Regolamento (UE) 2017/2225
Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il codice frontiere Schengen all’istituzione dell’EES, introducendo nuovi obblighi di registrazione elettronica di ingressi, uscite e respingimenti, nonché l’uso di dati biometrici per le verifiche di frontiera. Disciplina inoltre l’impiego di sistemi self-service, varchi automatici e programmi nazionali di facilitazione, con regole di sorveglianza, sicurezza e interoperabilità con il VIS. Sono previste misure transitorie per il periodo di avvio dell’EES e per gli Stati membri non ancora connessi al sistema, durante il quale continuano in parte le apposizioni di timbro sui documenti di viaggio.
Modifica il codice frontiere Schengen per integrare l’uso del sistema di ingressi/uscite (EES) nelle verifiche alle frontiere esterne e nelle relative misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri Schengen, con particolare riferimento ai cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata, ai familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi con libertà di circolazione equivalente, e ai casi di respingimento all’ingresso o all’uscita. Prevede regole specifiche per gli Stati membri in cui l’EES è operativo, nonché disposizioni transitorie per gli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, fino alla loro connessione al sistema. Restano fuori dall’inserimento nell’EES varie categorie esentate o non soggette al sistema, tra cui titolari di permesso di soggiorno, visti per soggiorno di lunga durata, alcune categorie di persone esentate dalle verifiche di frontiera, cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, titolari di passaporto della Città del Vaticano e talune categorie di lavoratori/mobilità disciplinate da direttive specifiche.
Regolamento (UE) 2017/2225 – modifica del codice frontiere Schengen per l’uso dell’EES
Il regolamento adegua il regolamento (UE) 2016/399 all’introduzione del sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, con l’obiettivo di sostituire progressivamente la logica tradizionale del timbro con una registrazione elettronica dei movimenti dei cittadini di paesi terzi. Il legislatore europeo collega a tale sistema nuove verifiche biometriche, l’interoperabilità con il VIS e l’adozione di strumenti automatizzati di frontiera, mantenendo un ruolo decisivo alla guardia di frontiera nella decisione finale.
Ambito e finalità della riforma
La riforma incide sul codice frontiere Schengen per rendere omogenee le verifiche di ingresso e uscita alle frontiere esterne negli Stati membri in cui l’EES è operativo. I considerando sottolineano l’esigenza di utilizzare tutte le informazioni disponibili per verificare l’identità, l’identificazione e il rispetto della durata massima di soggiorno, nonché il numero massimo di ingressi consentiti ai titolari di visti a ingressi limitati. Si evidenzia anche la necessità di una fase transitoria, sia nel periodo iniziale di operatività dell’EES sia per gli Stati membri non ancora collegati al sistema.
Definizioni e coordinamento con l’EES
All’articolo 2 del regolamento 2016/399 sono aggiunte le definizioni necessarie per l’operatività del nuovo impianto: EES, sistema self-service, varco automatico, sistema di controllo di frontiera automatizzato e conferma dell’autenticità/integrità dei dati nel chip. Tale aggiornamento è funzionale a integrare nel codice frontiere la logica del trattamento elettronico e biometrico dei dati dei viaggiatori.
Obblighi di dati biometrici e calcolo del soggiorno
L’articolo 6 viene modificato per rendere espressamente obbligatorio, nei casi previsti, il rilascio di dati biometrici sia per la costituzione del fascicolo individuale nell’EES sia per le verifiche di frontiera. Viene inoltre precisato che il periodo di soggiorno di 90 giorni su 180 giorni si calcola come periodo unico negli Stati membri dove l’EES è operativo, mentre resta separato per ciascuno Stato membro non ancora operativo nel sistema.
Categorie soggette a registrazione nell’EES ed esclusioni
Il nuovo articolo 6 bis delimita con precisione i soggetti i cui dati di ingresso, uscita e, se del caso, respingimento devono essere inseriti nell’EES. Vi rientrano i cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata, alcuni familiari di cittadini dell’Unione o di soggetti con libera circolazione equivalente, e i cittadini di paesi terzi respinti alla frontiera per soggiorno breve. Sono invece esclusi numerosi soggetti, tra cui titolari di permessi di soggiorno, titolari di visti di lunga durata, persone che esercitano diritti di mobilità in base alle direttive 2014/66/UE e (UE) 2016/801, cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, titolari di passaporto della Città del Vaticano e varie categorie esentate o soggette a discipline particolari in materia di frontiera.
