Cassazione Penale, Sentenza n. 27573/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna (anni 4 di reclusione e €500 di multa) per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dei diritti di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) e vizio di motivazione per omissione di notifiche al difensore sostituito dopo rinuncia del detenuto a comparire e per mancata traduzione dell'imputato detenuto in aula; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per assenza dei verbali delle operazioni compiute e per mancato riconoscimento vocale degli interlocutori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza: la rinuncia del detenuto a comparire vale anche per udienze successive e, se il difensore è stato sostituito ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non è necessaria una nuova notifica al difensore originario quando il rinvio è fissato ad udienza 'fissa'; la traduzione del detenuto non è dovuta in assenza di sua espressa richiesta. Sul secondo motivo ha osservato che la censura relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata produzione dei verbali non era stata dedotta in appello e pertanto non poteva essere affrontata in Cassazione; inoltre la mancata sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale costituisce una nullità relativa, non causa di automatico impedimento all'utilizzazione ai sensi dell'art. 271 c.p.p., e va fatta valere nei termini e modi degli artt. 181 e 182 c.p.p. La Corte territoriale aveva inoltre adeguatamente motivato l'identificazione degli interlocutori (anche tramite riconoscimento vocale in dibattimento). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Invocato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali siano state rispettate per effetto della rinuncia e della sostituzione del difensore.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto assente la violazione perché le formalità rilevanti erano state osservate o la mancata formalità costituisce nullità relativa non decisiva.
Codice di procedura penale, art. 97
Applicato per giustificare la sostituzione del difensore in udienza: il difensore nominato ex art. 97 assolve i doveri e la mancata notifica al difensore originario non è obbligatoria quando il rinvio è ad udienza fissa.
Codice penale, art. 110
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; indica la partecipazione ai delitti per cui è stato giudicato il ricorrente.
Codice penale, art. 624
Norma sostanziale (furto) alla base dell'imputazione confermata dalle corti di merito.
Codice penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 5
Aggravanti del reato di furto invocate nel capo di imputazione e ritenute in sede di merito.
Codice di procedura penale, art. 268
Norma richiamata dal ricorrente in tema di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto irricevibile la censura non proposta in appello.
Codice di procedura penale, art. 271, comma 1
Stabilisce le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha precisato che la mancata sottoscrizione dei verbali non rientra tra tali cause ma configura una nullità relativa da eccepire nei termini degli artt. 181-182 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 181
Richiamato per evidenziare le modalità e i termini per dedurre nullità relative; omissioni formali sulle intercettazioni devono essere eccepite secondo queste norme.
Codice di procedura penale, art. 182
Complementare all'art. 181 nella disciplina delle nullità relative e dei termini per la loro deduzione.
Massime di principio
- La rinuncia del detenuto a comparire ha effetto anche per le udienze successive se persiste la causa della detenzione; l'imputato è rappresentato dal difensore presente o dal sostituto nominato in udienza.
- Se il difensore è sostituito ai sensi dell'art. 97 c.p.p. e il rinvio è fissato ad udienza 'fissa', non è obbligatoria una nuova notifica al difensore originario: incombe al difensore di ufficio comunicare la nuova data al collega sostituito.
- La traduzione del detenuto in aula non è disposta d'ufficio in ogni caso: è necessaria la specifica richiesta dell'imputato quando non ha rinunciato a comparire.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello; non si possono introdurre questioni nuove che ampliino il petitum non dedotto nei termini di impugnazione.
- La mancata sottoscrizione del verbale di operazioni tecniche (intercettazioni) non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle conversazioni: si tratta di nullità relativa, che deve essere eccepita nei termini e secondo le modalità previste (artt. 181-182 c.p.p.).
- Il riconoscimento della voce in dibattimento da parte di un teste è un mezzo di prova ammissibile e può soddisfare il giudice sulla riconducibilità delle conversazioni agli imputati in presenza di adeguata motivazione.
- Se la Corte di merito fornisce una motivazione completa e congrua sull'affermazione di responsabilità fondata su intercettazioni e altri elementi, la Cassazione tende a non rimettere in discussione i fatti valutati in sede di merito salvo vizi di legge o motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →