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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2227

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2227 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Makói petrezselyemgyökér» (IGP)

Normativa europea32017R2227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione ungherese "Makói petrezselyemgyökér" come IGP, all'esito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che la domanda è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini. La registrazione produce effetti in tutta l'Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione della denominazione "Makói petrezselyemgyökér" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Makói petrezselyemgyökér" come indicazione geografica protetta per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi gli operatori che commercializzano tale prodotto nel mercato UE. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori rispetto alla classificazione del prodotto indicata nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Registrazione della denominazione "Makói petrezselyemgyökér" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2227 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive la denominazione ungherese "Makói petrezselyemgyökér" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette. La Commissione motiva la registrazione richiamando la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni nei termini.

Procedura di registrazione

La domanda di registrazione presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata registrata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

Oggetto della protezione e classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La qualificazione come IGP implica che la denominazione beneficia della protezione propria dei regimi di qualità UE per i prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, rendendolo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie, deroghe o obblighi specifici diversi dalla registrazione stessa.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione come IGP

L'articolo 1 iscrive la denominazione "Makói petrezselyemgyökér" nel registro delle DOP e delle IGP quale indicazione geografica protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrfrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dall'Ungheria è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; per questo motivo la denominazione deve essere registrata.

Base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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