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Sentenza

Sentenza n. 16431/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell'Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto, datato 16.02.2026 (notificato all'odierno ricorrente in data 24.02.2026) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell'avvio nei suoi confronti - ai sensi dell'art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Giudizio di Non idoneità reso dall'Ispettorato di Sanità Marina Militare - Commissione Medica Centrale - Roma, datato 11.02.2026 (notificato all'odierno ricorrente in data 24.02.2026) in forza del quale il Sig. -OMISSIS- - sulla base della diagnosi “[…] DISTURBO DA TIC MOTIRI CRONICI […]” - è stato giudicato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R COMMA 6 DELL'E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTA PER LA RIFORMA A MENTRE DELL'ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare […]”; - del Processo Verbale -OMISSIS- emesso dall'Ispettorato di Sanità Marina Militare - Commissione Medica Centrale - Roma, datato 11.02.2026, con cui è stato espresso il provvedimento medico legale: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONE AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R. COMMA 6 DELL'E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTO PER LA RIFORMA A MENTE DELL'ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare) […]”; - dell'Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto, datato 12.01.2026 (notificato all'odierno ricorrente in pari data) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell'avvio nei suoi confronti - ai sensi dell'art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Modello M.M. - Verbale n° -OMISSIS-emesso dalla Marina Militare - Certificato Monocratico di proposta a rassegna - Marinferm Taranto, datato 12.01.2026 (conosciuto e non accettato dall'odierno ricorrente in pari data) con cui - in ragione della diagnosi “Disturbo da Tic motori cronici (COD ICD-10 F95.1” - è stato determinato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONE AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO QUALE VFI (VOLONTARIO IN FERMA INIZIALE). RIFORMATO A MENTE DELLA LETTERA R ARTICOLO 6 DELL'ELENCO INFERMITA' DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA […]”; - del provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- emesso da -OMISSIS-, datato 08.01.2026, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] tic motori cronici F95.1 […]”; - del provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- emesso da -OMISSIS-, datato 16.12.2025, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] DISTURBO DA TIC MOTORI CRONICI […]”; - della Lett. R, comma 6 della “Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, allegata D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 582, comma 2, del D.P.R. 90/2010. - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso ivi compreso il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. - quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/6/2026: - della Graduatoria di Merito relativa al “Bando di reclutamento nella Marina Militare, per il 2025, di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e nel Corpo delle Capitanerie di Poto (CP)”, così come modificata successivamente al provvedimento di non idoneità dello -OMISSIS-, i cui estremi sono sconosciuti non essendo stata pubblicata sul portale, né fornita dall’Amministrazione successivamente all’istanza di accesso agli atti formulata (come da risposta dell’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente - atto recante prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Marina Militare – Scuola Sottufficiali M.M. – Taranto – Ufficio Consulenze Legale, datato 14.04.2026) nella parte in cui non comprende il ricorrente a causa del giudizio di non idoneità emesso nei suoi confronti, nonché, del relativo atto di approvazione della già menzionata Graduatoria di Merito; - delle relazioni Psichiatriche del 16.12.2025 e del 08.01.2025 (conosciute dal ricorrente solo con risposta all’istanza di accesso agli atti formulata (atto recante prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Marina Militare – Scuola Sottufficiali M.M. – Taranto – Ufficio Consulenze Legale, datato 14.04.2026) con cui il ricorrente è stato giudicato affetto da “[…] Disturbo da tic motori cronici (COD ICD-10 F95.I) […]” e prima giudicato TEMPORANEAMENTE NON IDONEO per 22 (ventidue) giorni e, poi, giudicato “[…] propone proscioglimento del militare in quanto patologia non compatibile col servizio come da Elenco e imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare […]”; - del provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, datato 13.03.2026 (notificato a parte ricorrente in data 28.03.2026) con cui è stato decretato: “[…] il Comune di 2^ classe VFI FRL/FCO/SDI -OMISSIS-, nato a Taranto il 5 giugno 2005, è prosciolto dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica per il reclutamento ai sensi dell’art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 2070 del D. Lgs 66/2010, a decorrere dal 12 gennaio 2026 […]”; - dell’Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare – Taranto, datato 16.02.2026 (notificato all’odierno ricorrente in data 24.02.2026) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell’avvio nei suoi confronti – ai sensi dell’art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Giudizio di Non idoneità reso dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare – Commissione Medica Centrale – Roma, datato 11.02.2026 (notificato all’odierno ricorrente in data 24.02.2026) in forza del quale il Sig. -OMISSIS- - sulla base della diagnosi “[…] DISTURBO DA TIC MOTIRI CRONICI […]” – è stato giudicato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R COMMA 6 DELL’E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTA PER LA RIFORMA A MENTRE DELL’ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare […]”; - del Processo Verbale -OMISSIS- emesso dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare – Commissione Medica Centrale – Roma, datato 11.02.2026, con cui è stato espresso il provvedimento medico legale: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R. COMMA 6 DELL’E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTO PER LA RIFORMA A MENTE DELL’ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare) […]”; - dell’Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare – Taranto, datato 12.01.2026 (notificato all’odierno ricorrente in pari data) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell’avvio nei suoi confronti – ai sensi dell’art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Modello M.M. – Verbale n° -OMISSIS-emesso dalla Marina Militare – Certificato Monocratico di proposta a rassegna – Marinferm Taranto, datato 12.01.2026 (conosciuto e non accettato dall’odierno ricorrente in pari data) con cui – in ragione della diagnosi “Disturbo da Tic motori cronici (COD ICD-10 F95.1” - è stato determinato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO QUALE VFI (VOLONTARIO IN FERMA INIZIALE). RIFORMATO A MENTE DELLA LETTERA R ARTICOLO 6 DELL’ELENCO INFERMITA’ DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA […]”; - del provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- emesso da -OMISSIS-, datato 08.01.2026, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] tic motori cronici F95.1 […]”; - del provvedimento recante prot. nr. -OMISSIS- emesso da -OMISSIS-, datato 16.12.2025, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] DISTURBO DA TIC MOTORI CRONICI […]”; - della Lett. R, comma 6 della “Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, allegata D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, per violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 582, comma 2, del D.P.R. 90/2010. - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso ivi compreso il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

