Sentenza del 25/08/2016 n. 1409 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento di un maggior reddito extracontabile nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale - Conseguente avviso di accertamento ai soci per la ritenuta distribuzione di utili non assoggettati a tassazione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha accertato nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale un maggior reddito extracontabile e, conseguentemente, ha presunto che tale reddito fosse stato distribuito ai soci sotto forma di utili non dichiarati, emettendo nei loro confronti avvisi di accertamento per la relativa tassazione. La contestazione riguardava quindi la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nelle società a ristretta base sociale è ammissibile presumere che gli utili extracontabili accertati siano stati attribuiti ai soci. La presunzione non è tuttavia assoluta: il contribuente può superarla dimostrando concretamente che i maggiori ricavi siano stati accantonati dalla società oppure reinvestiti e non distribuiti.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della Suprema Corte, sentenza 10 gennaio 2013, n. 441
È legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Nelle società di capitali caratterizzate da una ristretta base sociale, la stretta compagine e i rapporti personali tra i soci consentono di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Il contribuente può fornire prova contraria specifica e documentata.
Massime di principio
- In una società a ristretta base sociale, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili in capo alla società può comportare, in via presuntiva, un autonomo accertamento nei confronti dei soci per utili occultamente distribuiti.
- La presunzione di distribuzione non è automatica né insuperabile: il socio può contestarla dimostrando che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati oppure sono stati reinvestiti.
- La prova contraria deve essere concreta, specifica e supportata da documentazione contabile e finanziaria coerente; la semplice negazione della distribuzione normalmente non è sufficiente.
- La ristretta base sociale costituisce un elemento indiziario rilevante, ma l'Amministrazione deve comunque collegare l'accertamento societario alla presunta attribuzione ai soci secondo una ricostruzione logicamente motivata.
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