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Circolare

Circolare numero 163 del 21-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’avvio operativo della riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, nonché di quelle successive al 30 giugno 1990 liquidate provvisoriamente con la normativa previgente. Viene data priorità alle posizioni che comportano variazioni monetarie, individuate in circa 200.000 pensioni da completare entro ottobre. Le Sedi devono acquisire le posizioni in EAD 75, verificare eventuali domande già presentate, stampare gli estratti contributivi e utilizzare, quando necessario, le procedure e gli archivi indicati, compresa la procedura AR.CO. La circolare disciplina inoltre la ripartizione del reddito per le imprese con collaboratori familiari, imponendo la raccolta di una dichiarazione del titolare (modello ART/COM-233) e prevedendo una ripartizione d’ufficio in mancanza di risposta. Infine, si sollecita il completamento dell’esame di tutte le altre pensioni interessate dalla Legge n. 233, con priorità a quelle già oggetto di domanda di riliquidazione.

Riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi interessate dalla Legge n. 233

Riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi ex Legge n. 233

La circolare disciplina l’avvio operativo della riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi interessate dalla Legge n. 233, precisando l’ambito delle posizioni da trattare, i criteri di priorità, gli adempimenti delle Sedi e le modalità di gestione dei casi con collaboratori familiari. Il documento si inserisce in un progetto di lavorazione di massa che richiede attività coordinate e progressive, nelle more dell’emanazione di ulteriori istruzioni e della piena disponibilità dei programmi automatizzati.

Ambito delle pensioni interessate

Sono ricomprese nella riliquidazione tutte le pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari con decorrenza dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1990, nonché le pensioni di reversibilità derivanti da pensione diretta con la stessa decorrenza. Rientrano altresì le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 che siano state liquidate provvisoriamente secondo i criteri previgenti alla Legge n. 233, in coerenza con quanto già indicato nel messaggio n. 33496 del 30 luglio 1990 e ribadito dalla circolare n. 242.

Priorità delle lavorazioni e obiettivo del progetto

Nell’ambito del progetto speciale previsto dall’articolo 18 della Legge n. 88/89 per l’anno 1991, la Sede centrale ha attribuito priorità alle riliquidazioni che producono variazioni monetarie. La scelta risponde a un criterio di impatto sociale, poiché consente di intervenire dapprima sulle posizioni suscettibili di effettivi incrementi economici. Sulla base dei parametri definiti sono state selezionate circa 200.000 pensioni, la cui riliquidazione dovrà essere conclusa entro il mese di ottobre.

Lista di Sede e prime attività operative

A breve ciascuna Sede disporrà della lista delle pensioni di competenza, con indicazione dei dati anagrafici, degli elementi identificativi della pensione e della tipologia di contribuzione versata. Le SAP e i Centri Operativi devono avviare immediatamente le attività necessarie, senza attendere il rilascio dei programmi automatizzati di ricostituzione. Tutte le posizioni presenti nella lista devono essere acquisite in EAD 75, previa verifica dell’eventuale presentazione autonoma di domanda di ricostituzione da parte dell’interessato, così da procedere all’abbinamento con la domanda già pervenuta e considerarla valida anche se non ancora registrata in EAD 75.

Estratti contributivi e strumenti informatici

Per le posizioni acquisite in EAD 75, le SAP devono stampare gli estratti automatizzati. Ove disponibile, deve essere utilizzata la nuova procedura di emissione degli estratti conto assicurativi, già accompagnata da manuale operativo consultabile sulle stazioni di lavoro tramite la funzione "Comunicazioni". La circolare indica inoltre che la procedura è utilizzabile anche da terminali AS/400 mediante tre programmi: 178 per l’acquisizione delle richieste, 3677 per il prelievo dei contributi dagli archivi centrali e regionali e 574 per la stampa degli estratti.

Determinazione della contribuzione utile e del reddito pensionabile

Quando vi sia contribuzione AGO ante DM, ai fini della quota di pensione a carico del FPLD, occorre reperire la posizione assicurativa cartacea o richiederne l’inserimento in ARPA, se non presente negli archivi regionali. Una volta recuperata la contribuzione utile, per le pensioni con decorrenza compresa tra gennaio 1982 e giugno 1990 deve essere considerata la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990. La trasformazione riguarda i dieci anni antecedenti tale data, o il minor periodo utile, per la determinazione del reddito medio settimanale pensionabile.

Per le pensioni liquidate con cumulo di contributi in più Gestioni, il calcolo va eseguito separatamente per ciascuna Gestione. In linea con quanto già chiarito nella circolare n. 242, i periodi anteriori al 1° gennaio 1982 devono essere coperti con un reddito convenzionale, da attribuire sia al titolare dell’impresa sia a ciascun familiare collaboratore, secondo le tabelle B e C allegate alla legge per artigiani ed esercenti attività commerciali. I periodi compresi tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 devono invece essere coperti con un reddito determinato considerando versato, in base all’aliquota del 12%, il contributo in cifra fissa e in percentuale versato per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per ciascun anno interessato.

Procedura AR.CO. e gestione degli archivi

La circolare dà atto degli interventi in corso sulle procedure automatizzate, tra cui la ristrutturazione della gestione degli archivi contributivi degli artigiani e dei commercianti e una maggiore integrazione tra le funzioni di liquidazione e ricostituzione, allo scopo di consentire in futuro una determinazione automatica della retribuzione pensionabile. Nel frattempo è stata realizzata la procedura AR.CO., utilizzabile da Personal Computer, che consente di determinare il reddito medio pensionabile sulla base dei periodi di contribuzione obbligatoria e volontaria riferiti all’ultimo decennio o al minor periodo utile nelle Gestioni Artigiani e Commercianti.

I tempi e le modalità di consegna dei dischetti contenenti la procedura saranno comunicati con successivo messaggio. Le stampe degli estratti e i dati di output prodotti da AR.CO. devono essere raccolti in fascicoli separati intestati al pensionato, conservati in apposita evidenza e ordinati per numero di acquisizione in EAD 75, in attesa della ricostituzione della pensione e del successivo inserimento nei relativi fascicoli pensione.

Collaboratori familiari e ripartizione del reddito

Per i familiari iscritti come collaboratori, il reddito da porre a base del calcolo pensionistico è la quota di reddito denunciata dal titolare ai fini del versamento dei contributi ai sensi dell’articolo 1 della legge. Poiché le nuove modalità di versamento sono operative dal 1° luglio 1990, per i periodi di iscrizione anteriori a tale data le Sedi devono acquisire una dichiarazione del titolare d’azienda sulla misura in cui intenda ripartire la quota di reddito riferita alla contribuzione a percentuale versata fino al 30 giugno 1990. Resta fermo che la somma delle quote dei collaboratori non può comunque superare il 49% del reddito d’impresa.

La necessità della dichiarazione è, in linea teorica, riferita alle aziende non costituite in impresa familiare, poiché per queste ultime il contributo a percentuale è stato versato in relazione al solo reddito del titolare ed è quindi interamente attribuibile allo stesso. Tuttavia, in presenza di familiari collaboratori, la circolare richiede comunque di acquisire le informazioni sulla composizione dell’azienda e sull’eventuale ripartizione del reddito dichiarato.

Modello ART/COM-233, termini e ripartizione d’ufficio

Per acquisire le informazioni richieste è stato predisposto il modulo ART/COM-233, che le Sedi devono riprodurre a mezzo duplicatore. La dichiarazione non va richiesta nei casi in cui il reddito denunciato sia pari a L. 1.250.000 per gli artigiani e a L. 1.190.476 per i commercianti, importi corrispondenti al versamento del contributo a percentuale nella misura del minimale di L. 50.000. In tali ipotesi il reddito è ritenuto, di fatto, attribuibile al solo titolare e ogni diversa ripartizione sarebbe ininfluente ai fini della pensione.

Le informazioni sulla composizione dell’azienda devono essere acquisite dopo la stampa degli estratti contributivi, tramite transazione ATAZ nell’archivio aziende, per tutti i casi in cui sull’estratto non compaia la dicitura "nessun collaboratore". Se le informazioni non pervengono entro 30 giorni, la Sede può procedere alla ricostituzione con ripartizione d’ufficio. In tal caso, al titolare viene attribuita, oltre alla quota derivante dal contributo in cifra fissa, una quota del reddito da contributo percentuale nella misura del 51%, mentre ai collaboratori viene attribuita, in assenza di diverse indicazioni, la sola quota attinente al contributo versato in cifra fissa.

Conservazione della documentazione e aggiornamenti successivi

La dichiarazione resa dal titolare deve essere inserita nei fascicoli predisposti per conservare gli estratti contributivi e i dati di output della procedura AR.CO., per il successivo inserimento nei fascicoli di pensione interessati. Copia della dichiarazione deve inoltre essere conservata presso l’Area Pensioni come evidenza separata, ordinata per nominativo del titolare, per l’uso in caso di contestazioni e per le future liquidazioni nei confronti di titolari o collaboratori ancora attivi.

La circolare precisa infine che la riliquidazione delle pensioni incluse nella lista costituisce soltanto il primo obiettivo del progetto. Le Sedi devono quindi avviare anche l’esame e la definizione di tutte le altre pensioni interessate dalla Legge n. 233, attribuendo priorità a quelle per le quali sia già stata presentata domanda di riliquidazione.

Punti principali

Ambito delle pensioni da riliquidare

Sono interessate alla riliquidazione tutte le pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, nonché le pensioni di reversibilità derivanti da pensione diretta con la medesima decorrenza. Rientrano inoltre le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 provvisoriamente liquidate secondo la normativa previgente alla Legge n. 233, come già precisato nel messaggio n. 33496 del 30 luglio 1990 e nella circolare n. 242.

Criteri di priorità e obiettivo operativo

Nell’ambito del progetto speciale di riliquidazione, viene attribuita priorità alle posizioni che determinano effettive variazioni monetarie, per ragioni sociali e di impatto economico. In base ai parametri selezionati sono state individuate circa 200.000 pensioni, la cui riliquidazione dovrà essere completata entro il mese di ottobre. A breve ciascuna Sede riceverà la lista delle pensioni di competenza con i dati anagrafici, identificativi e l’indicazione della tipologia di contribuzione versata.

Adempimenti delle Sedi e uso delle procedure informatiche

Le SAP e i Centri Operativi devono avviare immediatamente le attività operative, in attesa dei programmi automatizzati di ricostituzione. Le posizioni comprese nella lista devono essere acquisite in EAD 75; occorre verificare se per gli stessi nominativi sia già stata presentata domanda autonoma di ricostituzione, per effettuare il necessario abbinamento considerando valida la domanda già pervenuta anche se non ancora acquisita in EAD 75. Per le posizioni caricate, le SAP devono stampare gli estratti automatizzati, anche tramite la nuova procedura di emissione degli estratti conto assicurativi, consultabile sulle stazioni di lavoro nella funzione "Comunicazioni". La procedura è utilizzabile anche da terminali AS/400 mediante i programmi 178 (acquisizione richieste), 3677 (prelievo contributi dagli archivi centrali e regionali) e 574 (stampa estratti).

Gestione della contribuzione e determinazione del reddito pensionabile

In presenza di contribuzione AGO ante DM, ai fini della quota di pensione a carico del FPLD, occorre prelevare o richiedere l’inserimento in ARPA della posizione assicurativa cartacea se non presente negli archivi regionali. Una volta reperita la contribuzione utile, per le pensioni con decorrenza tra gennaio 1982 e giugno 1990 deve essere utilizzata la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990. La contribuzione afferente gli ultimi dieci anni, o il minor periodo utile antecedente tale data, va trasformata per determinare il reddito medio settimanale pensionabile. Per le pensioni liquidate con cumulo di contributi in più Gestioni, il calcolo va effettuato separatamente per ciascuna Gestione. I periodi anteriori al 1° gennaio 1982 sono coperti con reddito convenzionale desumibile dalle tabelle B e C della legge; i periodi dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1990 con reddito determinato considerando versato, in base all’aliquota del 12%, il contributo in cifra fissa e percentuale dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Procedura AR.CO e organizzazione della documentazione

Nell’ambito degli interventi sulle procedure automatizzate è prevista anche la ristrutturazione delle procedure di gestione degli archivi contributivi degli artigiani e dei commercianti e una più ampia integrazione tra funzioni di liquidazione e ricostituzione. In attesa di tali sviluppi, è stata realizzata la procedura AR.CO., utilizzabile da Personal Computer, per determinare il reddito medio pensionabile sulla base dei periodi di contribuzione obbligatoria e volontaria delle Gestioni Artigiani e Commercianti riferiti all’ultimo decennio o al minor periodo utile. I tempi e le modalità di consegna dei dischetti saranno comunicati con successivo messaggio. Le stampe degli estratti e i dati di output di AR.CO. devono essere raccolti in fascicoli singoli intestati al pensionato, conservati in apposita evidenza e ordinati per numero di acquisizione in EAD 75, in attesa della ricostituzione e del successivo inserimento nei rispettivi fascicoli di pensione.

Imprese con collaboratori familiari e ripartizione del reddito

Per i familiari iscritti come collaboratori, il reddito da assumere a base per il calcolo della pensione è la quota di reddito denunciata per ciascuno dal titolare ai fini del versamento dei contributi. Poiché le nuove modalità di versamento sono operative dal 1° luglio 1990, per i periodi anteriori a tale data, in presenza di collaboratori familiari, le Sedi devono acquisire una dichiarazione del titolare d’azienda sul criterio di ripartizione della quota di reddito afferente la contribuzione a percentuale versata fino al 30 giugno 1990, fermo restando il limite complessivo del 49% del reddito d’impresa per le quote dei collaboratori. La dichiarazione non è richiesta quando il reddito denunciato coincide con L. 1.250.000 per gli artigiani o L. 1.190.476 per i commercianti, importi corrispondenti al contributo a percentuale minimale di L. 50.000.

Modulo ART/COM-233, acquisizione dati e ripartizione d’ufficio

Per raccogliere le informazioni sulla composizione dell’azienda è stato predisposto il modulo ART/COM-233, da riprodurre a mezzo duplicatore. Le informazioni devono essere acquisite dopo la stampa degli estratti contributivi, accedendo con la transazione ATAZ all’archivio aziende, per tutti i casi in cui non compaia la dicitura "nessun collaboratore". Se le informazioni non sono fornite entro 30 giorni, la Sede può procedere alla ricostituzione con ripartizione d’ufficio: al titolare viene attribuita, oltre alla quota derivante dal contributo in cifra fissa, una quota del reddito da contributo percentuale pari al 51%; ai collaboratori, in mancanza di diverse indicazioni, viene attribuita la sola quota relativa al contributo versato in cifra fissa. Se successivamente perviene una dichiarazione con diverso criterio di ripartizione, si procede al ricalcolo della pensione.

Conservazione degli atti e ulteriori attività di completamento

La dichiarazione del titolare deve essere collocata nei fascicoli contenenti gli estratti contributivi e i dati di output della procedura AR.CO., per il successivo inserimento nei fascicoli di pensione interessati. Copia della dichiarazione deve inoltre essere conservata presso l’Area Pensioni come evidenza ordinata per nominativo del titolare, utilizzabile in caso di contestazioni e per la liquidazione di pensioni di titolari o collaboratori ancora attivi. La circolare precisa infine che la riliquidazione delle pensioni comprese nella lista costituisce solo il primo obiettivo del progetto: le Sedi devono comunque avviare anche l’esame e la definizione di tutte le altre pensioni interessate dalla Legge n. 233, dando priorità a quelle per le quali risulti già presentata domanda di riliquidazione.

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