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Sentenza

Sentenza del 25/08/2016 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di otto unità immobiliari di nuova costruzione, con conseguente rideterminazione delle imposte e applicazione delle sanzioni. L’Ufficio aveva ritenuto incongrui i prezzi di vendita, inferiori sia ai costi di costruzione sia ai valori normali indicati dall’OMI, e aveva valorizzato anche la non congruità rispetto agli studi di settore e la presenza di finanziamenti dei soci. La società contestava il metodo analitico-induttivo, sostenendo la carenza dei presupposti e di adeguati elementi probatori. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, l’Agenzia proponeva appello sostenendo l’erroneità della motivazione della sentenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla società contribuente. Ha riconosciuto che l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e può utilizzare anche elementi diversi dagli studi di settore, persino quando i ricavi dichiarati risultino congrui rispetto agli stessi. Tuttavia, nel caso concreto, il solo raffronto tra i prezzi di vendita e i valori OMI non era sufficiente, poiché tali valori costituiscono indicazioni di larga massima e non sostituiscono una specifica stima dell’immobile. Anche gli ulteriori elementi valorizzati dall’Ufficio non sono stati ritenuti idonei a integrare un quadro probatorio sufficiente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente la ricostruzione di redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma disciplina l’accertamento analitico-induttivo: l’Ufficio non deve necessariamente disconoscere integralmente la contabilità, ma può individuare singoli ricavi non dichiarati o costi inesistenti, dimostrandoli con presunzioni qualificate.

  • Art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993

    Gli accertamenti possono fondarsi su gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell’attività o dagli studi di settore.

    Gli studi di settore costituiscono uno degli elementi utilizzabili dall’Amministrazione, ma non impediscono il ricorso ad altri elementi presuntivi. La loro congruità, tuttavia, non esonera l’Ufficio dall’obbligo di dimostrare ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all’accertamento analitico-induttivo ai fini IVA.

    La regolarità formale della contabilità non esclude l’accertamento analitico-induttivo ai fini IVA quando il complesso delle scritture risulti inattendibile o contrario a criteri di ragionevolezza, anche per antieconomicità.

  • Valori OMI

    Le valutazioni OMI sono indicazioni di valori di larga massima, riferibili all’ordinarietà degli immobili.

    Il semplice confronto tra prezzo dichiarato e valori OMI non basta, di regola, a presumere maggiori ricavi: i valori OMI sono uno strumento ausiliario e devono essere accompagnati da ulteriori elementi concreti e convergenti.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria può contestare i ricavi dichiarati anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma deve fornire un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La congruità rispetto agli studi di settore non impedisce automaticamente un accertamento basato su altri elementi, ma l’Ufficio deve comunque dimostrare concretamente l’inattendibilità dei dati dichiarati.
  • I valori OMI non costituiscono, da soli, una prova sufficiente del maggior valore o del maggior prezzo di vendita di un immobile; servono come indicazione orientativa e devono essere corroborati da altri elementi specifici.
  • L’antieconomicità della gestione può giustificare dubbi sulla veridicità delle operazioni, ma deve essere valutata insieme ad altri indizi e non può tradursi in una presunzione automatica di ricavi non dichiarati.
  • In una controversia analoga, il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando le caratteristiche concrete degli immobili, le condizioni della vendita, eventuali ragioni di mercato per il prezzo applicato e l’insufficienza dei soli riferimenti a OMI o studi di settore.

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