Sentenza del 24/08/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di irrogazione di sanzioni amministrative emesso perché non aveva risposto, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di comunicare dati relativi a rapporti e operazioni bancarie e finanziarie riferiti al periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2004. La ricorrente sosteneva di non essere destinataria dell'obbligo, in quanto holding familiare priva di attività bancaria o finanziaria, richiamando pronunce favorevoli di altre Commissioni tributarie e alcuni provvedimenti di autotutela. Contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni e prospettava, in subordine, l'applicazione della continuazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che le holding di partecipazione rientrassero tra i soggetti destinatari delle richieste dell'Amministrazione finanziaria. La società era iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari fino al 2007 e non aveva fornito alcuna risposta alla richiesta dell'Ufficio, né aveva chiesto una proroga del termine. La mancata risposta giustificava quindi l'irrogazione delle sanzioni. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 600/1973
Richiesta di dati, notizie e documenti relativi a rapporti e operazioni intrattenuti con intermediari finanziari.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere informazioni bancarie e finanziarie ai soggetti rientranti nella categoria degli intermediari finanziari; la mancata risposta entro il termine assegnato espone alle sanzioni previste.
Art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 633/1972
Richiesta di dati e notizie relativi a rapporti e operazioni finanziarie.
La disposizione, speculare a quella prevista dal D.P.R. 600/1973, legittima le richieste informative dell'Ufficio anche nell'ambito dei controlli IVA.
Art. 113 del Testo Unico Bancario
È stato richiamato come conferma dell'inclusione delle holding di partecipazione tra i soggetti sottoposti agli obblighi informativi previsti per gli intermediari finanziari.
Legge 25 gennaio 2006, n. 29, art. 22
La norma contiene una delega legislativa in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La Commissione ha ritenuto il richiamo non decisivo e comunque riferito a una disciplina successiva al periodo oggetto delle violazioni.
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109
È stato indicato come decreto attuativo della delega contenuta nella legge n. 29/2006; la sua successività rispetto al periodo contestato ne ha escluso la rilevanza determinante nella controversia.
Massime di principio
- Quando una società risulta formalmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari, tale iscrizione può essere considerata un elemento decisivo per assoggettarla agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa tributaria, anche se la società si qualifica come holding familiare.
- Le richieste dell'Amministrazione finanziaria devono essere riscontrate entro il termine assegnato, anche con una risposta negativa o con una richiesta motivata di proroga. Il silenzio totale può integrare la violazione sanzionabile.
- La natura sostanziale dell'attività svolta non è necessariamente sufficiente a escludere l'obbligo informativo quando lo status formale e l'inquadramento normativo della società la collocano tra gli intermediari finanziari.
- Pronunce favorevoli di altre Commissioni tributarie o annullamenti in autotutela relativi a casi analoghi non vincolano il giudice e non garantiscono l'annullamento della sanzione nel singolo procedimento.
- Norme entrate in vigore dopo il periodo cui si riferiscono le violazioni, salvo specifiche disposizioni applicabili, non possono normalmente essere utilizzate per escludere retroattivamente obblighi già esistenti o sanzioni già maturate.
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