Tribunale, Sentenza T-296/18
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 ottobre 2021. — Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Trasporto aereo – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione. — Causa T-296/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di LOT contro la decisione con cui la Commissione ha autorizzato l’acquisizione di alcuni attivi di Air Berlin da parte di Lufthansa. La Corte ritiene corretta la scelta della Commissione di valutare l’operazione soprattutto in rapporto alle bande orarie e agli aeroporti interessati, anziché sui singoli mercati O&D invocati dalla ricorrente. Conferma inoltre che né gli accordi wet lease/roof wet lease né l’aiuto per il salvataggio alteravano la valutazione della concentrazione, e che gli impegni offerti da Lufthansa erano sufficienti. Non sussiste neppure un difetto di motivazione.
Controllo delle concentrazioni: il Tribunale conferma la decisione della Commissione che autorizza, con impegni, l’acquisizione di attivi Air Berlin da parte di Lufthansa, ritenendo corretta la definizione dei mercati, la valutazione degli effetti anticoncorrenziali e la motivazione della decisione.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse errato nel definire i mercati rilevanti e nel valutare gli effetti della concentrazione Lufthansa/alcuni attivi Air Berlin, in particolare: (i) se dovesse esaminare singolarmente i mercati origine/destinazione; (ii) se gli accordi wet lease e roof wet lease dovessero essere considerati nella valutazione della concentrazione; (iii) se la concentrazione creasse o rafforzasse una posizione dominante in alcuni aeroporti; (iv) se gli impegni fossero insufficienti; (v) se dovessero essere considerati gli aiuti per il salvataggio concessi ad Air Berlin; (vi) se la decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
In una concentrazione nel settore aereo in cui il cedente ha già cessato le attività prima della notifica e l’operazione riguarda essenzialmente il trasferimento di attivi, la Commissione può definire i mercati rilevanti in funzione degli aeroporti collegati alle bande orarie trasferite e non è tenuta a riesaminare separatamente tutti i mercati origine/destinazione invocati dal ricorrente, salvo che questi fornisca indizi seri di un concreto rischio anticoncorrenziale. Gli accordi distinti e già cessati o autonomi rispetto alla concentrazione non devono essere trattati come elementi dell’operazione, gli aiuti per il salvataggio non rilevano se non incidono sugli attivi acquisiti, e la decisione è sufficientemente motivata quando espone in modo chiaro perché l’operazione, alla luce degli impegni, non suscita seri dubbi di compatibilità con il mercato interno. Il Tribunale respinge quindi il ricorso e conferma l’autorizzazione della concentrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 7, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8 bis, regolamento (CEE) n. 95/93
- Articolo 10, regolamento (CEE) n. 95/93
- Regolamento (UE) n. 802/2004
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Regolamento (CE) n. 545/2009
Concentrazione Lufthansa/alcuni attivi Air Berlin: autorizzazione con impegni e contestazione di LOT
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. avverso la decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE l’acquisizione, da parte di Deutsche Lufthansa AG, di alcuni attivi di Air Berlin, in particolare la LGW e bande orarie aeroportuali. Il Tribunale, in formazione ampliata, respinge il ricorso integrale.
Fatti essenziali e contesto dell’operazione
Air Berlin era in crisi finanziaria e aveva avviato una procedura di insolvenza; la sua attività di trasporto passeggeri cessò il 28 ottobre 2017. Nel frattempo, Lufthansa ottenne dalla Commissione una deroga temporanea all’obbligo di standstill per alcune componenti dell’operazione e, poi, notificò la concentrazione il 31 ottobre 2017. La Commissione approvò infine l’operazione con decisione del 21 dicembre 2017, ritenendo che, tenuto conto degli impegni proposti da Lufthansa, non vi fossero seri dubbi di compatibilità con il mercato interno.
Oggetto del contenzioso e motivi di ricorso
LOT ha dedotto sette motivi: errata definizione dei mercati rilevanti; errore manifesto nella valutazione degli effetti della concentrazione; violazione del regolamento sulle bande orarie (regolamento n. 95/93); omesso esame di efficienze; insufficienza degli impegni; mancata considerazione dell’aiuto per il salvataggio; violazione dell’articolo 296 TFUE per difetto di motivazione. Il Tribunale tratta i motivi in modo sistematico e li respinge tutti.
Definizione dei mercati rilevanti e scelta dell’approccio geografico
Il Tribunale conferma che la Commissione poteva ritenere che Air Berlin avesse cessato le attività prima della concentrazione e indipendentemente da essa, poiché l’aiuto per il salvataggio mirava solo a ritardare la cessazione per consentire una vendita ordinata degli attivi, non a impedire l’uscita dal mercato. Parimenti, l’accordo roof wet lease e la concentrazione controversa sono qualificati come operazioni distinte, non interdipendenti.
