Circolare numero 161 del 20-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali disposizioni contributive introdotte con la legge n. 166/1991 di conversione del D.L. n. 103/1991. Vengono confermati gli aumenti di aliquota per alcuni fondi pensione, chiarito il trattamento contributivo dei detenuti al lavoro, disciplinate le somme versate alle Casse edili e, soprattutto, ridefinito il regime delle contribuzioni e dei premi destinati a fondi, casse, gestioni e polizze per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, con introduzione di un contributo di solidarietà del 10%. La circolare fornisce anche istruzioni operative su regolarizzazioni, modulistica e termini di versamento, nonché l’interpretazione dell’indennità di trasferta per i lavoratori cosiddetti trasfertisti.
Conversione del D.L. n. 103/1991 in materia contributiva: casse edili, previdenza integrativa, mutualizzazione di oneri e indennità di trasferta
Conversione del D.L. n. 103/1991 e principali effetti contributivi
La circolare esamina la legge 1.6.1991, n. 166, di conversione del D.L. 29.3.1991, n. 103, entrata in vigore il 16.6.1991. Il provvedimento contiene norme di rilievo in materia contributiva e la circolare ne illustra gli effetti interpretativi e operativi, richiamando anche precedenti decreti-legge e istruzioni già impartite.
Adeguamento delle aliquote contributive
L’art. 1 conferma gli aumenti di aliquote già disposti dai decreti-legge precedenti non convertiti. In particolare:
- 0,41% per il F.P.L.D.;
- 0,30% per la gestione speciale minatori per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo;
- 0,15% per i dipendenti non addetti ai lavori in sotterraneo.
La circolare precisa che, su questo punto, non sono necessarie istruzioni ulteriori rispetto a quelle già fornite con le precedenti circolari in materia.
Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere
L’art. 7 ripropone la disciplina relativa alla retribuzione imponibile dei detenuti e internati al lavoro, specificando però che la disposizione si riferisce ai soggetti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. L’INPS richiama quindi quanto già precisato con la circolare n. 125 del 5.6.1990.
Casse edili: regime contributivo delle somme versate
L’art. 9 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153. Viene stabilito che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili. Restano invece escluse da tale esclusione le somme destinate a ferie, gratifica natalizia e riposi annui, che continuano a essere assoggettate a contribuzione per intero.
La circolare precisa che:
- i versamenti contributivi effettuati anteriormente all’entrata in vigore del decreto restano salvi ed efficaci;
- la contribuzione nella misura del 15% sulle somme versate alle Casse edili opera dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma la legge di conversione fa salvi gli effetti e i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 22.11.1990, n. 338, e 28.1.1991, n. 28;
- per tale ragione, l’assoggettabilità al 15% ha effetto dal novembre 1990, mentre per i periodi precedenti le somme sono da considerare esenti.
Art. 9-bis: somme versate o accantonate per forme integrative
L’art. 9-bis introduce una disciplina di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 153/1969 per le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, finalizzate a prestazioni integrative previdenziali o assistenziali per il lavoratore e i suoi familiari.
La circolare chiarisce che l’esclusione dall’imponibile riguarda:
- accantonamenti di natura previdenziale, destinati a garantire al termine del rapporto un capitale e/o una rendita;
- accantonamenti e somme di natura assistenziale, destinati a rimborsi sanitari, integrazioni per malattia o infortunio, prestazioni termali e altre provvidenze di bisogno;
- premi di polizze assicurative che perseguano le medesime finalità, purché vi sia previsione contrattuale o regolamentare e i beneficiari siano il dipendente e i suoi familiari.
Non rientrano nel regime di esclusione:
- somme destinate a finalità diverse, come gestione del tempo libero o benefici non assistenziali;
- fondi, casse o gestioni previsti obbligatoriamente dalla legge per prestazioni integrative, che restano comunque esenti dalla contribuzione obbligatoria e dal contributo di solidarietà.
La norma fa salvi i versamenti contributivi già effettuati prima del 16.6.1991.
Contributo di solidarietà del 10%
Dal periodo di paga successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal mese di luglio 1991 con versamento entro il 20 agosto, sulle contribuzioni e somme esenti ai sensi del comma 1 dell’art. 9-bis è dovuto un contributo di solidarietà del 10% a carico esclusivo del datore di lavoro.
La circolare specifica che:
- la base imponibile coincide con le somme a carico del datore di lavoro destinate ai fondi o alle polizze esenti;
- il contributo va versato con la denuncia contributiva del mese in cui avviene il pagamento al fondo, cassa, gestione o impresa assicuratrice;
- per le polizze con pagamento in acconto e saldo restano applicabili i criteri già stabiliti dalla circolare R.C.V. n. 260 del 7.12.1990;
- il contributo è devoluto alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore e non all’INPS per i lavoratori iscritti a gestioni non amministrate dall’Istituto;
- esso non incide sulla retribuzione utile, non alimenta la posizione assicurativa individuale e non è oggetto di ricongiunzione;
- si applica anche alle categorie retribuite con imponibili convenzionali ed è dovuto integralmente anche per apprendisti, contratti di formazione e lavoro e lavoratori con agevolazioni contributive;
- non rientra nello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 183/1976.
Sono inoltre indicate le modalità espositive sul mod. DM10/2, con i codici:
- M900 per il contributo dovuto sugli accantonamenti presso casse, fondi o gestioni;
- M910 per il contributo dovuto sulle polizze assicurative;
- M901 e M911 per il versamento relativo al mese di luglio effettuato con il DM10 di agosto;
- Q900 per gli oneri accessori relativi agli interessi.
Regolarizzazione delle posizioni già definite
Per i datori di lavoro che abbiano già presentato denunce o effettuato pagamenti in base alla precedente disciplina, la circolare prevede una rettifica della modulistica. In particolare, chi abbia già pagato la prima rata della regolarizzazione contributiva può non corrispondere la seconda rata, ma deve correggere i dati.
Le istruzioni operative prevedono:
- presentazione di un mod. DM10V per la rettifica dei dati contributivi, indicando l’intero periodo regolarizzato, tipo denuncia F, codice provvisorio 3 e, nel quadro B/C, il 50% della retribuzione sulla quale era stata eseguita la regolarizzazione;
- presentazione di nuove denunce O1/M - Vig. 2 con le minori somme assoggettate a contribuzione;
- trasmissione alla sede INPS competente entro il 31.7.1991 per il DM10V ed entro il 31.10.1991 per gli O1/M.
Mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali
Il comma 4 dell’art. 9-bis disciplina una categoria diversa di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi o contratti collettivi, finalizzate alla mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Si tratta di strumenti che servono a ripartire tra imprese, e talvolta anche con apporto dei lavoratori, costi connessi ad obblighi contrattuali, come nel caso del Fondo del settore artigiano richiamato dalla circolare.
In tale ipotesi:
- gli accantonamenti sono esenti da contribuzione;
- le somme erogate ai lavoratori sono invece soggette a contribuzione previdenziale e assistenziale per l’intero importo al momento della corresponsione;
- la disposizione si applica anche ai periodi pregressi, con necessità di regolarizzazione per le imprese inadempienti.
Indennità di trasferta e lavoratori trasfertisti
L’art. 9-ter chiarisce che, ai fini dell’art. 12, secondo capoverso, n. 2, della legge n. 153/1969, nella diaria o indennità di trasferta sono comprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se corrisposte in modo continuativo.
La norma risolve per il futuro la questione dei cosiddetti trasfertisti; per i periodi antecedenti giugno 1991 le sedi devono curare gli atti interruttivi della prescrizione.
