Sentenza del 22/09/2016 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Silenzio rifiuto- Istanza rimborso interessi - Trattenuta pensionistica - Giudice tributario - Difetto di giurisdizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso. Chiedeva, da un lato, gli interessi legali sulle somme trattenute dall'INPS a titolo di contributo di perequazione, domanda accolta in primo grado; dall'altro, il rimborso di euro 2.360,67, corrispondente alla mancata rivalutazione della pensione per il 2012, ritenendo che il blocco della perequazione avesse natura tributaria e fosse illegittimo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la giurisdizione del giudice tributario e, in subordine, la propria legittimazione passiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla richiesta di rimborso delle somme derivanti dal blocco della rivalutazione pensionistica. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, ha stabilito che l'azzeramento o la riduzione della perequazione non costituisce un tributo, poiché non comporta un prelievo patrimoniale coattivo destinato a finanziare la spesa pubblica, ma un mero risparmio di spesa. Le spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 500, sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
Art. 44 del D.P.R. n. 602/1973
È stato invocato dal contribuente come base per ottenere gli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute; la relativa domanda era stata accolta in primo grado.
Art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011
Prevedeva il contributo di perequazione applicato ai trattamenti pensionistici; la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2013.
Art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011
In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici [...] è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.
La disposizione ha bloccato la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a determinate soglie. La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte relativa al blocco, ma ha chiarito che tale misura non ha natura tributaria.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015
L'azzeramento della perequazione automatica [...] non riveste [...] natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico [...] ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.
Per qualificare una misura come tributaria devono sussistere una decurtazione patrimoniale coattiva, l'assenza di un rapporto sinallagmatico e la destinazione delle risorse al finanziamento della spesa pubblica. Il semplice mancato incremento della pensione non soddisfa tali requisiti.
D.L. n. 65/2015
Ha sostituito la disciplina dichiarata incostituzionale introducendo una rivalutazione graduata in base agli importi pensionistici, anziché il riconoscimento integrale della perequazione.
Artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934; artt. 1 e 6 della legge n. 19/1994
Sono stati richiamati dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la competenza della Corte dei conti sulle controversie relative ai trattamenti pensionistici.
Massime di principio
- Una controversia relativa al mancato adeguamento o alla rivalutazione di una pensione riguarda normalmente il rapporto previdenziale e non una prestazione tributaria; pertanto, di regola, non rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
- Il mancato aumento di una prestazione pensionistica non equivale automaticamente a una trattenuta o a un prelievo fiscale. Per avere natura tributaria la misura deve comportare una decurtazione patrimoniale coattiva finalizzata al finanziamento della spesa pubblica.
- Le controversie sul riconoscimento di somme pensionistiche o sulla perequazione devono essere indirizzate al giudice dotato di giurisdizione sul rapporto previdenziale, normalmente la Corte dei conti per le pensioni pubbliche, e non all'Agenzia delle Entrate, salvo specifiche ragioni di legittimazione.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma previdenziale non trasforma automaticamente la controversia in una lite tributaria e non determina, da sola, la competenza del giudice tributario.
- È importante formulare espressamente nell'istanza amministrativa la specifica pretesa di rimborso: una riserva generica o una richiesta riferita a un diverso prelievo può impedire la formazione del silenzio-rifiuto sulla domanda successivamente proposta.
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