Sentenza del 01/12/2020 n. 2467 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 148/2020 RISCOSSIONE - CONTRIBUTO UNIFICATO - Soggetto legittimato passivo - parte che ha agito in giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per il mancato versamento del contributo unificato e sanzioni, deducendo in particolare l'omessa notifica preventiva dell'invito al pagamento e sostenendo che, trattandosi di spese attribuite al difensore (antistatario), l'invito avrebbe dovuto essere notificato al procuratore e non al contribuente. Ha inoltre sollevato questioni di incostituzionalità delle norme sanzionatorie e chiesto rimessione alla Corte di Giustizia. L'ente resistente ha prodotto documentazione (PEC) attestante la notifica dell'invito al pagamento al domicilio eletto del contribuente in data 10.01.2019; ha spiegato il regime delle sanzioni per il contributo unificato ex art. 17 D.Lgs. 472/1997 (irrogazione immediata, misura tra 100% e 200%) e richiamato la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità al legislatore in materia di contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Sono state dichiarate manifestamente infondate l'eccezione di illegittimità costituzionale e la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia. È stata accertata la regolare notifica dell'invito al pagamento (tramite PEC al domicilio eletto del contribuente) e precisato che il legittimato passivo è la parte che ha agito in giudizio, indipendentemente dall'attribuzione delle spese al difensore. Essendo inammissibili le contestazioni di merito non proposte nel ricorso avverso l'invito al pagamento, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite in favore del TAR (liquidate in €200,00 oltre accessori). Le spese non sono ripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta contumace.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115/2002, art. 16
Richiamato per l'avvertenza relativa alle conseguenze sanzionatorie in caso di mancato adempimento dell'invito al pagamento del contributo unificato; il contenuto informativo dell'invito è adeguato se indica importi, interessi e sanzioni come previsto dall'art.16.
D.P.R. n. 131/1986, art. 71 (Testo Unico imposta di registro)
Richiamato per il principio secondo cui nell'invito sono indicate le conseguenze dell'omesso pagamento, con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 17
Stabilisce la procedura speciale di irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo senza previa contestazione; applicata per le sanzioni relative al mancato versamento del contributo unificato, con misura variabile tra 100% e 200% a seconda della gravità (omissione totale o ritardo).
Costituzione, artt. 3, 24, 97, 113
Richiamati dal ricorrente per censurare la proporzionalità delle sanzioni e la compatibilità costituzionale; il giudice ha ritenuto le doglianze infondate in considerazione dell'ampia discrezionalità legislativa riconosciuta in materia tributaria e di contributo unificato.
Corte Costituzionale, ord. n. 164/2010 (e precedenti: sent. n.73/2005, sent. n.119/1999, sent. n.21/2005, ord. n.110/2008)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la disciplina del contributo unificato rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa non sindacabile salvo manifesta irragionevolezza; ciò legittima l'assetto sanzionatorio e il sistema di determinazione del contributo.
Massime di principio
- Il legittimato passivo per il contributo unificato è la parte che ha promosso il giudizio: l'obbligo di versamento ricade sul soggetto processualmente attore, anche se le spese sono state attribuite al difensore (antistatario).
- La notifica dell'invito al pagamento deve essere effettuata al domicilio fiscale o al domicilio eletto del contribuente; la prova della notifica mediante PEC, se documentata, è sufficiente per escludere l'inadempimento della notifica.
- Le impugnazioni che censurano l'avviso/accertamento o l'entità del tributo vanno proposte con ricorso contro l'invito al pagamento; se non ciò non è fatto, tali questioni di merito sono inammissibili in sede di opposizione alla cartella di pagamento.
- Le sanzioni per il mancato versamento del contributo unificato si applicano secondo la procedura speciale (art.17 D.Lgs.472/1997): sono irrogate immediatamente nell'atto di accertamento/invito e possono arrivare fino al 200% dell'importo dovuto in caso di omissione totale.
- Le eccezioni di costituzionalità relative al regime del contributo unificato incontrano l'ostacolo della consolidata giurisprudenza costituzionale che riconosce ampio margine discrezionale al legislatore in materia tributaria e del contributo unificato.
- La condanna alle spese segue la soccombenza: se un ente (es. Agenzia della Riscossione) rimane contumace, le spese possono essere liquidate a favore della parte resistente che si è costituita (es. TAR) e non sempre risultano ripetibili nei confronti dell'ente contumace.
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