Sentenza n. 4505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il silenzio serbato sulla richiesta di rideterminazione delle tariffe per prestazioni sanitarie rese nel periodo 2010–2015
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la diffida del 7 novembre 2024 con cui la società aveva chiesto alla Regione Calabria e al Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari la rideterminazione delle tariffe relative alle prestazioni rese nel periodo 2010–2015. Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo insussistente un obbligo attuale di provvedere, poiché la materia era già stata disciplinata dall'intervento commissariale concretatosi nel D.C.A. n. 454/2015. La Regione ha appellato la sentenza, benché vittoriosa in primo grado, deducendo che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione dell'inerzia, in ragione dell'adozione di una nota ritenuta provvedimento espresso. Ha inoltre contestato la qualificazione giuridica e la portata motivazionale del D.C.A. n. 454/2015. La società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale condizionato, diretto a ottenere l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di pronunciarsi sull'istanza e dell'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla sopravvenuta cessazione dell'inerzia, poiché la nota richiamata dalla Regione aveva natura meramente interlocutoria e difensiva, era priva di autonoma valenza provvedimentale e non conteneva una determinazione conclusiva, chiara ed espressa idonea a definire il procedimento. Pertanto, essa non era sufficiente a far venir meno la situazione di inerzia rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le ulteriori censure relative alla natura e alla portata del D.C.A. n. 454/2015 sono state ritenute non decisive, perché non incidevano sulla ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza di primo grado: nel contesto già disciplinato da interventi amministrativi e commissariali, l'istanza si configurava come reiterativa di un assetto già definito oppure come richiesta implicante nuove valutazioni tecnico-discrezionali; in entrambe le ipotesi mancava un obbligo giuridico attuale di provvedere, necessario per configurare il silenzio-inadempimento. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. L'appello incidentale condizionato della società è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto dell'appello principale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di provvedere mediante una determinazione espressa costituisce la regola ordinaria dell'azione amministrativa, ma presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico attuale; non ricorre quando l'istanza sia meramente reiterativa di un assetto già definito o richieda nuove valutazioni tecnico-discrezionali non imposte dall'ordinamento.
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio presuppone una situazione di inerzia dell'amministrazione rispetto a un obbligo attuale di provvedere; un atto interlocutorio o difensivo privo di contenuto decisorio non assolve tale obbligo.
art. 117 c.p.a.
Ai fini dell'azione avverso il silenzio, l'amministrazione deve adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva; una mera comunicazione priva di autonoma valenza provvedimentale non fa cessare l'inerzia.
Massime di principio
- A fronte di un'istanza del privato, l'obbligo di provvedere si assolve soltanto mediante una determinazione amministrativa espressa, chiara e conclusiva, idonea a definire il procedimento; una comunicazione meramente interlocutoria o difensiva, priva di contenuto decisorio e di autonoma valenza provvedimentale, non fa cessare il silenzio-inadempimento.
- L'azione avverso il silenzio è configurabile solo in presenza di un obbligo giuridico attuale di provvedere. Tale presupposto manca quando l'istanza sia una mera reiterazione di una disciplina amministrativa già definita oppure richieda l'esercizio di nuove valutazioni tecnico-discrezionali non imposte da uno specifico obbligo normativo.
- La regola generale dell'obbligo di conclusione espressa del procedimento non implica che ogni istanza del privato generi automaticamente un obbligo attuale di provvedere: occorre verificare, in concreto, la novità, la pertinenza e la vincolatività della richiesta rispetto all'assetto amministrativo già esistente.
- Nel giudizio di appello, le censure che non incidono sulla ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza impugnata non sono idonee a determinarne la riforma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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