Verifiche di frontiera, EES e VIS
L’articolo 8 è il fulcro della riforma: la verifica di frontiera deve ora includere, per i casi interessati, il controllo dell’identità, della cittadinanza, dell’autenticità dei documenti e del rispetto della durata del soggiorno mediante consultazione dell’EES. Per i documenti con chip si richiede la verifica dell’autenticità e dell’integrità dei dati memorizzati, con uso della catena completa dei certificati validi quando disponibile; se il documento contiene un’immagine del volto accessibile tecnicamente, questa deve essere confrontata con quella rilevata sul posto, e, se possibile, con le impronte digitali. La consultazione del VIS resta rilevante per l’identificazione dei viaggiatori e per la verifica dei titolari di visto.
Informazione al viaggiatore e controllo del soggiorno autorizzato
Il regolamento impone che il cittadino di paese terzo sia informato del numero massimo di giorni di soggiorno autorizzato, tenendo conto del numero di ingressi consentiti e della durata prevista dal visto. L’informazione può essere data dalla guardia di frontiera oppure tramite dispositivi al valico che consentano la consultazione del servizio web dell’EES.
Sistemi self-service, varchi automatici e controllo automatizzato
Gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater introducono una disciplina articolata per il preinserimento e l’esecuzione delle verifiche tramite sistemi self-service e varchi automatici. L’uso di tali strumenti è subordinato a requisiti tecnici e biometrici del documento di viaggio e alla registrazione o pre-registrazione nell’EES. I risultati delle verifiche automatizzate sono messi a disposizione della guardia di frontiera, che mantiene il potere di autorizzare o negare l’ingresso/l’uscita e deve sorvegliare i sistemi per prevenire usi fraudolenti o anomali. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato devono essere accessibili, per quanto possibile, a tutti salvo i minori di 12 anni, rispettare la dignità umana e garantire personale sufficiente di supporto.
Programmi nazionali di facilitazione
L’articolo 8 quinquies consente agli Stati membri di creare programmi volontari di facilitazione per cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza. Il beneficio consiste nel fatto che, in ingresso, alcune verifiche approfondite non devono includere gli aspetti relativi ai punti iv) e v) dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a). L’accesso al programma richiede il superamento di un controllo preliminare che riguarda, tra l’altro, validità e autenticità dei documenti, necessità di viaggiare frequentemente, affidabilità e integrità del richiedente, scopo del soggiorno, mezzi di sussistenza e consultazione del SIS. L’accesso iniziale dura al massimo un anno ed è prorogabile, con rivalutazioni annuali. È prevista la possibilità di accordi tra Stati membri per estendere i vantaggi fra programmi equivalenti, nonché una futura valutazione della Commissione entro il terzo anno di applicazione.
Gestione dei dati in caso di guasto e snellimento delle verifiche
L’articolo 9 stabilisce che, anche in caso di verifiche semplificate, i dati devono comunque essere inseriti nell’EES. Se il sistema centrale non è accessibile, i dati sono conservati temporaneamente nell’interfaccia uniforme nazionale o localmente in formato elettronico; solo in casi eccezionali si procede a conservazione manuale dei dati di ingresso/uscita e al timbro sul documento di viaggio. È inoltre prevista, se possibile, la consultazione diretta del VIS per accertare l’identità del titolare del visto.
Timbri sui documenti di viaggio e disciplina transitoria
La nuova disciplina riduce il ricorso al timbro, ma lo mantiene in alcuni casi specifici: per documenti di viaggio di titolari di permesso di soggiorno o visto di lunga durata rilasciati dallo Stato membro, per i documenti di transito ferroviario agevolato e per alcuni casi di Stati membri non ancora pienamente Schengen ma con EES operativo. L’articolo 12 bis introduce una fase transitoria di 180 giorni dall’entrata in funzione dell’EES in cui le guardie di frontiera devono verificare anche i timbri apposti nei 180 giorni precedenti. Per chi entra prima dell’avvio del sistema ed esce dopo, all’uscita viene creato il fascicolo nell’EES e inserita la data del precedente ingresso.
