Circolare numero 165 del 22-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21/12/1990, con riferimento alle aziende dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del 13/12/1990. Il recupero deve avvenire in 12 rate mensili a partire dal 31/7/1991 per i contributi versati tramite DM, mentre per quelli riscossi mediante ruoli il recupero decorre da settembre 1991 e si sviluppa in un anno. Vengono inoltre indicate le modalità di compilazione dei modelli DM10/1 e DM10/2, le regole contabili per la rilevazione del credito sul nuovo conto GPA 06/50, le modalità di versamento mediante bollettino postale e le conseguenze in caso di ritardato o omesso pagamento, comprese sanzioni civili e amministrative.
Recupero rateale dei contributi sospesi nei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13/12/1990
Recupero dei contributi sospesi nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 13/12/1990
La circolare definisce le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21/12/1990 per le aziende dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 13/12/1990. Vengono disciplinati i tempi di rateizzazione, gli adempimenti dichiarativi e contabili, nonché il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.
Ambito del recupero e decorrenze
L’art. 4 dell’Ordinanza prevede il recupero dei contributi sospesi in un anno. Per i contributi soggetti a denuncia mensile, il recupero deve avvenire in 12 rate mensili a decorrere dal 31 luglio 1991. Per i contributi riscossi mediante ruoli, il recupero deve avvenire sempre in un anno, con decorrenza dalla scadenza di settembre 1991.
La circolare precisa che il recupero riguarda tutte le somme non corrisposte per effetto della sospensione, e quindi non solo i contributi in senso stretto ma anche somme dovute a titolo di trattenute ai pensionati che lavorano, quote associative e altri importi analoghi.
Oneri accessori e riserva interpretativa
In merito agli oneri accessori, la circolare osserva che l’Ordinanza Ministeriale non contiene una disciplina espressa. In via generale, tali importi dovrebbero essere assoggettati almeno agli interessi legali o agli interessi di dilazione previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, poiché il Comitato Esecutivo ha ritenuto opportuno chiedere un’interpretazione autentica al Ministero per la Protezione Civile, la circolare formula una riserva e rinvia a successive istruzioni. Tale riserva deve essere comunicata alle aziende.
Sanzioni per ritardi o omissioni nel pagamento rateale
Se il debitore non versa una o più rate o effettua il pagamento in ritardo, sulle somme omesse si applicano le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 48/1988. Le somme aggiuntive devono essere calcolate dal 1 agosto 1991 fino alla data dell’effettivo pagamento.
Presentazione dei rendiconti DM 10/89
La sospensione della presentazione dei modelli DM 10/89, prevista per il periodo 13 dicembre 1990 - 30 giugno 1991, viene seguita dall’obbligo di presentazione improrogabile entro il 1 luglio 1991. In caso di mancato adempimento, devono essere applicate le relative sanzioni amministrative secondo le disposizioni vigenti.
Compilazione delle denunce mensili DM10/1 e DM10/2
Per le denunce con scadenza legale compresa tra il 20 dicembre 1990 e il 20 giugno 1991, i datori di lavoro devono attenersi a una procedura specifica:
- compilare i quadri B e C del mod. DM10/2 e riportare il TOTALE A del rigo 33 nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- compilare il quadro D secondo le modalità ordinarie, senza eseguire la sommatoria del TOTALE B al rigo 57;
- determinare l’importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto, comprensivo della quota a carico dei lavoratori e di altre somme dovute dall’azienda a diverso titolo;
- sottrarre da tale importo gli eventuali sgravi, fiscalizzazioni o agevolazioni contributive indicati nel quadro D;
- esporre la differenza in uno dei righi liberi del quadro D con il codice di nuova istituzione N922 e la dicitura "CONTR.SOSP.ORD.MIN. 2057/90";
- calcolare la sommatoria delle partite del quadro D e riportarla nel rigo 57 (TOTALE B) e nel corrispondente campo del DM10/1;
- indicare l’eventuale differenza tra i valori dei righi 33 e 57 del DM10/2 nell’apposito riquadro sotto il rigo 57 e nel relativo campo del DM10/1;
- presentare la denuncia alla Sede competente.
Trattamento contabile del credito
Sul piano contabile, gli importi identificati dal codice N922 vengono movimentati sul nuovo conto GPA 06/50, istituito per i crediti per contributi sospesi alle aziende dei comuni siciliani colpiti dal sisma del 13/12/1990. Il conto deve essere assistito da partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile emette anche una lista di analisi delle partite confluite nel conto, da trasmettere all’Ufficio Contabilità per l’apertura e la gestione del credito.
Modalità di versamento delle rate
Il pagamento deve avvenire in 12 rate mensili, a partire dal 31 luglio 1991. Ogni rata deve essere versata tramite bollettino di conto corrente postale per un importo pari ad almeno un dodicesimo della sommatoria degli importi con codice N922.
Sul retro del bollettino devono essere indicati:
- la matricola aziendale;
- il riferimento all’O.M. 2057/90;
- il numero della rata versata.
Ricevuta la contabile con i bollettini allegati, l’Ufficio Contabilità deve imputare la somma riscossa al conto GPA 54/80 in contropartita del conto polo e procedere immediatamente allo storno fuori cassa da GPA 54/80 a GPA 06/50. Per tale movimento devono essere utilizzati gli stessi estremi del mod. SC 7/24 di carico, così da non perdere l’informazione relativa all’incasso da DM. Successivamente l’Ufficio deve aggiornare il partitario del conto credito e trasmettere i bollettini all’Ufficio Riscossione Contributi per l’archiviazione definitiva.
Estensione ad altre categorie di contribuenti
La circolare chiarisce infine che le regole sul recupero rateale si applicano anche alle altre categorie di contribuenti richiamate nella precedente circolare n. 3/1991. Per gli aspetti operativi ulteriori, verranno emanate specifiche istruzioni in un secondo momento.
Punti principali
Recupero dei contributi sospesi
I contributi sospesi ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 2057/1990 devono essere recuperati in 12 rate mensili. Per i contributi gestiti con denuncia DM il recupero decorre dal 31 luglio 1991; per quelli riscossi mediante ruoli il recupero decorre dalla scadenza di settembre 1991, sempre in un anno.
Onori accessori e riserva interpretativa
La circolare segnala che l’Ordinanza non disciplina espressamente gli oneri accessori da applicare ai soggetti che hanno usufruito della sospensione. In via provvisoria si richiama la possibile applicazione degli interessi di dilazione o, quantomeno, degli interessi legali, ma viene formulata riserva in attesa di un’interpretazione autentica del Ministero per la Protezione Civile; tale riserva deve essere comunicata alle aziende.
Sanzioni per omesso o ritardato pagamento
In caso di mancato pagamento di una o più rate, o di pagamento tardivo, sono dovute le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 48/1988. Le somme aggiuntive vanno calcolate dal 1/8/1991 fino alla data dell’effettivo pagamento.
Presentazione dei rendiconti DM 10/89
I rendiconti mod. DM 10/89, la cui presentazione era stata sospesa per il periodo 13/12/1990 - 30/6/1991, devono essere presentati improrogabilmente entro il 1/7/1991. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Compilazione dei modelli DM10/1 e DM10/2
I datori di lavoro con scadenza legale compresa tra il 20/12/1990 e il 20/6/1991 devono compilare i quadri B e C del mod. DM10/2 e riportare il TOTALE A nel DM10/1; compilare il quadro D senza calcolare il TOTALE B; determinare l’importo complessivo dei contributi dovuti, comprensivo di quota lavoratori e di altre somme (quote associative, trattenute ai pensionati, ecc.); sottrarre eventuali sgravi o agevolazioni; esporre la differenza con il codice N922 e la dicitura "CONTR.SOSP.ORD.MIN. 2057/90"; effettuare la sommatoria del quadro D e riportare il TOTALE B; indicare l’eventuale differenza tra i righi 33 e 57; presentare la denuncia alla Sede competente.
Istruzioni contabili e conto GPA 06/50
Il programma di ripartizione contabile, aggiornato per la nuova gestione, movimenta gli importi con codice N922 sul conto GPA 06/50, che deve essere assistito da partitario contabile. Viene inoltre emessa una lista di analisi delle partite da trasmettere all’Ufficio Contabilità per l’apertura e la gestione del credito.
Versamento rateale e registrazioni contabili
I datori di lavoro devono versare i contributi sospesi in 12 rate mensili a partire dal 31/7/1991, mediante bollettino di c/c postale per un importo pari ad almeno 1/12 della somma contraddistinta dal codice N922. Sul retro del bollettino devono essere indicati matricola aziendale, riferimento all’O.M. 2057/90 e numero della rata. L’Ufficio Contabilità registra la somma al conto GPA 54/80 e poi effettua lo storno GPA 54/80 a GPA 06/50, usando gli stessi estremi del mod. SC 7/24, quindi aggiorna il partitario e trasmette i bollettini all’Ufficio Riscossione Contributi.
Estensione ad altre categorie di contribuenti
Le regole sul recupero rateale valgono anche per le altre categorie di contribuenti richiamate nella precedente circolare n. 3/1991; per gli aspetti operativi specifici saranno emanate ulteriori istruzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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