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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-220/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 ottobre 2021. — Petrus Kerstens contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Articolo 266 TFUE – Indagini amministrative – Principio di buona amministrazione – Principio di imparzialità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni. — Causa T-220/20

Giurisprudenza europea62020TJ0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, adito da un ex funzionario della Commissione, ha annullato la decisione con cui gli era stato rivolto un ammonimento al termine di tre procedimenti disciplinari riaperti e riuniti. La censura decisiva ha riguardato l'imparzialità oggettiva dell'indagine amministrativa, compromessa dal ruolo della denunciante quale responsabile dell'indagine unica. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale, ritenuto non sufficientemente provato e comunque assorbito dall'annullamento.

Procedimento disciplinare dei funzionari: annullamento di un ammonimento per violazione del principio di imparzialità nell'indagine amministrativa e rigetto del risarcimento danni

La questione giuridica

Se la Commissione, riaprendo e riunendo tre procedimenti disciplinari nei confronti di un ex funzionario, abbia violato l'articolo 266 TFUE e il principio di buona amministrazione, in particolare il requisito di imparzialità oggettiva dell'indagine amministrativa; e se tale irregolarità giustifichi anche il risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato l'ammonimento inflitto al ricorrente perché l'indagine amministrativa svolta in occasione della riapertura dei procedimenti disciplinari non offriva sufficienti garanzie di imparzialità oggettiva: la persona incaricata di dirigere l'indagine era anche l'autrice della denuncia relativa a uno dei procedimenti, con conseguente rischio oggettivo di pregiudizio e legittimi dubbi del funzionario. Tuttavia, la domanda risarcitoria è stata respinta poiché il ricorrente non ha provato un danno morale autonomo e specifico non integralmente riparato dall'annullamento dell'atto illegittimo.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
  • Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Procedimento disciplinare e principio di imparzialità

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex funzionario della Commissione europea avverso la decisione dell'11 luglio 2019 con cui gli era stato rivolto un ammonimento al termine di una serie di procedimenti disciplinari riaperti e riuniti. Il Tribunale esamina, in particolare, la conformità dell'attività istruttoria al principio di buona amministrazione e al requisito di imparzialità dell'indagine amministrativa.

Fatti e sviluppo dei procedimenti disciplinari

Il ricorrente, Petrus Kerstens, era stato già coinvolto in diversi procedimenti disciplinari. In un primo procedimento, avviato per una nota interna ritenuta offensiva, era stata adottata una nota di biasimo poi annullata dal Tribunale con sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T‑270/16 P), per violazione delle regole procedurali, in particolare per assenza di previa indagine amministrativa, di audizione e di relazione d'indagine regolarmente redatta.

Successivamente, la Commissione aveva riaperto altri due procedimenti disciplinari e ne aveva sospeso o riattivato altri in funzione dell'esito del contenzioso. Con la nota del 27 marzo 2017 la Commissione aveva comunicato la riapertura del procedimento CMS 15/017, e con la nota del 6 aprile 2017 aveva informato della riapertura del procedimento CMS 12/063. Nel frattempo era stato avviato un terzo procedimento, CMS 16/009, relativo a comportamenti non conformi allo Statuto tenuti nei confronti di membri dell'amministrazione. Alla fine, l'IDOC aveva condotto un'indagine unica sui tre procedimenti CMS 16/009, CMS 15/017 e CMS 12/063, conclusasi con la decisione impugnata dell'11 luglio 2019, che constatava la violazione degli articoli 11, 12 e 17 dello Statuto ma decideva di non avviare un nuovo procedimento disciplinare, limitandosi a un ammonimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato IX dello Statuto.

Oggetto del ricorso e questioni sollevate

Il ricorrente chiedeva:

  • l'annullamento della decisione dell'11 luglio 2019;
  • l'annullamento della nota del 27 marzo 2017;
  • il risarcimento di EUR 30 000 per danno morale.

A sostegno del ricorso deduceva tre motivi principali: violazione dell'articolo 266 TFUE per inadeguata esecuzione della sentenza del 14 febbraio 2017 e violazione del ne bis in idem; violazione dell'articolo 266 TFUE, del principio di buona amministrazione, della presunzione di innocenza e dei diritti di difesa; violazione delle norme procedurali applicabili alle indagini amministrative e ai procedimenti disciplinari, oltre che dell'obbligo di motivazione.

