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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-599/20

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 20 October 2021. — YG v European Commission. — Civil service – Officials – Promotion – 2019 promotion exercise – Decision not to promote the applicant to grade AST 9 – Article 45 of the Staff Regulations – Comparison of merits – Manifest error of assessment – Duty to state reasons. — Case T-599/20

Giurisprudenza europea62020TJ0599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un funzionario della Commissione contro il mancato avanzamento a AST 9 nell'esercizio di promozione 2019. La decisione conferma l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella comparazione dei meriti, purché questa avvenga secondo i criteri dello Statuto e senza errore manifesto. Viene inoltre ritenuta sufficiente la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, che integrava la decisione impugnata.

Promozione di un funzionario della Commissione europea: legittimità del mancato avanzamento a grado AST 9 nel 2019 e sufficienza della motivazione alla luce dell'articolo 45 dello Statuto

La questione giuridica

Se la Commissione, nel negare la promozione del ricorrente a AST 9 nell'esercizio di promozione 2019, abbia violato l'articolo 45 dello Statuto dei funzionari per mancata comparazione effettiva dei meriti, per errore manifesto di valutazione e per insufficienza della motivazione, in particolare quanto all'uso delle relazioni di valutazione, ai criteri applicati e alla comparazione con i funzionari promossi.

Principio di diritto

In materia di promozioni dei funzionari dell'Unione, l'autorità investita del potere di nomina dispone di un ampio margine di discrezionalità, ma deve procedere a una comparazione attenta e imparziale dei meriti sulla base dei criteri dell'articolo 45 dello Statuto; il giudice dell'Unione controlla solo l'assenza di errore manifesto, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse effettivamente comparato i meriti del ricorrente con quelli dei funzionari promossi, avesse potuto tener conto delle osservazioni del superiore gerarchico, non avesse commesso errore manifesto e avesse fornito una motivazione sufficiente e individualizzata; il ricorso è quindi stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013 recante disposizioni generali di attuazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari
  • Articoli 83, 89, 106 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale

Promozione di un funzionario della Commissione europea a grado AST 9

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione europea, in grado AST 8, contro la decisione del 14 novembre 2019 di non promuoverlo nell'esercizio di promozione 2019. Il Tribunale esamina la legittimità della decisione alla luce dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari, del relativo regolamento interno di attuazione e dell'obbligo di motivazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente lavorava presso la DG DIGIT dal 2014 e, al 1° gennaio 2019, aveva maturato sette anni di servizio nel grado AST 8. Dopo la pubblicazione della lista dei funzionari proposti per la promozione, il suo nome non compariva; egli presentava quindi un ricorso interno, esaminato dapprima dal Joint Working Group e poi dal Joint Promotion Committee, entrambi con esito negativo. La Commissione adottava infine la decisione contestata e, successivamente, respingeva il reclamo presentato dal funzionario ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Oggetto del ricorso

Il ricorrente chiedeva l'annullamento sia della decisione di non promuoverlo sia della decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale ricorda che la decisione sul reclamo non ha contenuto autonomo, ma che essa può chiarire la motivazione dell'atto iniziale e quindi va considerata per valutare la legalità della decisione impugnata.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare l'articolo 45 dello Statuto, che impone la comparazione dei meriti tenendo conto, in particolare, delle relazioni di valutazione, dell'uso delle lingue nell'esercizio delle funzioni e del livello di responsabilità. Viene inoltre richiamata la decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013 sulle disposizioni generali di attuazione dell'articolo 45, che prevede una procedura di promozione articolata in due fasi e l'intervento del superiore gerarchico nella valutazione comparativa.

Primo motivo: violazione dell'articolo 45 dello Statuto

Il ricorrente articolava quattro censure.

1. Produzione insufficiente delle relazioni di valutazione

Sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto produrre estratti più ampi, o addirittura completi, delle relazioni di valutazione di tutti i funzionari promossi nella sua DG o di tutti coloro che avevano adito il Joint Promotion Committee. Il Tribunale respinge la tesi, rilevando che il proprio sindacato non può trasformarsi in una verifica integrale dei fascicoli di tutti i candidati e che l'amministrazione non è tenuta a divulgare tutte le relazioni, soprattutto quando occorre preservare la riservatezza dei dati dei terzi. Viene anche chiarito che le relazioni complete e anonime dei funzionari A-F, prodotte in giudizio, sono state ritenute sufficienti, mentre quelle dei funzionari X e Y non potevano incidere sulla legittimità della decisione perché non erano state poste a base della motivazione del rigetto del reclamo.

2. Mancata comparazione dei meriti

Il ricorrente affermava che la promozione fosse stata negata sulla base del solo feedback negativo di un capo unità. Il Tribunale osserva invece che l'articolo 45 non limita i fattori valutabili alla sola relazione di valutazione e che il regolamento di attuazione prevede il coinvolgimento del superiore gerarchico. Dalla decisione di rigetto del reclamo risultava una reale comparazione dei meriti secondo i tre criteri dell'articolo 45, con riferimento a efficienza, capacità, condotta, uso delle lingue e livello di responsabilità.

3. Errore manifesto di valutazione

Quanto al merito, il Tribunale rileva che le relazioni del ricorrente mostravano sì elementi positivi, ma anche critiche ripetute e non superate nel tempo, specialmente nel periodo 2012-2016. Per il 2017 e il 2018, inoltre, emergevano un numero limitato di compiti, responsabilità e interazioni, insufficiente a collocare il ricorrente al livello dei colleghi promossi, i quali presentavano valutazioni di eccellenza. Sul livello di responsabilità, il ricorrente non dimostrava che le sue funzioni eccedessero normalmente quelle del grado AST 8; il Tribunale ricorda anche che i tre criteri dell'articolo 45 possono essere ponderati dall'amministrazione e che, in ogni caso, eventuali vantaggi su un singolo criterio non bastano se gli altri restano sfavorevoli.

4. Applicazione del sistema di promozione del Parlamento

Il ricorrente invocava un ipotetico sistema a punti del Parlamento europeo, che a suo dire lo avrebbe portato alla promozione. Il Tribunale ritiene l'argomento meramente speculativo e ribadisce che ogni istituzione può adottare il proprio sistema di valutazione e promozione: la Commissione non era obbligata ad applicare il modello del Parlamento.

Secondo motivo: insufficienza della motivazione

Il ricorrente lamentava una motivazione generica e stereotipata. Il Tribunale riconosce che la parte giuridica della decisione di rigetto del reclamo è piuttosto standardizzata, ma osserva che il provvedimento contiene numerosi elementi individualizzati: l'analisi delle relazioni del ricorrente, i riferimenti al periodo di assegnazione alla Unit D1, la comparazione con i funzionari A-F e la valutazione dei tre criteri dell'articolo 45. La motivazione è quindi ritenuta sufficiente per consentire al funzionario di comprendere le ragioni del mancato avanzamento e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, applicando la regola della soccombenza. La decisione conferma che, in assenza di errore manifesto o di vizio di motivazione, il sindacato del giudice dell'Unione sulle promozioni interne resta limitato.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeapromozioni dei funzionarivalutazione comparativa dei meritimotivazione degli atti amministrativicontrollo giurisdizionale sugli atti discrezionali

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