPS nel quadro del comitato europeo per la protezione dei dati.
Trasferimenti a paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri Stati membri
Il regolamento vieta in linea di principio la comunicazione dei dati EES a paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati. Sono previste eccezioni circoscritte per il rimpatrio, per casi eccezionali di urgenza connessi a terrorismo o reati gravi e per alcune ipotesi di scambio con Stati membri non ancora operativi o non vincolati dal regolamento. In tali casi sono richieste condizioni rigorose, tra cui base giuridica, reciprocità, necessità e documentazione dell’operazione.
Ruoli, responsabilità e sanzioni
Gli Stati membri sono responsabili dell’integrazione delle infrastrutture nazionali, della connessione alla NUI, dell’accesso del personale autorizzato, della formazione e della sicurezza locale. eu-LISA è responsabile della gestione operativa del sistema centrale e delle principali componenti tecniche. Gli Stati membri devono inoltre designare un responsabile del trattamento centrale per l’EES.
L’articolo 48 impone che gli usi contrari al regolamento siano puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo il diritto nazionale, in coordinamento con il GDPR e con la direttiva (UE) 2016/680.
Finanziamento, entrata in funzione e disposizioni finali
I costi dell’EES sono in larga misura a carico del bilancio generale dell’Unione, mentre alcune spese nazionali restano escluse. La Commissione decide la data di entrata in funzione quando sono adottate le misure tecniche, completati i test e ricevute le notifiche degli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data fissata dalla Commissione, con alcune disposizioni operative e organizzative applicabili dal 29 dicembre 2017.
Modifiche ad altri atti dell’Unione
Il regolamento modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, il regolamento VIS e il regolamento istitutivo di eu-LISA. Le modifiche al VIS introducono l’interoperabilità tecnica e procedurale con l’EES, la trasmissione automatica dei dati in caso di annullamento, revoca o proroga del visto e nuovi articoli dedicati alla consultazione dell’EES per i controlli e per la creazione/aggiornamento delle cartelle EES. Il regolamento eu-LISA viene aggiornato per includere l’EES tra i sistemi gestiti dall’agenzia e per attribuirle compiti specifici di formazione, monitoraggio e reporting.
Profili di interesse pratico per operatori italiani
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto per:
- la gestione delle verifiche di frontiera e dei soggiorni brevi di cittadini extra-UE;
- la valutazione delle conseguenze di overstay, respingimenti e successive istanze o controlli;
- il coordinamento con la disciplina visti, permessi di soggiorno e libera circolazione dei familiari UE;
- il trattamento dei dati personali e biometrici, con obblighi informativi, diritti di accesso e rimedi;
- le possibili interazioni con procedimenti di rimpatrio, contenzioso amministrativo e cooperazione di polizia.
Il testo è particolarmente rilevante anche per i flussi di frontiera, per gli operatori che assistono richiedenti visto, per i vettori e per gli enti che gestiscono sistemi IT o procedure collegate al controllo dell’immigrazione irregolare e alla protezione dei dati.
Disposizioni principali
Istituzione e finalità dell’EES
L’articolo 1 istituisce l’Entry/Exit System per registrare e conservare data, ora e luogo di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi, calcolare la durata del soggiorno autorizzato, generare segnalazioni alla scadenza del soggiorno e registrare i respingimenti con indicazione dell’autorità e della motivazione. Lo stesso articolo prevede che, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate degli Stati membri e Europol possano accedere all’EES alle condizioni stabilite dal regolamento.
Ambito soggettivo e esclusioni
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione ai cittadini di paesi terzi in soggiorno di breve durata e ai familiari di cittadini dell’Unione o di altri beneficiari di libera circolazione che non dispongano di carta o permesso di soggiorno. Sono esclusi, tra gli altri, titolari di permesso di soggiorno, titolari di visto nazionale o di lungo soggiorno, cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, titolari di passaporto vaticano e alcune categorie esonerate dalle verifiche di frontiera. Le regole di calcolo della durata del soggiorno e le segnalazioni di scadenza non si applicano ai familiari di cittadini dell’Unione o equivalenti privi di carta/permesso di soggiorno.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, frontiere esterne e interne, autorità di frontiera, autorità per l’immigrazione e per i visti, cittadino di paese terzo, soggiorno di breve durata, soggiorno autorizzato, soggiornante fuoritermine, dati biometrici, autorità designate, reati di terrorismo e reati gravi, nonché il significato di FTER, FPIR e FNIR. Le definizioni rinviano in più punti al codice frontiere Schengen, al codice visti, alla direttiva antiterrorismo e alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo.
