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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 4893 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Imposta di registro - Locazione - Convalida di sfratto - Risoluzione del contratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro dei canoni relativi a un contratto di locazione dopo la convalida giudiziale dello sfratto per morosità. La parte contestante sosteneva, in sostanza, che la convalida dello sfratto producesse la risoluzione del contratto e rendesse superflua o illegittima la pretesa impositiva relativa alle annualità successive. La decisione ha invece distinto la convalida di sfratto per morosità dalla risoluzione pattizia o dalla risoluzione giudiziale ordinaria del contratto.

La decisione

La conoscenza dell'esito del procedimento di convalida di sfratto non sostituisce l'originaria pretesa impositiva contenuta negli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro annualmente dovuta. La convalida dello sfratto è un provvedimento sommario fondato sull'omesso pagamento dei canoni e non comporta necessariamente un accertamento pieno dei presupposti della risoluzione giudiziale del contratto. Pertanto, la fattispecie non rientra nell'art. 17 del d.P.R. n. 131/1986 e la pretesa tributaria non viene meno per il solo fatto dell'intervenuta convalida dello sfratto.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. n. 131/1986

    Non riportata integralmente nel testo fornito.

    La disposizione non è applicabile alla mera convalida di sfratto per morosità, poiché tale provvedimento non equivale automaticamente a una risoluzione pattizia o a una pronuncia giudiziale ordinaria di risoluzione del contratto.

  • d.P.R. n. 131/1986 - disciplina dell'imposta di registro sui contratti di locazione

    Non riportata integralmente nel testo fornito.

    Gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro annuale conservano la loro efficacia e non sono radicalmente sostituiti dalla successiva conoscenza della convalida dello sfratto.

Massime di principio

  • La convalida dello sfratto per morosità è un procedimento sommario focalizzato sull'inadempimento nel pagamento dei canoni e non equivale automaticamente a una risoluzione contrattuale pienamente accertata.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la cessazione di fatto del rapporto o la convalida dello sfratto non eliminano necessariamente l'obbligo tributario relativo alle annualità già richieste mediante avvisi di liquidazione.
  • Per invocare gli effetti fiscali propri della risoluzione del contratto occorre verificare che sussista una specifica risoluzione pattizia o una pronuncia giudiziale che accerti effettivamente la risoluzione, non una mera convalida dello sfratto.
  • La qualificazione processuale del provvedimento è determinante: un provvedimento sommario non può essere automaticamente assimilato, ai fini tributari, a una sentenza di merito sulla risoluzione del contratto.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra data di cessazione materiale della locazione, data della convalida dello sfratto, eventuale data di risoluzione contrattuale e annualità d'imposta richieste dall'Amministrazione.

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