Regolamento (UE) 2017/2213
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, che aveva esteso il dazio antidumping ai fogli di alluminio leggermente modificati importati dalla Cina. La Commissione corregge il richiamo alla base giuridica corretta, sostituendo il riferimento al regolamento (CE) n. 925/2009 con quello al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, e sopprime l’obbligo per le società esentate di presentare una fattura commerciale emessa dal fabbricante. La modifica opera retroattivamente dal 18 febbraio 2017, con l’obiettivo di dare certezza giuridica e ridurre oneri e difficoltà operative, fermo restando il potere di controllo delle autorità doganali.
Modifica retroattivamente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sull’estensione del dazio antidumping ai fogli di alluminio leggermente modificati, correggendo il riferimento normativo e sopprimendo l’obbligo di fattura commerciale del fabbricante per le società esentate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, rientranti nelle specifiche tecniche e classificazioni TARIC indicate nel regolamento modificato, nonché ai produttori esportatori esentati elencati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/271 e alle autorità doganali degli Stati membri. Ha effetto retroattivo dal 18 febbraio 2017. Non riguarda più le misure relative ad Armenia e Brasile, ormai non più in vigore, ma solo il regime antidumping vigente per la Cina.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 in materia di estensione di dazi antidumping sui fogli di alluminio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione interviene su un precedente atto di estensione di misure antidumping relative a determinati fogli di alluminio leggermente modificati importati dalla Repubblica popolare cinese. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi e mira, da un lato, a correggere un riferimento normativo e, dall’altro, a semplificare il regime delle esenzioni per alcune società esportatrici.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il quadro di partenza è dato dal regolamento (CE) n. 925/2009, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio originari di Armenia, Brasile e Cina, e dal successivo regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, che aveva prorogato le misure solo con riferimento alla Cina per cinque anni. Il regolamento (UE) 2017/271 aveva poi esteso il dazio ai fogli di alluminio leggermente modificati, ma aveva richiamato come base il regolamento (CE) n. 925/2009. La Commissione constata che tale richiamo non è più tecnicamente corretto, poiché le misure per Armenia e Brasile non sono più in vigore, e dispone quindi una correzione retroattiva al riferimento del solo regime vigente per la Cina, ossia il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.
Ambito materiale dell’estensione del dazio
L’articolo 1, paragrafo 1, come sostituito, conferma l’estensione del dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" alle importazioni nell’Unione di quattro categorie di fogli di alluminio, individuate in base a parametri tecnici e codici doganali:
- fogli di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati al codice NC ex 7607 11 19, codice TARIC 7607111930;
- fogli di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati al codice NC ex 7607 11 19, codice TARIC 7607111940;
- fogli di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati al codice NC ex 7607 11 19, codice TARIC 7607111950;
- fogli di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati al codice NC ex 7607 11 90, codici TARIC 7607119045 e 7607119080.
Esenzioni e semplificazione degli adempimenti documentali
Un punto centrale del regolamento è la soppressione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/271. Tale disposizione subordinava l’applicazione delle esenzioni riconosciute ad alcune società espressamente elencate al paragrafo 2 alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida emessa dal fabbricante e conforme a requisiti specifici. La Commissione rileva che tale obbligo aveva creato difficoltà operative, poiché i produttori esportatori interessati esportano normalmente tramite operatori commerciali indipendenti e non direttamente nell’Unione. L’obbligo avrebbe imposto un cambiamento forzato dei canali commerciali, risultando eccessivamente oneroso e non coerente con le pratiche di mercato già consolidate.
Valutazione del rischio di elusione e poteri di controllo doganale
La Commissione osserva che i produttori esportatori beneficiari dell’esenzione producono fogli di alluminio destinati alla trasformazione, con caratteristiche tecniche, canali di distribuzione e usi finali diversi rispetto al prodotto oggetto del dazio. Inoltre, tali operatori erano stati verificati in loco e non risultava che avessero prodotto in passato il prodotto interessato. In questo contesto, il rischio di elusione è ritenuto limitato. La soppressione dell’obbligo documentale non elimina tuttavia il potere delle autorità doganali di effettuare controlli supplementari sulle spedizioni, qualora vi siano dubbi sull’effettiva provenienza della merce o sull’identità del fabbricante dichiarato.
Effetti temporali e certezza giuridica
Il regolamento dispone l’entrata in vigore con effetto retroattivo dal 18 febbraio 2017. La retroattività è giustificata dalla necessità di evitare incertezze per gli operatori economici e di assicurare una soluzione coerente con l’assetto effettivamente perseguito dalla Commissione. In tal modo, la modifica si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento modificato, senza pregiudicare in modo indebito le attività commerciali degli esportatori e degli importatori coinvolti.
Rilievo pratico per operatori e dogane
Per gli operatori del settore, il regolamento ha un impatto principalmente tecnico-giuridico: da un lato conferma l’ambito oggettivo dell’estensione antidumping sui fogli di alluminio leggermente modificati; dall’altro elimina un adempimento documentale che poteva ostacolare l’uso di canali distributivi indiretti. Per le dogane, resta invece centrale la possibilità di verifiche mirate in caso di sospetto o incertezza, in coerenza con la logica antifrode propria della disciplina antidumping dell’Unione.
Disposizioni principali
Correzione del riferimento alla misura antidumping di base
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/271 è sostituito per precisare che l’estensione riguarda il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società", istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
Conferma dell’estensione a specifiche tipologie di fogli di alluminio
L’estensione riguarda quattro categorie di fogli di alluminio importati nell’Unione, identificate per spessore, larghezza dei rotoli, numero di strati e classificazione NC/TARIC: 0,007-0,008 mm; 0,008-0,018 mm in rotoli di larghezza superiore a 650 mm; 0,018-0,021 mm; 0,021-0,045 mm costituiti da almeno due strati.
Soppressione dell’obbligo di fattura commerciale del fabbricante
È soppresso l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/271, che subordinava l’applicazione delle esenzioni al rilascio di una fattura commerciale valida emessa dal fabbricante e conforme a specifiche prescrizioni. Le società esentate non sono più tenute a emettere tale documento per beneficiare dell’esenzione.
Persistenza dei controlli doganali
La soppressione dell’obbligo di fattura del fabbricante non impedisce alle autorità doganali di svolgere controlli supplementari sulla spedizione, in particolare per verificare che il fabbricante dichiarato nei documenti sia corretto, fino all’accertamento della sua identità.
Effetto retroattivo e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 18 febbraio 2017, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/271, per assicurare certezza giuridica agli operatori economici.
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