Sentenza del 22/09/2016 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta Comunale Pubblicità - Contrassegni di autoveicoli dei Servizi di Vigilanza Privata - Carenza del presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2014, applicata ai contrassegni presenti su quattro autoveicoli aziendali, con sanzioni complessive di 318,00 euro. Ha sostenuto che l'apposizione dei contrassegni e del logo sugli automezzi degli istituti di vigilanza privata è obbligatoria per legge, deve rispettare caratteristiche approvate dall'autorità di pubblica sicurezza e serve a rendere i veicoli immediatamente riconoscibili, non a promuovere commercialmente l'attività. Il concessionario ha invece sostenuto che la ripetizione delle scritte, del nome della società, del sito internet e del numero di pronto intervento costituisse un messaggio pubblicitario soggetto a imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto insussistente il presupposto dell'imposta, poiché i contrassegni erano obbligatori, autorizzati dall'autorità competente e funzionali all'identificazione dei veicoli di vigilanza, senza finalità pubblicitaria o commerciale. È stato annullato l'avviso di accertamento e il concessionario è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in 200,00 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità. La Commissione ha escluso l'applicazione dell'imposta perché, nel caso concreto, i contrassegni non avevano funzione pubblicitaria, ma identificativa e operativa obbligatoria.
D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato A, punto 5.3
Richiede la disponibilità di mezzi di locomozione e trasporto conformi alle disposizioni vigenti e muniti dei propri contrassegni.
L'obbligo di dotare i veicoli degli istituti di vigilanza di contrassegni distintivi conferma la natura funzionale e non volontaria dell'apposizione.
D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato D, punto 2.b, quarto comma
Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre dotati dei contrassegni distintivi dell'istituto nelle caratteristiche approvate dall'autorità competente.
Le caratteristiche dei contrassegni, comprese le dimensioni, non sono lasciate alla libera scelta dell'impresa, ma devono essere approvate dall'autorità competente; ciò esclude che l'impresa possa essere penalizzata per aver rispettato tali prescrizioni.
D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato D, punto 3.c
Il servizio di vigilanza è svolto con veicolo con i contrassegni distintivi e il logo dell'istituto.
La presenza del logo e dei contrassegni costituisce un requisito operativo del servizio di vigilanza e, se utilizzata esclusivamente per l'identificazione, non integra automaticamente una forma di pubblicità.
TULPS e relativo Regolamento di esecuzione
Le norme regolatrici della vigilanza privata impongono l'identificabilità degli automezzi impiegati nel servizio, rafforzando la conclusione che i contrassegni obbligatori non abbiano necessariamente finalità promozionale.
Massime di principio
- Un'iscrizione apposta su un veicolo non è automaticamente pubblicitaria: occorre verificare se abbia una finalità promozionale volontaria oppure una funzione obbligatoria di identificazione, sicurezza o riconoscimento istituzionale.
- Quando la legge impone l'apposizione di contrassegni e ne rimette caratteristiche e dimensioni all'autorizzazione dell'autorità pubblica, il rispetto di tali prescrizioni può escludere il presupposto dell'imposta sulla pubblicità.
- La presenza del nome o del logo dell'impresa non basta, da sola, a dimostrare la natura pubblicitaria se tali elementi sono parte integrante dei contrassegni obbligatori e non sono accompagnati da contenuti promozionali.
- Per distinguere un contrassegno identificativo da un messaggio pubblicitario è rilevante il contenuto: l'assenza di indirizzo, sito commerciale, offerte o recapiti ordinari, e la presenza del solo numero di pronto intervento, depongono per una funzione operativa.
- In casi analoghi è importante documentare l'obbligo normativo, l'autorizzazione dell'autorità competente, il regolamento interno approvato e la conformità effettiva dei contrassegni alle caratteristiche prescritte.
- La decisione riguarda una fattispecie concreta e non esclude in assoluto l'imposizione quando sulle vetture siano presenti scritte ulteriori, volontarie o chiaramente promozionali, eccedenti i contrassegni necessari al servizio.
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