Punti principali
Adeguamento delle aliquote contributive dei fondi pensione
La legge conferma gli aumenti già previsti dai precedenti decreti-legge non convertiti: 0,41% per il F.P.L.D., 0,30% per la gestione speciale minatori per gli addetti ai lavori in sotterraneo e 0,15% per i dipendenti non addetti ai lavori in sotterraneo. Non sono necessarie ulteriori istruzioni operative rispetto a quelle già fornite con precedenti circolari.
Retribuzione imponibile per detenuti e internati al lavoro in carcere
L’art. 7 riprende la disciplina già prevista per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere e specifica che essa si riferisce ai soggetti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 125 del 5.6.1990.
Casse edili: esclusione dall’imponibile e decorrenza
Per interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 153/1969, le somme a carico di datore di lavoro e lavoratore versate alle Casse edili sono escluse dalla base imponibile contributiva, salvo che si tratti di somme per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, che restano interamente soggette a contribuzione. La circolare precisa che la contribuzione sulle somme versate alle Casse edili nella misura del 15% opera dal novembre 1990, mentre per i periodi precedenti tali somme sono da considerare esenti; restano comunque salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991.
Fondi, casse, gestioni e polizze per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali
L’art. 9-bis esclude dall’imponibile contributivo le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche mediante mancata trattenuta, a favore di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, se destinati a prestazioni integrative per lavoratori e familiari. Sono inclusi sia accantonamenti previdenziali sia prestazioni assistenziali, nonché i premi per polizze assicurative che abbiano la medesima finalità. Restano invece imponibili le somme destinate a finalità diverse, come tempo libero o benefici non assistenziali, e le polizze prive dei requisiti di previsione contrattuale e di individuazione dei beneficiari.
Contributo di solidarietà del 10%
Per le contribuzioni e somme esenti ai sensi dell’art. 9-bis è dovuto, dal periodo di paga successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, un contributo di solidarietà del 10% a carico esclusivo del datore di lavoro, destinato alla gestione pensionistica cui è iscritto il lavoratore. Il contributo non incrementa la retribuzione utile, non alimenta la posizione assicurativa individuale e segue le regole contributive, prescrizionali e sanzionatorie della gestione di destinazione.
Mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali
Il comma 4 dell’art. 9-bis esclude dal regime di esenzione le somme versate o accantonate presso fondi, casse, gestioni o forme assicurative previste da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. In tali casi gli accantonamenti sono esenti, mentre le somme erogate ai lavoratori sono soggette a contribuzione per l’intero importo al momento della corresponsione; la disposizione si applica anche ai periodi pregressi, con obbligo di regolarizzazione ove non effettuata.
Regolarizzazioni contributive e adempimenti operativi
La circolare indica le modalità di rettifica per i datori di lavoro che abbiano già effettuato versamenti o presentato denunce sulla base di regole precedenti. Per la regolarizzazione si devono presentare DM10V e nuove denunce O1/M - Vig. 2 con i dati corretti, entro il 31.7.1991 per il DM10V ed entro il 31.10.1991 per gli O1/M. Sono inoltre fornite istruzioni per l’esposizione del contributo di solidarietà nel mod. DM10/2, con codici specifici per accantonamenti e polizze, e per il versamento differito del contributo relativo a luglio 1991 con applicazione degli interessi legali al 10% annuo.
Indennità di trasferta per i lavoratori trasfertisti
L’art. 9-ter chiarisce che nella diaria o indennità di trasferta rientrano anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti contrattualmente a prestare attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se corrisposte con continuità. La norma risolve per il futuro la questione dei trasfertisti; per i periodi antecedenti giugno 1991 le sedi devono curare gli atti interruttivi della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 giu 1991Circolare numero 159 del 20-6-1991
- Circolare · 20 giu 1991Circolare numero 160 del 20-6-1991
- Circolare · 19 giu 1991Circolare numero 158 del 19-6-1991
- Circolare · 21 giu 1991Circolare numero 163 del 21-6-1991
- Circolare · 21 giu 1991Circolare numero 162 del 21-6-1991
- Circolare · 22 giu 1991Circolare numero 166 del 22-6-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →