Circolare numero 159 del 20-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce di un orientamento della Corte di Cassazione accolto dall’Istituto, che il lavoratore pensionato è tenuto a comunicare al datore di lavoro soltanto il proprio status di pensionato e non anche gli aggiornamenti dell’importo delle trattenute mediante frontespizio di pensione. Ne consegue che non può essere sanzionato il pensionato per l’omissione di tali ulteriori comunicazioni, mentre il datore di lavoro può richiedere i dati al dipendente o all’INPS. In attesa di una procedura automatizzata per l’aggiornamento delle ritenute, la circolare impartisce alle Sedi istruzioni operative per i controlli, le segnalazioni istruttorie e i casi di omissione totale o parziale, oltre a richiamare il condono previsto dalla legge n. 116/1991 per gli omessi versamenti denunciati o accertati entro il 31 agosto 1991.
Obbligo di comunicazione del solo status di pensionato e procedure per le trattenute sul cumulo pensione-retribuzione
Obbligo di comunicazione del pensionato e trattenute sul cumulo pensione-retribuzione
La circolare interviene sulla disciplina delle trattenute da operare ai lavoratori pensionati, a seguito di un orientamento della Corte di Cassazione recepito dall’Istituto. Il tema riguarda gli obblighi di comunicazione del dipendente pensionato, le responsabilità del datore di lavoro e le modalità istruttorie per le segnalazioni relative alle sanzioni previste dall’art. 40 del D.P.R. n. 488/1968.
Quadro normativo e chiarimento interpretativo
La precedente circolare n. 212 R.C.V. del 25 settembre 1990 aveva indicato i dati da acquisire per l’esame delle pratiche da sottoporre al Comitato Esecutivo in materia di sanzioni per inosservanza del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. In tale contesto era stato affermato che il pensionato, oltre a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato, fosse tenuto anche a comunicare le variazioni dell’importo della trattenuta derivanti, ad esempio, da perequazione automatica, ricostituzione o supplementi di pensione.
La Corte di Cassazione ha però precisato che l’obbligo del lavoratore è limitato alla comunicazione del proprio "status" di pensionato. Non grava invece su di lui l’ulteriore onere di consegnare il frontespizio di pensione (mod. 0 bis M) con l’indicazione dell’importo aggiornato delle detrazioni. In mancanza di una specifica previsione normativa, non può quindi essere sanzionato il pensionato per l’omessa comunicazione di tali aggiornamenti. Il Comitato Esecutivo dell’Istituto ha deciso di uniformarsi a tale orientamento.
Conseguenze operative per il datore di lavoro
La circolare chiarisce che, se il datore di lavoro incontra difficoltà nel determinare le somme da trattenere sulla retribuzione del lavoratore pensionato, può sollecitare il dipendente a fornire i dati necessari oppure richiedere informazioni direttamente all’INPS. Parallelamente, l’Istituto annuncia la futura predisposizione di una procedura automatizzata, basata sui dati degli archivi, per aggiornare tempestivamente i datori di lavoro sull’importo delle ritenute da operare.
Procedura automatizzata in fase di preparazione
La procedura che dovrà essere implementata si articola nei seguenti passaggi:
- in sede di acquisizione delle denunce aziendali mod. DM10/M, il programma rileverà le matricole aziendali che nel quadro B/C indicano il versamento di trattenute a lavoratori pensionati;
- tali matricole saranno memorizzate e all’azienda interessata sarà inviata una comunicazione con richiesta dei dati relativi ai dipendenti pensionati;
- le aziende dovranno fornire, per ciascun dipendente pensionato, gli estremi anagrafici, il numero e la categoria della pensione, l’importo della trattenuta operata e il numero di giornate retribuite nel mese;
- sulla base delle risposte verrà costituito un archivio dei lavoratori pensionati, collegato all’archivio pensionati dell’Istituto;
- il collegamento consentirà la rilevazione automatizzata dell’importo aggiornato della trattenuta giornaliera;
- infine, le aziende riceveranno la comunicazione dell’importo aggiornato da trattenere e versare all’INPS per ciascun dipendente pensionato.
Istruzioni transitorie alle Sedi
In attesa dell’entrata in funzione della nuova procedura, le Sedi devono applicare criteri operativi provvisori. La dichiarazione scritta del dipendente pensionato è da considerare compiutamente adempiuta se reca, oltre alle esatte generalità, anche il numero e la categoria della pensione percepita. Le Sedi devono inoltre svolgere un’azione capillare di informazione verso i datori di lavoro del proprio ambito territoriale sugli obblighi di legge, anche mediante i mezzi di informazione locali e in occasione del rinnovo annuale delle pensioni per perequazione automatica.
In tali occasioni deve essere evidenziato che l’Istituto, nell’ambito dell’attività collaborativa con l’utenza, è a disposizione per fornire i dati aggiornati necessari a operare correttamente le trattenute.
Fattispecie istruttorie da accertare prima della segnalazione
La circolare individua due ipotesi principali:
- omissione totale di ritenute: il dipendente ha dichiarato lo status di pensionato, ma non ha esibito il frontespizio di pensione con l’importo delle trattenute da operare;
- omissione parziale di ritenute: il lavoratore ha inizialmente esibito il frontespizio, ma non ha poi fornito i successivi aggiornamenti, con conseguente errata determinazione della detrazione.
In entrambi i casi, prima di segnalare l’inadempienza alla Direzione Generale - Direzione Centrale P.A.R. - Ufficio Sanzioni e Ricorsi, le Sedi devono verificare e riportare nella segnalazione:
- se il datore di lavoro abbia sostenuto di non aver ricevuto il frontespizio aggiornato;
- se abbia richiesto il frontespizio al pensionato e se questo lo abbia consegnato, con indicazione della data;
- se, in caso di rifiuto del pensionato, il datore si sia rivolto alla Sede INPS;
- se l’INPS abbia fornito i dati richiesti e se, ricevutili, il datore abbia poi versato quanto dovuto.
Per l’ipotesi di mancata esibizione successiva del frontespizio aggiornato, occorre inoltre verificare:
- se il datore abbia segnalato la circostanza;
- se abbia invitato il dipendente a fornire i dati;
- se, in caso di mancato riscontro, si sia rivolto alla Sede INPS;
- se, ottenute le informazioni, abbia tempestivamente operato e versato le detrazioni.
Rapporto qualificato come subordinato e documentazione contabile
La circolare affronta anche i casi in cui il datore di lavoro sostenga la natura autonoma del rapporto, mentre la Sede lo abbia accertato come subordinato. In tali ipotesi, a integrazione della scheda istruttoria della circolare n. 212 del 25 settembre 1990, le Sedi devono indicare se siano stati omessi tutti i riscontri contabili degli emolumenti corrisposti per le prestazioni lavorative, anche qualora ritenute di natura autonoma, e, se del caso, precisare da quale documentazione siano stati desunti gli emolumenti.
Condono per gli omessi versamenti
Infine, viene richiamata la legge n. 116 del 1 giugno 1991, di conversione del D.L. n. 103/1991, che ha previsto il condono anche per la sanzione relativa agli omessi versamenti delle trattenute al lavoratore pensionato, purché denunciati o accertati entro il 31 agosto 1991.
Punti principali
Orientamento della Cassazione e adesione dell’Istituto
La circolare richiama la precedente circolare n. 212 R.C.V. del 25 settembre 1990 sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione e sulla sanzione di cui all’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 488/1968. Precisa che, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore è tenuto a comunicare solo il proprio status di pensionato, come previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 488/1968, e non anche a consegnare il frontespizio di pensione (mod. 0 bis M) con l’importo aggiornato delle detrazioni. Il Comitato Esecutivo dell’Istituto si è uniformato a tale indirizzo.
Nessuna sanzione per l’omessa consegna degli aggiornamenti
In assenza di una previsione normativa che imponga al pensionato di comunicare gli aggiornamenti dell’importo della trattenuta, non è possibile addossargli la responsabilità e sanzionarlo per eventuali inadempienze. La Cassazione osserva inoltre che, se il datore di lavoro incontra difficoltà nella determinazione delle somme da trattenere, può sollecitare il lavoratore a fornire i dati oppure richiederli direttamente all’INPS.
Procedura automatizzata in via di predisposizione
L’Istituto annuncia la predisposizione, sulla base dei dati presenti negli archivi, di una procedura automatizzata per informare tempestivamente i datori di lavoro sull’importo aggiornato delle ritenute da operare ai dipendenti pensionati. La procedura prevede la rilevazione delle matricole aziendali con versamento di trattenute a pensionati, la richiesta alle aziende dei dati anagrafici e pensionistici dei lavoratori interessati, la costituzione di un archivio dei pensionati, il collegamento con l’archivio pensionati INPS per aggiornare l’importo giornaliero della trattenuta e, infine, la comunicazione alle aziende dell’importo aggiornato da trattenere e versare.
Istruzioni provvisorie alle Sedi: verifica dello status e informazione ai datori di lavoro
In attesa dell’operatività della nuova procedura, le Sedi devono considerare adempiuto l’obbligo dell’art. 21 del D.P.R. n. 488/1968 quando la dichiarazione scritta del dipendente riporti, oltre alle generalità esatte, anche numero e categoria della pensione. Le Sedi sono inoltre invitate a svolgere un’azione capillare di informazione presso i datori di lavoro del territorio sugli obblighi di legge, anche attraverso i mezzi di informazione locali e in occasione del rinnovo annuale delle pensioni per perequazione automatica, con avvisi rivolti sia ai pensionati sia ai datori di lavoro. In tali sedi l’Istituto si rende disponibile a fornire i dati aggiornati necessari per operare correttamente la detrazione.
Fattispecie istruttorie da segnalare per le sanzioni
La circolare distingue due casi: omissione totale di ritenute, quando il dipendente ha dichiarato lo status di pensionato ma non ha esibito il frontespizio di pensione con l’importo delle trattenute; e omissione parziale di ritenute, quando il frontespizio è stato inizialmente esibito ma non sono stati forniti i successivi aggiornamenti, con conseguente mancata corretta detrazione. In entrambi i casi, prima della segnalazione alla Direzione Generale - Direzione Centrale P.A.R. - Ufficio Sanzioni e Ricorsi, le Sedi devono accertare e indicare se il datore di lavoro abbia chiesto il frontespizio, se il lavoratore lo abbia consegnato, se il datore si sia rivolto all’INPS e se, ricevuti i dati, abbia poi versato quanto dovuto.
Rapporto di lavoro qualificato come subordinato e registrazioni contabili
Per i casi in cui il datore di lavoro sostenga la natura autonoma del rapporto, mentre la Sede lo abbia accertato come subordinato, la circolare dispone un’integrazione della scheda istruttoria già allegata alla circolare n. 212 del 25 settembre 1990. Le Sedi devono indicare se vi sia stata omissione di qualsiasi registrazione degli emolumenti, anche se ritenuti di natura autonoma, nelle scritture aziendali e, in caso affermativo, da quale documentazione siano stati rilevati gli emolumenti.
Condono per gli omessi versamenti fino al 31 agosto 1991
Viene richiamata la legge n. 116 del 1 giugno 1991, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 103/1991, prevedendo il condono anche per la sanzione relativa agli omessi versamenti delle trattenute al lavoratore pensionato, se denunciati o accertati entro il 31 agosto 1991.
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