Copertura territoriale e frontiere operative
L’articolo 4 stabilisce che l’EES è operativo presso tutte le frontiere esterne e disciplina il suo uso anche alle frontiere interne ancora soggette a controlli in Stati membri che applicano integralmente o parzialmente l’acquis di Schengen. Per alcuni valichi interni terrestri, in Stati membri non ancora pienamente Schengen ma con EES operativo, il sistema può funzionare senza funzionalità biometriche fino al successivo valico dotato di tali funzionalità.
Architettura tecnica e interoperabilità con il VIS
Gli articoli 5, 7 e 8 affidano a eu-LISA lo sviluppo e la gestione operativa dell’EES, composto da sistema centrale, interfacce uniformi nazionali, infrastruttura di comunicazione sicura, canale con il VIS, servizio web e archivio dati centralizzato. È prevista interoperabilità con il VIS, con estrazione e aggiornamento automatizzati dei dati vis nei casi previsti, per la creazione e l’aggiornamento delle cartelle EES, la verifica del visto, l’identità del titolare e la gestione del servizio web e dei controlli di frontiera.
Accesso ordinario dei soggetti istituzionali
L’articolo 9 riserva l’accesso per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri per finalità di frontiera, visti e immigrazione. Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano l’uso dell’EES da parte delle autorità di frontiera, delle autorità competenti per i visti e delle autorità per l’immigrazione, sia per verifiche sia per identificazione, con uso dei dati alfabetici e, se necessario, dei dati biometrici.
Calcolatore automatico e informazione sulla durata residua
L’articolo 11 introduce un calcolatore automatico che determina la durata massima del soggiorno autorizzato e informa le autorità competenti sul rispetto del limite di 90 giorni su 180, sugli ingressi già consumati con visti a ingressi multipli e sui soggiorni fuoritermine. Le autorità di frontiera devono informare il cittadino di paese terzo della durata massima residua del soggiorno autorizzato, anche tramite il servizio web. Per soggiorni basati su visti di breve durata o visti nazionali di breve durata in Stati membri non pienamente Schengen ma con EES operativo, il calcolatore non determina il soggiorno autorizzato del visto nazionale, ma verifica il solo limite 90/180 e, per i visti Schengen, la validità del visto.
Meccanismo di individuazione dei soggiornanti fuoritermine
L’articolo 12 prevede un meccanismo automatico che individua le cartelle senza dati di uscita successivi alla scadenza e quelle in cui è stata superata la durata massima di soggiorno. Gli elenchi delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine sono messi a disposizione delle autorità competenti per adottare le misure del caso.
Servizio web per viaggiatori e vettori
L’articolo 13 istituisce un servizio web che consente ai cittadini di paesi terzi di verificare in ogni momento il soggiorno residuo autorizzato e ai vettori di verificare se un titolare di visto Schengen a uno o due ingressi abbia già utilizzato i suoi ingressi. Il servizio genera una risposta "OK/non OK" e non costituisce autorizzazione d’ingresso o respingimento. Le registrazioni delle consultazioni da parte dei vettori sono conservate per due anni; il servizio usa una banca dati distinta e sola lettura aggiornata quotidianamente.
Inserimento dei dati e creazione dei fascicoli individuali
L’articolo 14 disciplina la procedura di registrazione all’ingresso e all’uscita, la creazione o l’aggiornamento del fascicolo individuale, delle cartelle di ingresso/uscita e, se del caso, delle cartelle di respingimento. Sono previste funzionalità di pre-inserimento e verifica tramite sistemi self-service e varchi automatici, nonché la possibilità di estrarre dati dal VIS per i titolari di visto. In assenza di registrazione precedente, viene creato un fascicolo individuale con i dati prescritti dagli articoli 16, 17 e 18.
Immagine del volto
L’articolo 15 prevede il rilevamento dell’immagine del volto sul posto per creare o aggiornare il fascicolo individuale; in casi eccezionali, se le specifiche di qualità non sono raggiungibili, l’immagine può essere estratta dall’eMRTD, previa verifica elettronica di corrispondenza. Entro due anni dall’entrata in funzione dell’EES, la Commissione deve valutare se le immagini del volto nel VIS consentano il confronto biometrico senza conservarle anche nell’EES e, se del caso, proporre modifiche normative.
Dati dei cittadini soggetti a visto
L’articolo 16 elenca i dati alfanumerici e biometrici per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto: identità, documento di viaggio, immagine del volto e, per ciascun ingresso/uscita, data e ora, valico, autorità, numero e caratteristiche del visto, eventuale validità territoriale limitata e, negli Stati non pienamente Schengen ma con EES operativo, l’uso di un visto nazionale di breve durata. La cartella di ingresso/uscita è collegata al fascicolo individuale e, in caso di mancata uscita alla scadenza, viene evidenziato lo status di soggiornante fuoritermine.
