Tribunale, Sentenza T-210/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 October 2021. — Square, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark $ Cash App – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Equal treatment and principle of sound administration. — Case T-210/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Square contro il rifiuto di protezione nell’Unione del segno figurativo "$ Cash App" per software scaricabile in classe 9. Ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, senza violare l’obbligo di motivazione né il diritto di essere sentiti. È stato inoltre confermato che il segno, considerato nel suo insieme, sarebbe percepito come indicazione della possibilità di effettuare trasferimenti di denaro o ottenere vantaggi monetari, e non come indicatore dell’origine imprenditoriale.
Marchio UE internazionale "Cash App": rifiuto di protezione per mancanza di carattere distintivo della combinazione figurativa e verbale riferita a software per trasferimenti e sconti finanziari.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso avesse legittimamente rifiutato la protezione nell’Unione del segno figurativo "$ Cash App" per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; se la decisione fosse viziata da difetto di motivazione, violazione del diritto di essere sentiti, errata individuazione del pubblico di riferimento, errata valutazione del segno nel suo complesso e violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che un segno è privo di carattere distintivo quando, per la percezione del pubblico di riferimento, non è idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti ma viene invece inteso come riferimento alla funzione o all’uso dei prodotti stessi. La commissione di ricorso può motivare in modo generale per un gruppo omogeneo di prodotti e non viola il diritto di essere sentiti quando si pronuncia sul medesimo motivo di rifiuto già contestato nella fase amministrativa, anche se lo inquadra autonomamente solo sotto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE internazionale "$ Cash App"
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Square, Inc. avverso la decisione della Prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell’Unione europea per la registrazione internazionale designante l’UE del segno figurativo "$ Cash App". Il contenzioso concerne la classe 9, con riferimento a software scaricabile per trasferimento di strumenti finanziari, per sconti e per transazioni di valore.
Fatti e procedimento amministrativo
Square aveva designato l’Unione europea per la registrazione internazionale n. 1410819. L’esaminatore di EUIPO aveva formulato un rifiuto provvisorio ex officio e poi, con decisione del 15 febbraio 2019, aveva negato la protezione per mancanza di carattere distintivo e per descrittività, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso, con decisione del 5 febbraio 2020, ha respinto il gravame fondandosi solo sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva quattro motivi principali:
- violazione di forme sostanziali, per mancato esame separato delle cause ostative di cui alle lettere b) e c);
- violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione del carattere distintivo e del pubblico di riferimento;
- violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione per mancata considerazione di una decisione dell’ufficio britannico.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per cui è sufficiente una causa di rifiuto in una parte dell’Unione;
- l’articolo 94, paragrafo 1, sul dovere di motivazione e sul rispetto del contraddittorio;
- l’articolo 189, paragrafo 1, che estende tali regole alle registrazioni internazionali designanti l’UE;
- l’articolo 296 TFUE per la motivazione degli atti.
Esame del primo motivo: assenza di esame separato delle cause di rifiuto
Il Tribunale ricorda che le cause di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), sono autonome, ma possono sovrapporsi. Nel caso di specie, però, la commissione di ricorso non ha fondato la decisione sulla descrittività, bensì solo sulla mancanza di carattere distintivo. Ne segue che essa ha effettuato un esame autonomo della lettera b), verificando se il segno fosse idoneo a identificare l’origine commerciale dei prodotti.
Il Tribunale respinge anche la doglianza sulla distorsione dei fatti, ritenendola sostanzialmente assorbita dalle censure relative alla definizione del pubblico di riferimento, esaminate nell’ambito del terzo motivo.
Esame del secondo motivo: motivazione e diritto di essere sentiti
Quanto alla motivazione, il Tribunale ammette che, in linea di principio, l’esame deve riguardare ciascun prodotto o servizio, ma la motivazione può essere generale quando i prodotti formano una categoria sufficientemente omogenea. Qui il software in questione aveva una funzione comune: consentire trasferimenti finanziari, transazioni di valore o sconti, cioè l’ottenimento di un vantaggio monetario. Per questo la commissione di ricorso poteva motivare unitariamente il rifiuto.
Quanto al diritto di essere sentiti, il Tribunale osserva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), era già stato invocato nell’istruttoria amministrativa e l’operatore aveva potuto esprimersi sul carattere distintivo del segno. La circostanza che la commissione di ricorso abbia poi escluso la lettera c) e confermato solo la lettera b) non integra una violazione del contraddittorio, perché il ricorrente aveva già potuto discutere il nucleo fattuale e giuridico della decisione.
Esame del terzo motivo: carattere distintivo del segno
Il Tribunale chiarisce che il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti o servizi e alla percezione del pubblico pertinente. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato il pubblico come composto da consumatori, professionisti e non professionisti, nell’Unione, tenendo conto del fatto che l’inglese è ampiamente usato nei settori informatico e finanziario. Anche qualora la percezione non fosse uniforme in tutta l’Unione, l’articolo 7, paragrafo 2, consente il rifiuto se la causa ostativa sussiste in una parte dell’Unione.
Sul segno nel suo complesso, il Tribunale approva l’analisi dei singoli elementi:
- il quadrato con angoli arrotondati è una forma geometrica semplice, assimilabile all’icona di un’applicazione;
- il colore verde, in combinazione con il simbolo "$", richiama il denaro e la ricchezza;
- il simbolo "$" non è identico al dollaro USA, ma resta evocativo della moneta;
- l’espressione "cash app" allude a un’applicazione relativa al denaro o a pagamenti immediati.
Secondo il Tribunale, l’impressione d’insieme è quella di un’app utilizzata per trasferire denaro o ottenere vantaggi monetari, non di un segno idoneo a identificare l’origine imprenditoriale. Non rilevano né il presunto successo commerciale negli Stati Uniti, rimasto non dimostrato in termini utili, né l’argomento secondo cui il segno sarebbe soltanto suggestivo: le allusioni al contenuto funzionale del software non bastano a conferirgli distintività.
Esame del quarto motivo: parità di trattamento e buona amministrazione
Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo rispetto ai sistemi nazionali o di Stati terzi. Di conseguenza, una decisione di registrazione adottata dall’ufficio britannico non vincola EUIPO né il giudice dell’Unione. Non sussiste quindi violazione dei principi di parità di trattamento o di buona amministrazione per il solo fatto che un segno simile sia stato ammesso a registrazione altrove.
Dispositivo e principio affermato
Il ricorso è stato integralmente respinto e Square è stata condannata alle spese. La pronuncia conferma che, per i segni composti da elementi figurativi e verbali evocativi dell’uso del prodotto, il carattere distintivo manca quando il pubblico li percepisce come mera descrizione funzionale o promozionale del software, e non come indicazione dell’origine commerciale.
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