Sentenza del 24/08/2016 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi per lire 156.160.000, determinati sulla base dello studio di settore SG72B e dell'applicativo Gerico. A fronte di ricavi dichiarati pari a lire 165.920.000, Gerico aveva stimato ricavi puntuali per lire 322.080.000. Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato esclusivamente su stime statistiche generalizzate e deduceva errori materiali nella compilazione dello studio, tra cui l'indicazione di 60 dipendenti anziché 3 e l'esposizione errata di costi per la produzione di servizi. L'Ufficio contestava tali argomentazioni, rilevando che Gerico valorizzava il costo del lavoro e non il numero dei dipendenti e che i costi asseritamente errati non erano stati documentati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso e compensato le spese. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo legittimo l'accertamento fondato sullo studio di settore, poiché il contraddittorio era stato effettuato e il contribuente non aveva fornito prove concrete idonee a dimostrare l'inattendibilità del risultato nel caso specifico. È stato inoltre ritenuto irrilevante l'errore sul numero dei dipendenti, poiché l'applicativo considerava il costo complessivo del lavoro, mentre l'asserito errore sui costi non era stato provato a causa dello smarrimento della contabilità. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il ricorrente non si era costituito nel giudizio di appello.
Norme richiamate
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993
sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore
La norma consente l'accertamento analitico-presuntivo basato su studi di settore quando vi siano gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle stime. La sentenza attribuisce allo scostamento risultante da Gerico valore presuntivo, superabile dal contribuente con prova contraria.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento analitico-presuntivo dei redditi d'impresa mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Art. 54 D.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale fondamento dell'accertamento analitico-presuntivo in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 62-bis D.L. n. 331/1993
Prevede l'elaborazione degli studi di settore, utilizzati come strumento generale di stima dei ricavi e compensi.
Art. 10, comma 1, Legge n. 146/1998
qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi
La sentenza interpreta la disposizione nel senso che lo scostamento dagli studi di settore può fondare l'accertamento, anche senza ulteriori dimostrazioni dell'Ufficio, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare l'inattendibilità della stima nella situazione concreta.
Art. 1, comma 3-bis, Legge n. 146/1998
Impone il preventivo invito del contribuente al contraddittorio prima della notifica dell'avviso di accertamento. Il contraddittorio serve a consentire l'adeguamento della stima alla situazione concreta e a permettere al contribuente di fornire giustificazioni.
Cassazione n. 2891 del 27 febbraio 2002
non vanno fornite altre dimostrazioni
Riconosce la legittimità dell'uso di ragionamenti presuntivi negli accertamenti analitico-presuntivi basati sugli studi di settore.
Cassazione n. 17229 del 28 luglio 2006
può essere legittimamente utilizzata dall'Amministrazione finanziaria, a condizione che venga regolarmente esperito il contraddittorio con il contribuente
Conferma che gli studi di settore possono essere utilizzati dall'Ufficio purché sia garantito il contraddittorio preventivo.
Cassazione n. 26204 del 30 ottobre 2008
non comporta certamente una presunzione iuris et de iure della fondatezza dell'accertamento stesso
Precisa che lo studio di settore non determina una presunzione assoluta: il contribuente può dimostrare l'inattendibilità della stima in presenza di elementi concreti che rendano anomala la sua situazione rispetto alla platea statistica.
Cassazione n. 26635/2009
Ribadisce che il contraddittorio è essenziale e consente di adeguare la stima statistica alla realtà specifica del contribuente, poiché ogni elaborazione statistica può presentare margini di approssimazione.
Massime di principio
- Uno scostamento significativo dai ricavi stimati dallo studio di settore può legittimare l'accertamento, soprattutto quando l'Ufficio abbia previamente instaurato il contraddittorio.
- Gli studi di settore non costituiscono una prova assoluta della maggiore evasione: il contribuente può superarli dimostrando con documenti o argomentazioni concrete che la propria situazione era anomala rispetto al modello statistico.
- Nel contraddittorio è essenziale fornire tempestivamente spiegazioni specifiche, coerenti e documentate; contestazioni generiche o non provate hanno scarsa efficacia.
- Gli errori nella compilazione dello studio incidono solo se dimostrati e se risultano effettivamente rilevanti per il calcolo dei ricavi stimati. Nel caso esaminato, il numero dei dipendenti era irrilevante perché Gerico considerava il costo del lavoro.
- Lo smarrimento della contabilità non esonera il contribuente dall'onere di provare i costi effettivamente sostenuti, soprattutto quando tali costi sono invocati per giustificare lo scostamento.
- Il giudice deve valutare la situazione concreta, ma il contribuente deve allegare elementi specifici che dimostrino l'inapplicabilità o l'inaffidabilità dello studio nel proprio caso.
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