Dati dei cittadini esenti dal visto
L’articolo 17 prevede per i cittadini esenti dal visto l’inserimento di dati anagrafici, immagine del volto e impronte digitali, salvo esenzione per i minori di 12 anni e per chi sia fisicamente impossibilitato a fornirle. In caso di impossibilità temporanea, il dato è registrato e va fornito alla successiva uscita o entrata; l’interessato deve essere trattato con procedure che garantiscano la dignità personale.
Dati dei cittadini respinti all’ingresso
L’articolo 18 disciplina la creazione del fascicolo e della cartella di respingimento per i cittadini di paesi terzi respinti per soggiorno di breve durata, con dati alfanumerici e, a seconda dei casi, immagine del volto e impronte digitali. Sono previste eccezioni e limitazioni per i respingimenti fondati su specifici motivi dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/399, inclusi casi in cui i dati biometrici siano già presenti nel SIS o quando il motivo attenga alla sicurezza interna o a talune situazioni particolari. La cartella di respingimento contiene data, ora, valico, autorità e motivo del respingimento.
Aggiornamenti per revoca, annullamento e proroga
L’articolo 19 impone l’aggiornamento dell’ultima cartella di ingresso/uscita in caso di revoca o annullamento di un soggiorno o visto, ovvero di proroga del soggiorno autorizzato o del visto, con indicazione del provvedimento, dell’autorità, della data, del luogo, dell’eventuale nuovo numero di visto e della nuova scadenza. Se la proroga avviene ai sensi della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, il periodo di proroga è registrato nella cartella. Sono indicate anche le decisioni di rimpatrio o di allontanamento che giustificano la revoca del soggiorno.
Presunzione di irregolarità e casi di rientro nell’ambito di applicazione
L’articolo 20 consente alle autorità competenti di presumere che un cittadino di paese terzo non soddisfi più le condizioni di soggiorno se non esiste un fascicolo o un’ultima cartella di ingresso/uscita. Se la presunzione è confutata, le autorità devono creare o aggiornare il fascicolo oppure cancellarlo. L’articolo 21 disciplina i casi di impossibilità tecnica di inserimento e i guasti del sistema, prevedendo conservazione temporanea nella NUI o localmente, inserimento successivo e, in casi eccezionali, conservazione manuale e timbro sul documento di viaggio. L’articolo 22 prevede un periodo transitorio di 180 giorni in cui i timbri restano rilevanti per il calcolo del soggiorno, e disciplina l’uscita di chi è entrato prima dell’avvio dell’EES.
Accesso per verifiche di frontiera e per controlli interni
Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 regolano l’uso dell’EES per verifiche alla frontiera, esame dei visti, accesso ai programmi nazionali di facilitazione, controlli nel territorio e identificazione. L’accesso è fondato su dati alfanumerici e, in caso di corrispondenza o dubbio, su immagini del volto o impronte digitali; per i titolari di visto, il VIS resta centrale per la verifica biometrica e della validità del visto. La consultazione a fini di identificazione è ammessa solo quando la persona potrebbe essere stata registrata con identità diversa o non soddisfa le condizioni di ingresso/soggiorno.
Accesso a fini di contrasto
Il capo IV, articoli 29-33, disciplina l’accesso ai dati EES per prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi. Ogni Stato membro designa autorità designate e un punto di accesso centrale, che verifica la sussistenza delle condizioni e agisce in modo indipendente; Europol designa una propria autorità e un proprio punto di accesso centrale. Le richieste devono essere motivate, proporzionate e riferite a casi specifici; per l’identificazione di persone sconosciute è richiesto, di regola, un previo ricorso alle banche dati nazionali e ai sistemi di interoperabilità previsti, con eccezioni per urgenza o impossibilità tecnica. Le autorità possono consultare sia dati biometrici sia dati storici di viaggio.
Conservazione dei dati e cancellazione
L’articolo 34 stabilisce periodi di conservazione di tre anni per le cartelle di ingresso/uscita o di respingimento, con un anno massimo per alcune cartelle relative a familiari di cittadini dell’Unione o di soggetti con libera circolazione equivalente; se non si registra uscita, in alcuni casi la conservazione arriva a cinque anni. Per i soggiornanti fuoritermine i dati sono conservati per cinque anni dalla scadenza del soggiorno autorizzato. Alla scadenza, la cancellazione avviene automaticamente. L’articolo 35 disciplina rettifica, integrazione e cancellazione anticipata, compresi i casi di acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro o di uscita dal campo di applicazione del regolamento, con cancellazione entro cinque giorni lavorativi in determinati casi.
