Ordinanza del 07/10/2019 n. 25013 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Termini per l'accertamento tributario - Presentazione denuncia penale - Accertamento già notificato - Tempestività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione conferma che, per gli avvisi IVA relativi a periodi anteriori al 31 dicembre 2016 già notificati, il termine di accertamento è raddoppiato quando sussistono seri indizi di reato, indipendentemente dalla tempestività o dall’esito della denuncia penale. Accoglie però il motivo relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo insufficiente la sola mancanza di una sede operativa adeguata del fornitore a dimostrare la consapevolezza della contribuente nella frode IVA. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Raddoppio dei termini di accertamento IVA e prova della consapevolezza del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti
Raddoppio dei termini di accertamento IVA
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006, notificato alla società contribuente il 14 gennaio 2015. La Corte di cassazione ribadisce che i termini previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati quando emergono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale.
Il raddoppio opera anche quando:
- la denuncia penale sia stata archiviata;
- la denuncia sia stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza;
- la comunicazione della notizia di reato sia stata omessa;
- non sia stata esercitata l’azione penale o il procedimento penale si sia concluso con condanna, assoluzione o altra causa di estinzione del reato, compresa la prescrizione.
La Corte precisa che non si tratta di un raddoppio dei termini in senso tecnico, ma dell’applicazione di un nuovo termine di decadenza, fondato sulla sussistenza di seri indizi di reità. Tale presupposto costituisce un dato obiettivo, non rimesso alla discrezionalità del funzionario dell’amministrazione finanziaria, e deve essere verificato dal giudice.
Disciplina transitoria e avvisi già notificati
La Corte esclude che, nel caso esaminato, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015. Tali modifiche riguardano gli avvisi relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, ma la disciplina transitoria richiama l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015.
Quest’ultima disposizione fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Poiché l’avviso in questione era stato notificato il 14 gennaio 2015, restano applicabili le regole precedenti sul raddoppio dei termini.
Ai fini del raddoppio è quindi irrilevante la data della comunicazione della notizia di reato e persino la sua omissione. Assume invece rilievo la circostanza che le violazioni tributarie contestate integrino fatti penalmente rilevanti, circostanza ritenuta sussistente e non contestata nel giudizio.
Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
In tali ipotesi l’amministrazione finanziaria deve provare:
- l’oggettiva fittizietà del fornitore;
- la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode o evasione dell’IVA;
- anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, l’inesistenza sostanziale del contraente.
Soltanto dopo che l’amministrazione abbia assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
Elementi non sufficienti a dimostrare la buona fede
La Corte chiarisce che non sono decisivi, ai fini della prova della buona fede del contribuente:
- la regolarità formale della contabilità;
- la regolarità dei pagamenti risultante dalle scritture contabili;
- l’assenza di un vantaggio economico derivante dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi;
- la conformità o superiorità dei prezzi rispetto alla media di mercato.
La regolarità contabile e dei pagamenti riguarda dati e documenti facilmente falsificabili ed è, secondo la Corte, compatibile con la stessa configurabilità di un’operazione soggettivamente inesistente. L’assenza di un vantaggio economico è invece un elemento esterno alla fattispecie e non dimostra, di per sé, l’estraneità del contribuente alla frode.
Applicazione al caso concreto
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto provata la consapevolezza della contribuente valorizzando principalmente il fatto che la società cedente non avesse mai avuto una sede operativa adeguata allo svolgimento dell’attività dichiarata.
La Corte ritiene che tale circostanza, considerata isolatamente, non sia sufficiente a dimostrare lo stato soggettivo della contribuente, ossia la sua consapevolezza che l’operazione fosse inserita in un’evasione dell’imposta. La CTR non si è pertanto attenuta ai principi sull’onere probatorio applicabili alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Decisione e rinvio
La Corte di cassazione:
- rigetta il primo motivo di ricorso, confermando la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento;
- accoglie il secondo motivo, relativo alla prova della consapevolezza della contribuente;
- cassa la sentenza impugnata;
- rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia;
- demanda al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 17 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 7 ottobre 2019.
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