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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06199/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 29 febbraio 2024. La Corte non entra nel merito delle censure, perché rileva d'ufficio una causa originaria di inammissibilità: il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte, mentre dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La successiva autenticazione della firma da parte di un legale è ritenuta irrilevante, perché attiene solo alla genuinità della sottoscrizione e non sana il difetto di patrocinio speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato e quindi senza la necessaria sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con declaratoria resa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in ragione della natura originaria e insanabile del vizio dell'atto introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale attesta solo la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte, ma non sostituisce il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa originaria di inammissibilità dell'atto introduttivo consente la declaratoria de plano, senza instaurare il rapporto processuale di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità originaria.
  • L'autenticazione della firma del ricorso non sana il difetto di sottoscrizione da parte del difensore specialmente abilitato, perché certifica solo la provenienza materiale dell'atto dalla parte.
  • Quando il vizio dell'atto introduttivo è originario e impedisce la valida instaurazione del giudizio di impugnazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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