Sviluppo, gestione operativa e responsabilità tecnica
Gli articoli 36 e 37 attribuiscono alla Commissione l’adozione di atti di esecuzione per le specifiche tecniche e a eu-LISA lo sviluppo e la gestione operativa del sistema, delle interfacce e del servizio web. È istituito un consiglio di gestione del programma e un gruppo consultivo EES. eu-LISA deve applicare il principio di privacy by design e svolgere valutazioni di rischio di sicurezza; il personale è tenuto al segreto professionale. L’articolo 38 ripartisce le responsabilità degli Stati membri per infrastrutture di frontiera, connessioni alla NUI, accessi centrali e formazione del personale, mentre Europol risponde delle proprie componenti di accesso.
Protezione dei dati, trasferimenti e sicurezza
Gli articoli 39-49 stabiliscono il regime applicabile alla protezione dei dati: regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti degli Stati membri, direttiva (UE) 2016/680 per i trattamenti a fini di contrasto delle autorità designate, regolamento (CE) n. 45/2001 per eu-LISA e regolamento (UE) 2016/794 per Europol. È vietato il trasferimento dei dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati, salvo eccezioni rigorose e limitate al rimpatrio o a casi di urgenza connessi a terrorismo o reati gravi, con condizioni di reciprocità e documentazione. Gli articoli 43 e 44 impongono misure di sicurezza, piani di continuità operativa, gestione degli incidenti e notifiche alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità di controllo. L’articolo 45 prevede la responsabilità risarcitoria dello Stato membro responsabile del danno.
Informazione agli interessati, accesso, ricorsi e vigilanza
Gli articoli 50-57 disciplinano il diritto di informazione, il diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e limitazione, nonché i mezzi di ricorso e la cooperazione tra autorità di controllo e Garante europeo della protezione dei dati. Gli interessati devono essere informati, in modo comprensibile e scritto, dell’uso dell’EES anche per finalità di contrasto, degli obblighi biometrici, dei trasferimenti possibili, dei diritti di reclamo e dei periodi di conservazione. Le richieste sono evase in termini di 45 giorni, con obblighi di controllo entro 30 giorni e, nei casi di dati VIS, di coordinamento con lo Stato membro competente per l’inserimento nel VIS. Le autorità di controllo effettuano audit almeno triennali; il Garante europeo della protezione dei dati sorveglia eu-LISA e coopera con le autorità nazionali.
Uso dei dati per statistiche e relazioni
L’articolo 63 consente l’uso, in forma non identificativa, di determinati dati per relazioni e statistiche su ingressi, uscite, respingimenti, soggiorni fuoritermine, visti e controlli di frontiera. eu-LISA istituisce un archivio di dati centrale e pubblica statistiche trimestrali; ogni anno è predisposta una relazione consolidata, disaggregata per Stato membro. I dati statistici supportano la gestione di frontiera, i consolati e le politiche migratorie basate su evidenze.
Finanziamento, comunicazioni, entrata in funzione e applicazione
L’articolo 64 pone a carico del bilancio generale dell’Unione i costi del sistema centrale, dell’infrastruttura, della NUI, del servizio web e dell’archivio dati, con esclusione di varie spese nazionali; i punti di accesso centrale e l’infrastruttura nazionale per il capo IV sono a carico di Stati membri ed Europol. L’articolo 65 impone obblighi di comunicazione alla Commissione e a eu-LISA sulle autorità responsabili e competenti. L’articolo 66 subordina l’entrata in funzione alla conclusione degli atti di esecuzione, ai test e alle notifiche nazionali; l’EES opera nei soli Stati membri che soddisfano le condizioni Schengen previste. L’articolo 73 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dalla data decisa dalla Commissione, con applicazione anticipata di alcune disposizioni dal 29 dicembre 2017.
Modifiche ad altri atti dell’Unione
Gli articoli 60, 61 e 62 modificano la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, il regolamento VIS (CE) n. 767/2008 e il regolamento eu-LISA (UE) n. 1077/2011. Le modifiche al VIS introducono espressamente l’interoperabilità con l’EES, la trasmissione automatica dei dati in caso di annullamento, revoca o proroga del visto, l’uso dell’EES per l’esame delle domande di visto e dei controlli di frontiera e i nuovi articoli 17 bis, 18 bis e 19 bis. La Convenzione di Schengen viene adattata per la proroga oltre 90 giorni nel quadro di accordi bilaterali e per la registrazione nel sistema EES delle proroghe del soggiorno. Il regolamento eu-LISA viene aggiornato per includere l’EES tra i sistemi gestiti dall’agenzia e per attribuirle compiti di formazione, monitoraggio e relazione specifici.
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