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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti contestavano gli avvisi relativi alle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale, sostenendo di non essere legittimati passivi perché avevano già corrisposto al notaio rogante le somme necessarie al pagamento delle imposte. Secondo i ricorrenti, il mancato versamento era imputabile esclusivamente al notaio, che aveva ricevuto il denaro e avrebbe dovuto effettuare il pagamento tramite la procedura prevista. L'Ufficio sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/1986, le parti contraenti restano obbligate in solido con il notaio e possono eventualmente rivalersi contro quest'ultimo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso dei contribuenti. In appello, però, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza. È stato stabilito che il notaio è responsabile d'imposta, ma le parti contraenti restano soggetti obbligati al pagamento del tributo e l'Amministrazione può notificare l'avviso a ciascun coobbligato solidale, scegliendo a chi rivolgersi. Gli avvisi di liquidazione sono stati quindi confermati. Nessuna pronuncia sulle spese, anche considerando che i contribuenti avevano già versato al notaio le somme destinate alle imposte e avrebbero dovuto agire in regresso nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Art. 57 del DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Principio della solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro.

    Le parti contraenti sono obbligate al pagamento dell'imposta di registro insieme al notaio rogante. L'Amministrazione finanziaria può rivolgersi a uno qualsiasi dei coobbligati solidali, senza essere tenuta ad agire prima contro il notaio.

  • D.Lgs. n. 463 del 1997

    Disciplina della procedura di registrazione telematica degli atti.

    L'utilizzo della procedura telematica non modifica il rapporto tributario sostanziale: il notaio resta responsabile d'imposta, ma l'obbligo tributario principale continua a gravare sulle parti dell'atto.

  • Cass. Civ., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12755

    Il notaio rogante è responsabile d'imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento restano le parti sostanziali dell'atto.

    Il notaio non è il soggetto che realizza il presupposto impositivo; la sua responsabilità deriva dal ruolo legale di garanzia e rafforzamento della pretesa fiscale, mentre l'obbligazione tributaria resta riferibile alle parti contraenti.

  • Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 12 marzo 2015, n. 5016

    Anche se il notaio omette il versamento delle somme dovute, permane il vincolo solidale a carico delle parti contraenti.

    Il mancato pagamento da parte del notaio non libera i contraenti dall'obbligazione fiscale nei confronti dell'Erario.

  • Cass. Civ., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 9952

    È riservata all'Amministrazione finanziaria la scelta dell'obbligato al quale rivolgersi.

    In presenza di un'obbligazione solidale, l'Amministrazione può pretendere l'intero importo da uno qualsiasi dei coobbligati, lasciando a chi ha pagato la possibilità di esercitare il regresso nei confronti degli altri responsabili.

Massime di principio

  • Nel pagamento delle imposte collegate a un atto notarile, il fatto di aver consegnato al notaio le somme necessarie non estingue automaticamente l'obbligazione del contribuente verso l'Erario.
  • Quando la legge prevede un'obbligazione solidale, l'Amministrazione finanziaria può scegliere di notificare l'atto e chiedere il pagamento direttamente a una delle parti contraenti, anche se l'inadempimento materiale è stato commesso dal notaio.
  • La responsabilità del notaio verso l'Amministrazione e quella delle parti contraenti sono distinte: il notaio può essere responsabile per il mancato versamento, ma ciò non impedisce al Fisco di agire contro i contribuenti.
  • Il contribuente che abbia già pagato il notaio può dover effettuare un ulteriore pagamento all'Erario e successivamente esercitare un'azione di regresso o risarcitoria contro il notaio, se dimostra l'avvenuto versamento delle somme e l'inadempimento professionale.
  • La registrazione telematica o l'intervento del notaio nella riscossione non trasformano necessariamente il notaio nell'unico debitore dell'imposta: occorre verificare la specifica disciplina normativa applicabile al tributo e all'atto.

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