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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 414/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/12/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per annualità scolastiche determinate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 414/2024, notificata al Ministero il 17 febbraio 2025 e non appellata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto di un ricorrente alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e dell’altra ricorrente per gli anni scolastici 2020/21 e 2023/24, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. I ricorrenti hanno dedotto anche il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, nonché la totale inerzia dell’Amministrazione. Hanno chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.a. operata dal d.lgs. 149/2022, l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e l’assenza di contestazioni circa la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto soggetto interno all’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 14 d.l. 669/1996, la base normativa dell’azione di ottemperanza relativa a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e comportante obblighi di pagamento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure necessarie all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; decorso inutilmente tale termine, può essere promosso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, la formula esecutiva non è necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La riforma Cartabia ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva, con conseguenze anche sull’ammissibilità dell’ottemperanza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La riforma Cartabia, modificando l’art. 475 c.p.c. e l’art. 115 c.p.a., rende non necessaria la formula esecutiva ai fini dell’accesso al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro nella misura di 500 euro annui per le annualità indicate nella sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sono decorsi i termini eventualmente previsti per l’adempimento senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione.
  • Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l’apposizione della formula esecutiva non costituisce una condizione necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
  • Per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici non economici, il giudizio di ottemperanza può essere promosso solo dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione condannata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un soggetto interno alla struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti.
  • Il commissario ad acta appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali, secondo quanto affermato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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