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Circolare

Circolare numero 162 del 21-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 1 giugno 1991, n. 169, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, con particolare attenzione al pensionamento anticipato. Vengono confermati gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base di precedenti decreti-legge, e vengono chiarite le modifiche introdotte all'art. 5: proroga al 30 settembre 1991 del termine di validità delle norme sugli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 e, per le imprese in amministrazione straordinaria con accordi sindacali sui piani di riassetto e reimpiego, eliminazione del limite di 50 unità e spostamento al 31 dicembre 1991 del termine per maturare i requisiti pensionistici.

Conversione del D.L. n. 108/1991 in materia di sostegno dell'occupazione e pensionamento anticipato

Conversione del D.L. n. 108/1991 e disciplina del pensionamento anticipato

La circolare illustra gli effetti della legge 1 giugno 1991, n. 169, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, intervenuta in materia di sostegno dell'occupazione. Il documento si concentra soprattutto sulle modifiche apportate alla disciplina del pensionamento anticipato, fornendo chiarimenti operativi circa l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni e gli effetti sui procedimenti già avviati.

Clausola di salvaguardia degli atti e dei rapporti già formati

L'art. 1 della legge n. 169/1991 stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di decreti-legge precedenti, emanati tra il 1989 e il gennaio 1991. La circolare richiama tale previsione per evidenziare che la conversione del decreto-legge non incide negativamente sugli effetti già consolidati in base alla normativa pregressa.

Proroga della validità delle norme sul pensionamento anticipato

Con l'art. 5, comma 1, la legge di conversione ha differito al 30 settembre 1991 la scadenza delle norme sul pensionamento anticipato previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155. La circolare precisa tuttavia che il differimento non comporta un ampliamento della platea delle aziende legittimate ad attivare nuove procedure: esso consente solo il completamento degli effetti dei provvedimenti del CIPI che avevano già dichiarato eccedenze di manodopera per imprese che avevano presentato apposita richiesta entro il 30 giugno 1990.

Soggetti che possono ottenere il riconoscimento del diritto

In relazione alle eccedenze accertate con deliberazioni del CIPI, possono ottenere il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato i lavoratori che abbiano presentato domanda entro i termini fissati nelle deliberazioni precedenti oppure, comunque, non oltre il 4 aprile 1991. Tale data rileva in quanto termine previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 108/1991 convertito dalla legge n. 169/1991 per la sanatoria delle domande presentate oltre la scadenza originaria. Sono inoltre ammessi i lavoratori che presentino domanda entro i termini delle delibere CIPI la cui scadenza sia successiva al 4 aprile 1991.

Pensionamento anticipato nelle imprese in amministrazione straordinaria

L'art. 5, comma 6, come modificato in sede di conversione, incide sulla disciplina dei lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95. La modifica sopprime il precedente limite massimo di 50 unità per i lavoratori interessati, a condizione che le imprese abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi sindacali relativi a piani di riassetto e reimpiego.

Requisiti anagrafici e contributivi e termine di maturazione

Per la stessa categoria di lavoratori, la legge di conversione differisce dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1991 il termine utile per il perfezionamento dei requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti per il pensionamento anticipato. Ne consegue che il beneficio spetta, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, a coloro che abbiano maturato tali requisiti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991.

Verifiche istruttorie e comunicazioni operative

Ai fini dell'applicazione della disciplina, la circolare evidenzia che è necessario acquisire dagli organi ministeriali competenti gli elementi utili a individuare le imprese che abbiano effettivamente concluso gli accordi sindacali richiesti. La Direzione Generale si riserva di fornire ulteriori comunicazioni, anche in occasione della trasmissione degli elenchi nominativi dei lavoratori che hanno presentato domanda di prepensionamento, e rinvia a successivi approfondimenti per le altre questioni applicative ancora in esame.

Punti principali

Validità di atti, provvedimenti ed effetti pregressi

L'art. 1 della legge n. 169/1991 fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di decreti-legge precedenti, dal 1989 al gennaio 1991. La circolare richiama espressamente tale clausola di salvaguardia per assicurare continuità agli effetti già consolidati.

Proroga della disciplina sul pensionamento anticipato ex artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981

Per effetto dell'art. 5, comma 1, il termine di validità delle norme sul pensionamento anticipato è differito al 30 settembre 1991. La proroga non amplia la platea delle aziende abilitate ad attivare nuove procedure, ma consente soltanto il completamento degli effetti dei provvedimenti CIPI già adottati per imprese che avevano presentato la richiesta entro il 30 giugno 1990.

Domande dei lavoratori e sanatoria

Possono ottenere il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, entro i limiti delle eccedenze accertate dal CIPI, i lavoratori che abbiano presentato domanda nei termini fissati dalle deliberazioni precedenti oppure, comunque, non oltre il 4 aprile 1991. La circolare precisa che tale data rileva ai fini della sanatoria delle domande tardive previste dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 108/1991 convertito. Restano altresì ammesse le domande presentate entro i termini delle delibere CIPI che scadono successivamente al 4 aprile 1991.

Pensionamento anticipato nelle imprese in amministrazione straordinaria

L'art. 5, comma 6, come modificato in conversione, elimina il limite massimo di 50 unità per i lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria ex D.L. n. 26/1979 convertito nella legge n. 95/1979, purché entro il 31 dicembre 1988 tali imprese abbiano raggiunto accordi sindacali sui piani di riassetto e reimpiego. Viene inoltre differito al 31 dicembre 1991 il termine utile per il perfezionamento dei requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 4 del medesimo art. 5.

Ambito temporale del beneficio per le imprese in amministrazione straordinaria

Per effetto della modifica normativa, hanno titolo al beneficio, ricorrendo tutte le altre condizioni di legge, i lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di età e contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991. La circolare sottolinea che l'applicazione della norma richiede l'acquisizione, presso i competenti organi ministeriali, degli elementi utili a individuare le imprese interessate dagli accordi sindacali richiesti.

Attività amministrativa e successive comunicazioni

La Direzione Generale annuncia che, una volta acquisiti gli elementi necessari, fornirà indicazioni operative in occasione della trasmissione degli elenchi nominativi dei lavoratori che hanno presentato domanda di prepensionamento. Su ulteriori problematiche interpretative e applicative, ancora in approfondimento con i Ministeri competenti, viene espressa riserva di successive comunicazioni.

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