Ricevibilità della domanda di annullamento della nota del 27 marzo 2017

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della nota del 27 marzo 2017, poiché tale atto era già stato qualificato, con ordinanza del 26 giugno 2018 confermata in impugnazione il 22 gennaio 2019, come atto preparatorio privo di effetti lesivi autonomamente impugnabili.

Normativa e principi applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 41 della Carta, che consacra il diritto a una buona amministrazione e, al suo interno, il diritto a un trattamento imparziale delle questioni che riguardano la persona;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati;
  • l'allegato IX dello Statuto, che disciplina la sequenza indagine amministrativa / procedimento disciplinare;
  • l'articolo 266 TFUE, invocato dal ricorrente in relazione all'esecuzione delle precedenti sentenze.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l'amministrazione deve esaminare con cura e imparzialità gli elementi rilevanti, e l'imparzialità ha un duplice profilo: soggettivo, che si presume salvo prova contraria, e oggettivo, che richiede garanzie sufficienti a escludere qualsiasi legittimo dubbio.

Ragionamento del Tribunale sull'imparzialità oggettiva

Il punto decisivo è stato il ruolo della persona che aveva denunciato i fatti relativi al procedimento CMS 15/017 e che, successivamente, è risultata essere la responsabile della conduzione dell'indagine unica sui tre procedimenti. Il Tribunale osserva che tale persona non si è limitata a un ruolo passivo: aveva ricevuto il mandato di dirigere l'indagine, aveva nominato gli inquirenti e aveva firmato di proprio pugno la relazione finale. La Commissione stessa ha riconosciuto che, quale responsabile del controllo, della qualità e della completezza dell'indagine, essa poteva intervenire nella ricezione del progetto di relazione.

In base a tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto sussistente un rischio oggettivo che la responsabile dell'indagine avesse un'opinione preconcetta o un pregiudizio sul coinvolgimento del ricorrente nei fatti contestati già prima dello svolgimento dell'indagine. Ne deriva che il ricorrente poteva legittimamente nutrire dubbi sull'imparzialità oggettiva dell'indagine amministrativa e, di riflesso, dei procedimenti disciplinari riaperti.

Effetti dell'irregolarità sul procedimento disciplinare

Il Tribunale ribadisce che non ogni irregolarità procedurale comporta annullamento: è necessario verificare se, in assenza del vizio, la procedura avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso di specie, l'indagine amministrativa svolgeva un ruolo centrale, poiché costituiva il fondamento della decisione dell'APN di avviare o meno il procedimento disciplinare, eventualmente adire la commissione di disciplina e definire i fatti sottoposti al suo esame. Per questo, l'irregolarità relativa all'imparzialità dell'indagine era idonea a viziare l'intero procedimento e non poteva escludersi che un'indagine condotta correttamente avrebbe prodotto una valutazione diversa dei fatti.

Il secondo motivo è stato quindi accolto e, con esso, è stata annullata la decisione impugnata, senza esaminare gli altri motivi.

Domanda risarcitoria e responsabilità dell'Unione

Quanto al risarcimento del danno morale, il Tribunale ricorda che la responsabilità dell'Unione presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità della condotta, esistenza di un danno effettivo e nesso causale. Ricorda inoltre che l'annullamento dell'atto illegittimo costituisce, di regola, riparazione sufficiente del danno morale, salvo prova di un pregiudizio autonomo non integralmente riparabile con l'annullamento.

Nel caso concreto, il ricorrente allegava stress, problemi di salute e pregiudizio alla reputazione, ma non forniva elementi precisi e probatori a sostegno dell'effettività di tali danni. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l'eventuale danno morale fosse adeguatamente riparato dall'annullamento della decisione e ha respinto la domanda risarcitoria.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato accolto solo in parte: la decisione dell'11 luglio 2019 è stata annullata, mentre per il resto il ricorso è stato respinto. In tema di spese, il Tribunale ha applicato una ripartizione proporzionale, ponendo a carico della Commissione due terzi delle spese del ricorrente, oltre alle proprie.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeaprocedimento disciplinarebuona amministrazioneimparzialità amministrativaresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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