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Ordinanza

Ordinanza del 27/09/2019 n. 24111 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da A. M. N. contro il decreto del Tribunale di Trieste che aveva respinto l’opposizione al diniego della protezione internazionale o umanitaria. Il primo motivo è inammissibile perché il richiedente non aveva allegato specifiche ragioni per lo status di rifugiato e perché il Tribunale aveva accertato, sulla base del rapporto EASO 2017, l’assenza di una situazione di pericolo nella zona di provenienza. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, non indicando la concreta vulnerabilità del richiedente. La Corte conferma inoltre che l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, respinta dal Consiglio dell’Ordine, non può essere riproposta alla Corte di cassazione, ma al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Ricorso per cassazione contro il diniego della protezione internazionale e umanitaria; inammissibilità del ricorso e conferma del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Ricorso in materia di protezione internazionale

Il provvedimento esamina il ricorso per cassazione proposto da A. M. N. nei confronti del Ministero dell’Interno contro il decreto del Tribunale di Trieste del 27 febbraio 2018. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta contro il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Il Ministero dell’Interno, intimato nel giudizio di legittimità, non ha svolto difese. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha proposto due motivi.

  • Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, numeri 3 e 5, c.p.c., la violazione o erronea applicazione dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007, nonché l’omessa motivazione sull’esistenza di un danno grave ai sensi dell’articolo 14, lettere b) e c), dello stesso decreto legislativo. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli da 2 a 6 e 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007, dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e degli articoli 2 e 3 CEDU.
  • Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme in materia di protezione umanitaria, l’omessa motivazione e la violazione dei parametri normativi relativi alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, con riferimento all’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007.

Esito del ricorso

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo infondati, sotto il profilo dell’ammissibilità, entrambi i motivi dedotti.

Primo motivo: dovere di cooperazione istruttoria e situazione del Paese di origine

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per due ragioni.

In primo luogo, il ricorrente lamentava la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice e l’omessa acquisizione di informazioni sulla specifica zona di provenienza. Tuttavia, il Tribunale aveva rilevato che il richiedente non aveva addotto alcun motivo idoneo a giustificare la concessione dello status di rifugiato. In assenza di una specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda, non si sarebbe concretizzato alcun dovere di cooperazione istruttoria in capo al giudice. La Corte richiama, sul punto, Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016.

In secondo luogo, il Tribunale aveva comunque esaminato la situazione della zona di provenienza del richiedente, indicata nel provvedimento come “P...”, richiamando il rapporto EASO 2017. Sulla base di tale fonte aveva ritenuto che la zona fosse considerata tranquilla.

Tale valutazione è stata ritenuta un accertamento di merito compiuto nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007. Di conseguenza, essa non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti propri del giudizio di cassazione, che nel caso concreto non risultano utilmente prospettati.

Secondo motivo: protezione umanitaria e vulnerabilità individuale

Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile.

La censura contiene considerazioni generali sulla disciplina giuridica della protezione umanitaria, ma non riferisce tali principi alla concreta situazione personale del richiedente. In particolare, dal motivo non emerge, neppure in modo approssimativo, quale sarebbe la specifica condizione di vulnerabilità dell’interessato.

La Corte rileva quindi la genericità della doglianza, che non consente di individuare le ragioni per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto alla protezione umanitaria né di verificare l’eventuale omessa valutazione di circostanze individuali rilevanti.

Patrocinio a spese dello Stato

La Corte conferma il provvedimento già adottato dal coordinatore della sottosezione in merito al rinnovo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente aveva inizialmente presentato l’istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste in vista della proposizione del ricorso per cassazione. Il Consiglio dell’Ordine aveva dichiarato l’istanza inammissibile per difetto assoluto di indicazione delle ragioni dell’impugnazione, precisando che la richiesta avrebbe potuto essere proposta al magistrato competente per il giudizio ai sensi dell’articolo 126 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il ricorrente aveva quindi riproposto l’istanza direttamente alla Corte di cassazione. La Corte chiarisce che tale organo non è competente a decidere sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Competenza secondo il d.P.R. n. 115 del 2002

L’articolo 124 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l’istanza è presentata dall’interessato o dal difensore, oppure inviata mediante raccomandata, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente. La competenza territoriale spetta al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo o, se il processo non è pendente, quello competente a conoscere del merito.

Quando il procedimento riguarda un ricorso per cassazione, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non quello del luogo in cui ha sede la Corte di cassazione.

L’articolo 126, terzo comma, del medesimo d.P.R. prevede che, se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, il quale decide con decreto. Pertanto, nel caso esaminato, l’istanza avrebbe dovuto essere riproposta al magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato, e non alla Corte di cassazione.

La Corte sottolinea che il sistema attribuisce la decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al giudice di merito e mai alla Corte di cassazione. Tale conclusione è coerente anche con la disciplina del processo penale, contenuta nell’articolo 93, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e con le ulteriori disposizioni richiamate, tra cui gli articoli 80, comma 2, 96, comma 1, 112, comma 3, e 208, comma 1.

La ragione del sistema risiede nel fatto che la valutazione sull’ammissione al patrocinio implica apprezzamenti di merito, incompatibili con le funzioni di legittimità della Corte di cassazione. La Corte richiama, in proposito, Cass. 5 maggio 2015, n. 8912.

Spese e contributo unificato

La Corte dispone che non vi sia luogo a provvedere sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dal Ministero dell’Interno.

Viene inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente è quindi tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R.

Decisione finale

La Corte, con decisione assunta nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione prima, il 7 giugno 2019, dichiara inammissibile il ricorso e conferma il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dà inoltre atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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