Ordinanza n. 1628/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accesso agli atti e annullamento del D.M. 5100/2189 del 28.07.2025, contenente l’elenco dei Consiglieri di Legazione promossi al grado di Consigliere di Ambasciata a valere dal 02.07.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 5100/2189 del 28 luglio 2025, recante l’elenco dei Consiglieri di Legazione promossi al grado di Consigliere di Ambasciata con decorrenza 2 luglio 2025, unitamente agli atti connessi oggetto della domanda di accesso e annullamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di accesso agli atti e di annullamento del decreto ministeriale contenente l’elenco dei promossi. Nel corso del giudizio ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Il TAR ha rilevato che tutti i partecipanti alla procedura valutativa assumono la veste di potenziali controinteressati, anche ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, e che l’elevato numero dei soggetti coinvolti giustifica la notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura valutativa, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero resistente, di un’informativa contenente in sintesi il petitum, le censure del ricorso, gli atti impugnati e la presente ordinanza. La pubblicazione dovrà essere effettuata, su istanza del ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore; entro i successivi dieci giorni il ricorrente dovrà depositare la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026, senza decisione sul merito della domanda di accesso o di annullamento.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio e, considerato l’elevato numero dei destinatari, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È applicato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente.
art. 22, comma 1, lettera c), l. n. 241/1990
È richiamato per qualificare i partecipanti alla procedura valutativa come potenziali controinteressati rispetto alla domanda di accesso.
Massime di principio
- Quando un ricorso riguarda una procedura valutativa e può incidere sulla posizione dei partecipanti, questi devono essere considerati potenziali controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., individuando modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente di un’informativa contenente il petitum, le censure, gli atti impugnati e l’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio non definisce la domanda principale di accesso o di annullamento, ma fissa gli adempimenti processuali e il termine per la prosecuzione del giudizio.
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