Presunzione di soggiorno irregolare e rimpatrio
L’articolo 12 introduce una presunzione secondo cui, in assenza di fascicolo individuale nell’EES o di una data di uscita utile nella cartella di ingresso/uscita, il cittadino di paese terzo può essere considerato non conforme alla durata del soggiorno. La presunzione può essere superata con prove attendibili, incluse prove del diritto alla libera circolazione o del possesso di permesso/visto di lunga durata, oppure con documenti che dimostrino il rispetto della durata del soggiorno. Se la presunzione non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato ai sensi della direttiva 2008/115/CE; per i soggetti beneficiari della libera circolazione resta applicabile la direttiva 2004/38/CE.
Respingimento e rettifica dei dati
L’articolo 14 e l’allegato V sono aggiornati per prevedere l’inserimento nell’EES dei dati relativi ai respingimenti di cittadini di paesi terzi per soggiorno breve. Se un provvedimento di respingimento è infondato, l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati nell’EES, del timbro annullato e di ogni altra annotazione correlata. Il modello uniforme di respingimento include ora anche il rifiuto di fornire dati biometrici come motivo di respingimento, con specifica informativa sui diritti di accesso e rettifica dei dati registrati nell’EES.
Ambito soggettivo delle esenzioni e allegati modificati
Vengono aggiornati anche gli allegati, in particolare per la segnaletica delle corsie, le modalità di timbratura e il modello di respingimento. L’allegato VII conferma l’esenzione dalle verifiche di frontiera per capi di Stato, capi di governo, membri di governi nazionali, delegazioni ufficiali e talune personalità regali, se invitati ufficialmente e previa comunicazione diplomatica. Le regole grafiche delle corsie dedicate distinguono tra cittadini UE/SEE/CH, cittadini di paesi terzi, tutti i passaporti e viaggiatori registrati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dalla data di entrata in funzione dell’EES fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/2226. Per gli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, dello stesso regolamento, l’applicazione decorre dalla data di connessione all’EES; fino a quel momento operano le misure transitorie previste dall’articolo 42 bis del regolamento (UE) 2016/399.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e aggiornamento del quadro concettuale
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 sono introdotte le definizioni di "sistema di ingressi/uscite" (EES), "sistema self-service", "varco automatico", "sistema di controllo di frontiera automatizzato" e "conferma dell’autenticità e dell’integrità dei dati memorizzati nel chip".
Obbligo di fornire dati biometrici e calcolo del soggiorno
All’articolo 6, paragrafo 1, è previsto l’obbligo di fornire dati biometrici quando richiesti per la costituzione del fascicolo individuale nell’EES e per le verifiche di frontiera. È inoltre chiarito, al nuovo paragrafo 1 bis, che il periodo di 90 giorni su 180 giorni si calcola come periodo unico negli Stati membri in cui l’EES è operativo e separatamente per ciascuno Stato membro in cui non è operativo.
Categorie i cui dati sono o non sono inseriti nell’EES
Il nuovo articolo 6 bis individua le categorie di persone per cui i dati di ingresso/uscita e, nei casi previsti, i dati di respingimento sono inseriti nell’EES, e le categorie escluse. Sono inclusi, tra gli altri, i cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata, alcuni familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi con libera circolazione equivalente, e i soggetti respinti. Sono esclusi, tra gli altri, titolari di permesso di soggiorno, visti di lunga durata, alcune categorie con diritti di mobilità, cittadini di Andorra/Monaco/San Marino, titolari di passaporto vaticano e diverse categorie esentate da controlli di frontiera o soggette a regimi speciali.
Verifiche di frontiera e consultazione dell’EES/VIS
L’articolo 8 è modificato per integrare la verifica dell’identità, della cittadinanza, dell’autenticità dei documenti e del rispetto della durata massima di soggiorno tramite consultazione dell’EES e, ove pertinente, del VIS. Viene rafforzato l’uso dei dati biometrici e della lettura del chip del documento di viaggio; è anche previsto che i cittadini di paesi terzi siano informati del numero massimo di giorni autorizzati, anche mediante attrezzature al valico che consentano la consultazione del servizio web dell’EES.
Uso dei sistemi self-service e dei varchi automatici
Gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater disciplinano il preinserimento dei dati nell’EES tramite sistemi self-service, l’uso di tali sistemi per le verifiche di frontiera e l’eventuale attraversamento mediante varchi automatici. L’accesso è subordinato a condizioni tecniche e biometriche relative al documento di viaggio e alla registrazione o pre-registrazione nell’EES; i risultati delle verifiche sono messi a disposizione della guardia di frontiera, che mantiene la decisione finale e la sorveglianza. I sistemi sono esclusi per i minori di 12 anni nei sistemi di controllo di frontiera automatizzato e devono rispettare la dignità umana e garantire assistenza sufficiente.