Sul piano della definizione del mercato, il Tribunale accoglie l’impostazione della Commissione: quando una compagnia aerea ha cessato le attività e l’operazione riguarda essenzialmente il trasferimento di bande orarie non collegate a una specifica rotta, l’analisi può concentrarsi sui mercati dei servizi di trasporto aereo da o verso gli aeroporti collegati a tali bande orarie. Non è necessario esaminare singolarmente ciascun mercato origine/destinazione indicato dalla ricorrente, salvo che siano forniti indizi seri e tangibili di un rischio anticoncorrenziale concreto su quei mercati.
Valutazione degli effetti anticoncorrenziali: nessun errore manifesto
Il Tribunale ricorda che la Commissione dispone di un margine di valutazione economica, soggetto al controllo del giudice dell’Unione limitato all’assenza di errori manifesti, al rispetto delle regole procedurali e all’esattezza dei fatti. Nel caso concreto, la Commissione ha esaminato la congestione aeroportuale, la quota di bande orarie detenuta da Lufthansa e l’“aumento netto” derivante dalla concentrazione.
Per Düsseldorf e Zurigo, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato che l’operazione, di per sé, creasse o rafforzasse una posizione dominante in modo tale da ostacolare significativamente la concorrenza. In particolare, per la stagione estiva 2018, l’aumento netto era nullo o quasi nullo grazie agli impegni; per la stagione invernale 2017/2018, le censure sulla posizione dominante non erano suffragate da elementi sufficienti, soprattutto quanto alle quote degli altri operatori e alla concreta capacità di preclusione.
Per Amburgo, Monaco di Baviera, Stoccarda e Berlino-Tegel, il Tribunale osserva che le quote di bande orarie e gli aumenti netti restavano limitati; i tassi medi di congestione non bastavano, da soli, a provare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva. Il fatto che le quote possano superare il 25% non è decisivo in senso negativo: si tratta solo di una soglia indicativa che, se non superata, depone a favore della compatibilità, ma se superata non prova automaticamente l’incompatibilità.
Accordi wet lease e roof wet lease: operazioni distinte e non decisive
Il Tribunale esclude che la Commissione abbia errato nel non trattare l’accordo roof wet lease come elemento della concentrazione: si tratta di una operazione autonoma e precedente, con effetti già autorizzati a livello nazionale. Analogamente, l’accordo wet lease cessò con la fine delle attività di Air Berlin e non forniva elementi idonei a dimostrare un ostacolo significativo alla concorrenza derivante dalla concentrazione successiva.
Aiuto per il salvataggio di Air Berlin: irrilevanza ai fini della valutazione concorrenziale
La ricorrente sosteneva che l’aiuto per il salvataggio avesse alterato la capacità di finanziamento di Air Berlin e favorito Lufthansa. Il Tribunale respinge questa tesi: non è dimostrato che il prestito garantito sia stato trasferito agli attivi acquisiti o che abbia inciso sulla posizione di mercato degli attivi ceduti alla LGW. Inoltre, la mera possibilità che, senza la concentrazione, alcune bande orarie sarebbero andate ad altri concorrenti non basta per dimostrare un ostacolo significativo alla concorrenza.
Impegni e regole sulle bande orarie
Il Tribunale conferma che gli impegni proposti da Lufthansa erano sufficienti per dissipare i dubbi residui, soprattutto in relazione alla stagione estiva 2018 a Düsseldorf. Quanto al regolamento n. 95/93, il Tribunale osserva che l’articolo 8 bis attribuisce al coordinatore aeroportuale, non alla Commissione, il potere di rifiutare il trasferimento di bande orarie se le operazioni aeroportuali rischiano di essere pregiudicate; dunque la censura di violazione di tale disposizione è infondata.
Obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE
Il Tribunale applica il criterio consolidato secondo cui la motivazione deve rendere comprensibile il ragionamento seguito dalla Commissione, tenendo conto della natura della procedura di controllo delle concentrazioni, caratterizzata da celerità. Nel caso di specie, la Commissione ha spiegato perché non ha valutato i singoli mercati O&D, perché alcune questioni erano manifestamente irrilevanti o secondarie e perché gli impegni bastavano. Non vi è quindi violazione dell’articolo 296 TFUE.
Dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto e LOT è condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-823/19
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-240/18
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-210/20
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-211/20
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-220/20
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-112/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →