Sentenza del 22/09/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Verifica fiscale - Eccezioni nullità - Delega firma dirigente - Mancata allegazione autorizzazione alle indagini finanziarie - Non fondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, contestando la legittimità della verifica fiscale e dell'atto impositivo per mancata indicazione della causa di innesco, mancata o insufficiente valutazione delle memorie difensive, mancata allegazione della delega di firma e dell'autorizzazione alle indagini finanziarie. Nel merito ha inoltre contestato errori nel calcolo dei ricavi accertati, una duplicazione dei versamenti bancari e il mancato riconoscimento integrale delle ritenute d'acconto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo la deduzione di 1.810 euro relativa a versamenti bancari già compresi nei ricavi accertati. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello del contribuente e confermato la sentenza. Ha ritenuto legittima l'informativa sulla verifica, non necessario un contraddittorio generalizzato né una motivazione analitica sul rigetto delle memorie, non obbligatoria l'allegazione della delega di firma e irrilevante la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, purché questa sia stata tempestivamente concessa. Sono state respinte anche le contestazioni sui calcoli e sulle ritenute d'acconto, non documentate tramite certificazioni dei sostituti. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
l'attività ispettiva è avviata d'iniziativa e deriva da autonoma attività info-investigativa e/o da risultanze agli atti del Reparto
L'amministrazione non deve indicare al contribuente il motivo specifico per cui è stato selezionato proprio quel soggetto né rendere noti gli eventuali esiti delle indagini preliminari. È sufficiente un'informazione idonea sulle ragioni generali e sulle modalità della verifica.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
L'ufficio deve prendere in considerazione le osservazioni e la documentazione del contribuente, ma la norma non prevede, in assenza di una specifica disposizione, la nullità dell'accertamento per mancata o insufficiente motivazione puntuale sul rigetto di ogni argomento difensivo.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato, ma la delega non deve necessariamente essere allegata all'atto. Se il contribuente ne contesta l'esistenza, spetta all'amministrazione dimostrarne la validità.
Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
La mancata esibizione o allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento. Occorre dimostrare che l'autorizzazione mancava realmente e che ciò ha prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Nell'ordinamento tributario non esiste un generalizzato diritto al contraddittorio preventivo la cui violazione comporti sempre l'invalidità dell'atto; l'obbligo dipende dalla specifica disciplina applicabile.
Principio di tassatività delle nullità
Un atto tributario è nullo solo quando la legge collega espressamente la violazione a tale sanzione oppure quando manca un elemento essenziale dell'atto. Le irregolarità formali non producono automaticamente la nullità.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità degli atti tributari devono fondarsi su una specifica previsione normativa: la mera violazione formale, come la mancata allegazione di un documento, normalmente non è sufficiente.
- La verifica fiscale non richiede necessariamente l'indicazione della ragione individuale per cui il contribuente è stato selezionato; è sufficiente un'informazione generale sulle finalità e sull'origine dell'attività ispettiva.
- La presentazione di memorie difensive impone all'ufficio di valutarne il contenuto, ma non comporta automaticamente l'obbligo di rispondere analiticamente a ogni singola osservazione, salvo specifiche disposizioni o omissioni sostanziali.
- La delega di firma deve esistere ed essere valida al momento dell'emissione dell'atto, ma non deve necessariamente essere allegata all'avviso. In caso di contestazione, l'amministrazione deve comunque produrla o dimostrarne l'esistenza.
- Per contestare l'utilizzabilità delle indagini finanziarie non basta rilevare che l'autorizzazione non è allegata: occorre provare l'assenza effettiva dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio derivante da tale omissione.
- Le contestazioni contabili devono essere specifiche e supportate da documenti. Le ritenute d'acconto possono essere scomputate solo se provate mediante certificazione o altra documentazione idonea; non si presumono per il solo fatto che il pagatore sia un sostituto d'imposta.
- In appello non possono essere rivalutate in modo generico tutte le componenti dell'accertamento: è necessario indicare puntualmente l'errore, il documento o la parte dell'atto che si intende contestare.
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