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Ordinanza

Ordinanza del 14/10/2019 n. 25727 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili, perché notificati oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., il ricorso principale e quello successivo proposti contro la sentenza della CTR del Lazio. La mancata comunicazione dell’udienza e del deposito della sentenza non esclude la decorrenza del termine dalla pubblicazione, né consente la rimessione in termini in assenza della prova dell’ignoranza del processo. I ricorrenti sono condannati solidalmente alle spese, liquidate in Euro 7.800,00 oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità per tardività dei ricorsi contro la sentenza tributaria relativa alle imposte dovute per la retrocessione di un fabbricato espropriato.

Inammissibilità dei ricorsi per tardività

La pronuncia riguarda due ricorsi per cassazione proposti contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato l’appello dei contribuenti in una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le imposte erano richieste per la registrazione della sentenza n. 10237 del 16 maggio 2008 del Tribunale di Roma, con la quale era stata disposta la retrocessione ai contribuenti di un fabbricato precedentemente espropriato dal Comune di Roma.

Il primo ricorso è stato proposto da T. M. C., nonché da S. E., S. O. e S. A., quali eredi di R. S., e da S. V. e S. S., quali eredi di M. S. Il secondo ricorso è stato proposto da C. C. contro la medesima sentenza. L’Agenzia delle entrate ha resistito a entrambi i ricorsi con controricorso. Dopo la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è regolarmente instaurato il contraddittorio e i ricorrenti hanno depositato memorie.

Decorrenza del termine per impugnare

La sentenza della CTR del Lazio risulta depositata l’11 gennaio 2016 e non notificata. Di conseguenza, era applicabile il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal suo deposito in cancelleria.

I ricorsi sono stati invece spediti per la notificazione:

  • il ricorso principale il 10 dicembre 2018;
  • il ricorso successivo di C. C. il 14 dicembre 2018.

La Corte ha ritenuto entrambe le notificazioni manifestamente tardive e ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza procedere all’esame delle ulteriori censure.

Irrilevanza della mancata comunicazione dell’udienza e del deposito

I ricorrenti avevano sostenuto che la decadenza non fosse loro imputabile, poiché la segreteria della CTR non avrebbe comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione né l’avviso di deposito della sentenza. Tale circostanza era stata dedotta, in particolare, come motivo di nullità della sentenza per violazione delle garanzie processuali.

La Corte ha escluso che tale mancata comunicazione potesse impedire la decorrenza del termine lungo. Secondo l’orientamento consolidato richiamato nella decisione, il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal deposito in cancelleria, non dalla comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992. La comunicazione del deposito ha natura meramente informativa, non costituisce elemento della pubblicazione e non rappresenta un requisito di efficacia della sentenza.

La mancata comunicazione della data di trattazione può eventualmente essere dedotta come motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c.; tuttavia, in assenza di tempestiva impugnazione, la decisione diviene definitiva per effetto del giudicato.

Presupposti per l’impugnazione tardiva e per la rimessione in termini

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l’impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile soltanto quando la parte dimostri la propria "ignoranza del processo". È necessario, cioè, provare di non aver avuto alcuna conoscenza del giudizio a causa della nullità della notificazione del ricorso o della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Tale situazione non ricorre nei confronti della parte che si sia costituita nel giudizio, poiché la costituzione dimostra la conoscenza della proposizione dell’azione. Nel caso esaminato, pertanto, i ricorrenti non potevano invocare l’ignoranza del processo per giustificare la tardiva impugnazione.

La Corte ha inoltre escluso la possibilità di applicare la rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2, c.p.c. La mancata conoscenza della disciplina relativa alla decorrenza del termine per impugnare una sentenza tributaria integra un errore di diritto inescusabile e non un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte. La causa non imputabile richiesta per la rimessione in termini deve consistere in un evento assoluto, non in una semplice difficoltà o impossibilità relativa, e deve avere un rapporto causale determinante con la decadenza.

Esito processuale

L’inammissibilità dei ricorsi ha reso superfluo l’esame degli ulteriori motivi dedotti dai ricorrenti, nonché la loro illustrazione nella decisione.

I ricorrenti, risultati soccombenti, sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Contributo unificato aggiuntivo

La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

L’importo aggiuntivo è pari a quello dovuto per ciascun rispettivo ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Decisione

La decisione è stata assunta a Roma il 14 maggio 2019. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per tardività e ha disposto la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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