Programmi nazionali di facilitazione
Il nuovo articolo 8 quinquies consente agli Stati membri di istituire programmi volontari per cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza, al fine di concedere deroghe ad alcuni aspetti delle verifiche approfondite in ingresso. Sono fissate condizioni di accesso, durata iniziale massima di un anno, proroghe fino a cinque anni o fino alla scadenza del documento/permesso, verifiche annuali di permanenza dei requisiti, uso dell’EES e del SIS, possibilità di accordi tra Stati membri e obblighi di sicurezza dei dati. La Commissione deve presentare una valutazione entro la fine del terzo anno di applicazione.
Gestione dei guasti e inserimento manuale dei dati
L’articolo 9 prevede che, anche in caso di verifiche semplificate, i dati siano comunque inseriti nell’EES. Se l’inserimento nel sistema centrale è tecnicamente impossibile o il sistema è guasto, i dati sono conservati temporaneamente nell’interfaccia uniforme nazionale o localmente in formato elettronico; in casi eccezionali, i dati di ingresso/uscita sono conservati manualmente, salvo i dati biometrici, e si procede all’apposizione del timbro. È inoltre prevista, se tecnicamente possibile, la consultazione diretta del VIS per accertare l’identità del titolare del visto.
Segnaletica delle corsie e corsie dedicate
All’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 3 bis e 3 ter, che impongono la segnaletica delle corsie dedicate all’uso di varchi automatici, sistemi self-service e sistemi automatizzati di controllo delle frontiere, nonché eventuali corsie specifiche per i beneficiari dei programmi nazionali di facilitazione.
Timbri sui documenti di viaggio
L’articolo 11 è riscritto per limitare l’apposizione dei timbri ai casi espressamente previsti: cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno o visto di lunga durata rilasciati dallo Stato membro, titolari di documenti di transito ferroviario agevolato o di FTD/FRTD, e persone che entrano/escono da Stati membri non ancora pienamente Schengen ma con EES operativo, sulla base di un visto nazionale di breve durata per uno o due ingressi.
Presunzione di superamento della durata del soggiorno
Il nuovo articolo 12 introduce una presunzione, salvo prova contraria, che il cittadino di paese terzo non soddisfi più le condizioni di durata del soggiorno quando non esiste un fascicolo individuale nell’EES o quando la cartella di ingresso/uscita non contiene una data di uscita oltre la scadenza del soggiorno autorizzato. La presunzione non si applica a chi dimostri il diritto alla libera circolazione o il possesso di un permesso/visto di lunga durata; se non confutata, può condurre al rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE o, per i beneficiari della libera circolazione, della direttiva 2004/38/CE.
Misure transitorie per il periodo di avvio e per gli Stati non ancora connessi
L’articolo 12 bis prevede, per 180 giorni dall’entrata in funzione dell’EES, la verifica dei soggiorni precedenti tramite timbri e dati EES. Se una persona è entrata prima dell’avvio dell’EES e ne esce dopo, all’uscita si crea il fascicolo individuale e si inserisce la data del precedente ingresso; in caso di divergenza prevale la data del timbro. L’articolo 42 bis disciplina le misure transitorie per gli Stati membri non ancora operativi nell’EES, imponendo in linea generale l’apposizione sistematica del timbro e prevedendo eccezioni per specifiche categorie.
Gestione dei respingimenti
L’articolo 14 e l’allegato V sono modificati per registrare nell’EES i dati relativi ai cittadini di paesi terzi respinti per soggiorno breve e per disciplinare il diritto alla rettifica dei dati e del timbro annullato se il respingimento risulta infondato. Il modello uniforme di respingimento è aggiornato per includere il rifiuto di fornire dati biometrici come motivo di respingimento.
Aggiornamento degli allegati e regole di interoperabilità
Gli allegati III, IV, V e VII sono modificati per adeguare la segnaletica delle corsie, le regole di timbratura e il modello di respingimento, nonché per escludere talune categorie di alte cariche da verifiche di frontiera. Viene chiarito anche che l’EES può essere consultato, insieme al VIS, per l’identificazione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza.
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