Giustizia amministrativa202604355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio medico-legale di permanente non idoneità al proseguimento del servizio VFI per disturbo da tic motori cronici, atti di avvio e decreto di proscioglimento dalla ferma, nonché graduatoria concorsuale che non includeva il ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio dell’11 febbraio 2026 della Commissione Medica Centrale, fondato sulla diagnosi di disturbo da tic motori cronici, che lo ha dichiarato permanentemente non idoneo al prosieguo del servizio VFI, gli atti connessi e il successivo decreto del 13 marzo 2026 di proscioglimento dalla ferma con decorrenza dal 12 gennaio 2026. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria di merito del reclutamento VFI 2025 nella parte in cui non lo includeva. Ha contestato l’applicazione della lettera R, comma 6, della Direttiva tecnica allegata al D.M. 4 giugno 2014, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 582, comma 2, del d.P.R. 90/2010. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Puglia e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: poiché era impugnata anche la Direttiva tecnica ministeriale, ha ritenuto applicabili i criteri di competenza di cui all’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. Nel merito, dopo aver disposto verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, ha ritenuto attendibile l’accertamento specialistico, che ha riscontrato tic motori oro-facciali frequenti e persistenti, con movimenti involontari che talvolta rendevano poco intellegibile l’eloquio, e ha confermato la non idoneità ai sensi della lettera R), punto 6), del D.M. 4 giugno 2014. Il Collegio non ha ravvisato illogicità o irrazionalità nell’accertamento e lo ha ritenuto conforme a quello svolto in sede concorsuale; ha quindi rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il ricorrente è stato condannato a pagare € 2.000,00 oltre accessori per le spese di giudizio e € 500,00 per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    l’eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, non appare fondata, atteso che oggetto di impugnazione risulta essere anche la Direttiva Tecnica per l’applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, con conseguente applicazione delle norme di cui all’art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a.

    L’impugnazione anche della Direttiva tecnica ministeriale comporta l’applicazione dei criteri di competenza territoriale richiamati dall’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.; per questa ragione il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di incompetenza.

  • D.M. 4 giugno 2014, Direttiva tecnica, lettera R), punto 6)

    Pertanto, a parere di questa Commissione, il ricorrente Sig. -OMISSIS--OMISSIS- è da giudicarsi non idoneo al Servizio Militare ai sensi del DM 4 giugno 2014, lettera R) punto 6) (“l disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”);

    La fattispecie di disturbo da tic prevista dalla lettera R), punto 6), è stata applicata al disturbo persistente e frequente, caratterizzato da movimenti oro-facciali involontari che talvolta incidevano sull’intellegibilità dell’eloquio, ritenuti incompatibili con il servizio militare.

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha contestato il giudizio di non idoneità al proseguimento del servizio VFI, reso in data 11 febbraio 2026 dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare – Commissione Medica Centrale – Roma, “ai sensi della lett. r comma 6 dell’EI.I./D.T. e proposto per la riforma a mente dell'art. 582 del dpr nr. 90 del 15 marzo 2010…con la seguente diagnosi: disturbo da tic motori cronici”

    Il giudizio medico-legale di non idoneità è stato ricondotto alla disciplina dell’art. 582 del d.P.R. 90/2010 e della direttiva tecnica attuativa; il TAR ne ha confermato l’applicazione sulla base delle risultanze della verificazione.

  • art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010

    con cui è stato decretato: “[…] il Comune di 2^ classe VFI FRL/FCO/SDI -OMISSIS-, nato a Taranto il 5 giugno 2005, è prosciolto dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica per il reclutamento ai sensi dell’art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 2070 del D. Lgs 66/2010, a decorrere dal 12 gennaio 2026 […]”

    Il decreto di proscioglimento dalla ferma è stato adottato per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, con collocamento in congedo assoluto; la sentenza ne ha respinto l’impugnazione conseguente alla conferma del giudizio sanitario.

Massime di principio

  • La valutazione di idoneità al servizio militare fondata su una causa sanitaria contemplata dalla direttiva tecnica può essere confermata quando una verificazione specialistica, condotta con metodo scientifico, accerta la presenza, la frequenza e la persistenza della patologia e i suoi concreti riflessi menomanti, senza che emergano profili di illogicità o irrazionalità.
  • Quando il ricorso investe anche una direttiva tecnica ministeriale, la competenza territoriale va determinata tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenzaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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