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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2215 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco europeo dei vettori aerei sottoposti a divieto operativo o a restrizioni operative per ragioni di sicurezza aerea. Sulla base delle informazioni raccolte da Stati membri, AESA, ICAO e autorità dei Paesi terzi, la Commissione modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006: rimuove alcuni vettori e ne inserisce altri, in particolare Avior Airlines, mentre conferma per altri Paesi l’assenza di elementi sufficienti per una variazione dell’elenco. Il provvedimento si innesta nel sistema del regolamento (CE) n. 2111/2005 e ribadisce il ruolo delle consultazioni, delle audizioni e delle ispezioni di rampa.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei inseriti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, cioè ai vettori soggetti rispettivamente a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione. Incide sui vettori certificati nei Paesi terzi elencati negli allegati, nonché sui vettori dell’Unione richiamati nel preambolo per le attività di sorveglianza e ispezione; riguarda inoltre, indirettamente, gli Stati membri, l’AESA e la Commissione nell’ambito dell’aggiornamento periodico dell’elenco. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2215 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. L’intervento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 e si fonda su un aggiornamento periodico della situazione della sicurezza aerea in vari Stati terzi, sulla base di informazioni provenienti da Stati membri, AESA, ICAO, Eurocontrol e autorità nazionali competenti.

Contesto e criteri di valutazione

La Commissione richiama le consultazioni già svolte con i vettori interessati e con le autorità dei Paesi terzi, nonché la possibilità per gli operatori di consultare la documentazione, presentare osservazioni e essere ascoltati. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005, che impone di valutare se esistano gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza o nella conformità dei singoli vettori agli standard internazionali.

Guinea equatoriale

Per la Guinea equatoriale la Commissione prende atto dei miglioramenti realizzati dall’Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (AAGE), ma conclude che permangono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. In particolare, l’autorità non disporrebbe ancora di ispettori adeguatamente qualificati e farebbe un ricorso eccessivo a certificati e approvazioni di terzi senza verifiche proprie sufficienti. Alla luce di ciò, non vi sono elementi per revocare il divieto a favore di tutti i vettori del Paese; tuttavia, i vettori Punto Azul e Tango Airways sono cancellati dall’elenco perché i rispettivi certificati di operatore aereo sono stati revocati.

Nepal, Nigeria, Russia e Thailandia

Per il Nepal la Commissione riconosce alcuni progressi della CAAN e della missione ICAO, ma ritiene che il sistema di sorveglianza resti insufficiente; perciò non modifica l’elenco in relazione ai vettori nepalesi. Per la Nigeria, pur registrando un miglioramento delle attività della NCAA, la Commissione considera ancora necessario un ulteriore rafforzamento della sorveglianza e invita l’autorità a non incoraggiare domande TCO verso l’AESA finché non vi sia piena certezza di conformità. Per la Russia, dalle consultazioni tecniche e dalle ispezioni di rampa non emergono elementi tali da giustificare un’inclusione o una modifica dell’elenco, ma gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa. Per la Thailandia, la Commissione constata un miglioramento del sistema di vigilanza e la risoluzione della criticità significativa ICAO, senza però adottare modifiche all’elenco; le consultazioni devono continuare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

Saint Vincent e Grenadine e Ucraina

Mustique Airways, certificata a Saint Vincent e Grenadine, e International Joint-Stock Aviation Company "URGA", certificata in Ucraina, vengono cancellate dall’allegato A. In entrambi i casi la decisione è motivata dal fatto che, a seguito di valutazioni TCO dell’AESA, di audit in loco e delle audizioni del 14 novembre 2017, le carenze di sicurezza risultano risolte e i vettori appaiono in grado di affrontare eventuali future criticità.

Venezuela

Per il Venezuela la Commissione conclude in senso opposto: Avior Airlines viene inserita nell’allegato A. La decisione si fonda sull’esito negativo della valutazione TCO dell’AESA, sulle ispezioni di rampa degli Stati membri e sulle informazioni fornite dall’INAC e dal vettore, dalle quali emergono gravi carenze in materia di formazione del personale, gestione delle modifiche, controllo documentale, aeronavigabilità, manutenzione e sistema di gestione della sicurezza e della qualità. La Commissione ritiene che il vettore non sia in grado di correggere adeguatamente tali carenze.

Struttura degli allegati

L’allegato A contiene l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con l’avvertenza che tali vettori possono operare solo in ipotesi limitate, ad esempio mediante wet lease da un vettore non soggetto a divieto e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili. L’allegato B elenca invece i vettori soggetti a restrizioni operative, specificando per ciascuno l’eventuale limitazione alla flotta o a determinati aeromobili. Tra i vettori mantenuti in restrizione figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i nuovi testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Ne deriva l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo e di quelli soggetti a restrizioni operative nell’Unione.

Decisioni sui vettori della Guinea equatoriale, Nepal, Nigeria, Russia, Thailandia, Ucraina, Saint Vincent e Grenadine e Venezuela

Il regolamento conferma, sulla base delle verifiche svolte, che per Nepal, Nigeria, Russia e Thailandia non vi sono, al momento, motivi per modificare l’elenco. Per la Guinea equatoriale non emergono elementi sufficienti per revocare o modificare il divieto nei confronti di tutti i vettori certificati, ma Punto Azul e Tango Airways sono cancellati dall’allegato A perché i loro certificati sono stati revocati. Mustique Airways (Saint Vincent e Grenadine) e International Joint-Stock Aviation Company "URGA" (Ucraina) sono cancellati dall’allegato A; Avior Airlines (Venezuela) viene invece inserita nell’allegato A per gravi carenze di sicurezza.

Consultazioni, audizioni e cooperazione tecnica

La Commissione ha informato i vettori interessati dei fatti e delle considerazioni essenziali e ha consentito l’accesso alla documentazione, l’invio di osservazioni scritte e l’audizione, anche davanti al comitato per la sicurezza aerea. Il regolamento valorizza le consultazioni con le autorità dei Paesi terzi e il lavoro congiunto con AESA, ICAO ed Eurocontrol, nonché le attività di assistenza tecnica e di monitoraggio SAFA/TCO.

Allegato A: divieti operativi

L’allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con eccezioni limitate (ad esempio possibilità di wet lease da vettore non soggetto a divieto, se rispettate le norme di sicurezza). Tra le modifiche principali figurano l’inserimento di Avior Airlines e la cancellazione di Punto Azul e Tango Airways.

Allegato B: restrizioni operative

L’allegato B elenca i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione e specifica, per ciascuno, la flotta o i singoli aeromobili cui le restrizioni si applicano. Il regolamento sostituisce integralmente tale elenco, mantenendo restrizioni per alcuni vettori già noti, tra cui TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasportimercato interno

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