Cassazione Civile, Ordinanza n. 05827/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un agente immobiliare per il pagamento di una somma a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta nella compravendita di un immobile. A fondamento del ricorso monitorio erano stati prodotti un assegno bancario, poi risultato insoluto, emesso dall'acquirente per l'importo richiesto, e una fattura intestata all'opponente recante la causale "intermediazione immobiliare". L'opposizione era stata accolta in primo grado, ritenendo il rapporto come mediazione atipica e non provato l'incarico anche nell'interesse dell'acquirente; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione del creditore e condannato l'opponente al pagamento. In cassazione il debitore deduceva: 1) violazione degli artt. 634 c.p.c., 2697 e 1988 c.c., sostenendo che la produzione della fattura e la deduzione del rapporto causale avessero fatto venir meno la dispensa dalla prova del rapporto sottostante alla promessa di pagamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la fattura non potrebbe valere come prova del credito nel giudizio di opposizione; 3) vizio motivazionale per omesso esame dell'atto pubblico di compravendita, dal quale risulterebbe che le parti non avevano utilizzato alcun mediatore; 4) violazione dell'art. 2729 c.c., poiché gli elementi valorizzati dalla corte di merito non sarebbero stati concordanti né idonei a fondare una presunzione semplice dell'avvenuto incarico di mediazione anche da parte dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mera produzione, in sede monitoria, della fattura non integra un'offerta di prova del rapporto sottostante alla promessa di pagamento né una rinuncia inequivoca al beneficio della relevatio ab onere probandi ex art. 1988 c.c.; ha considerato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva attribuito alla fattura valore di prova piena, ma solo indiziario a corroborare il mancato assolvimento dell'onere probatorio del promittente; ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto, anche perché in parte nuovi se svolti solo in memoria, rilevando comunque che l'atto pubblico non prova la verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti e che le risultanze valorizzate dal giudice di merito erano state apprezzate secondo corretti criteri probatori. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
Richiamato quale base del procedimento monitorio e della produzione documentale idonea alla richiesta di ingiunzione, ma non equivalente a prova piena nel successivo giudizio di opposizione.
art. 634 c.p.c.
La prova scritta richiesta per il decreto ingiuntivo può essere desunta da documenti idonei a rendere verosimile il credito, senza coincidere con la prova piena richiesta nel giudizio di cognizione.
art. 645 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, in prosecuzione del procedimento monitorio.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova del rapporto fondamentale resta a carico del promittente/debitore quando operi la promessa di pagamento; il documento prodotto dal creditore può avere solo valore indiziario se non prova piena.
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento produce una relevatio ab onere probandi e un'astrazione processuale, ma non elimina il rapporto fondamentale né costituisce autonoma fonte dell'obbligazione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; la valutazione di merito delle circostanze (assegno, fattura, tempi della compravendita) è stata ritenuta non censurabile nei limiti del ricorso.
art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova della provenienza e delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale, ma non della verità intrinseca di tali dichiarazioni, che possono essere contestate con i mezzi di prova ordinari.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria ex art. 380-bis ha funzione solo illustrativa e non può introdurre censure nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La promessa di pagamento comporta una dispensa del creditore dalla prova del rapporto fondamentale, ma tale effetto non viene meno per il solo fatto che il creditore, in fase monitoria o di opposizione, alleghi anche elementi documentali del rapporto causale, se ciò non esprime in modo inequivoco la volontà di rinunciare al beneficio probatorio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore resta attore in senso sostanziale, ma la prova scritta necessaria per il monitorio non coincide necessariamente con la prova piena del credito nel giudizio di cognizione: documenti unilaterali del creditore possono valere al più come elementi indiziari.
- La fattura emessa dal preteso creditore non costituisce, di regola, prova autonoma del credito nel giudizio di merito; può tuttavia concorrere, in combinazione con altri elementi, a fondare un ragionamento presuntivo o a corroborare la valutazione del giudice.
- L'atto pubblico prova la provenienza del documento e le dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale, ma non la veridicità sostanziale del contenuto dichiarativo delle parti, salvo querela di falso solo per i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza.
- Le doglianze in cassazione sulla valutazione delle prove presuntive e documentali sono inammissibili quando mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, salvo che si deduca correttamente un vizio di legge o un omesso esame decisivo nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità.
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