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Ordinanza

Ordinanza del 11/10/2019 n. 25713 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, la notifica dell’appello tramite PEC era validamente utilizzabile dal 15 aprile 2017 davanti alla CTR del Lazio, anche se il giudizio di primo grado era iniziato con modalità tradizionali. Ha quindi accolto i primi due motivi dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra composizione della stessa Commissione.

Notifica telematica dell’appello tributario nel Lazio e cassazione della decisione di inammissibilità

Notifica telematica dell’appello nel processo tributario

La controversia riguarda la validità della notifica tramite posta elettronica certificata dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in un giudizio tributario iniziato prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio.

Il contribuente, L. C., aveva impugnato un sollecito di pagamento emesso dall’Agente della riscossione per il mancato versamento di somme riferite a cartelle relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello, notificandolo tramite PEC il 19 luglio 2017.

Decisione della Commissione tributaria regionale

Con sentenza del 9 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate. Secondo la CTR, poiché il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato con modalità tradizionali, anche l’appello avrebbe dovuto essere notificato secondo le stesse modalità.

La CTR aveva fondato tale conclusione sull’art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, interpretandolo nel senso che le modalità di notifica utilizzate nel primo grado dovessero essere mantenute per tutti i successivi gradi del giudizio.

Motivi del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con tre motivi.

  • Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di numerose disposizioni in materia di processo tributario telematico, notificazioni tramite PEC e disciplina della giustizia tributaria digitale, tra cui gli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, l’art. 16 del d.P.R. n. 68/2005, l’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005, l’art. 39, comma 8, lett. d), del d.l. n. 98/2011, l’art. 12 del d.lgs. n. 156/2015, l’art. 3, comma 3, del d.m. n. 163/2013, l’art. 16 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016 e il d.m. 15 dicembre 2016.
  • Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 8, del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, in relazione al d.m. n. 163/2013 e al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016.
  • Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, in ragione della loro stretta connessione.

Decorrenza del processo tributario telematico

La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. n. 163 del 23 dicembre 2013, le notifiche tramite PEC nel processo tributario erano state introdotte inizialmente in via sperimentale dal 10 dicembre 2015, esclusivamente davanti alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 e dalla precedente giurisprudenza della Corte, tra cui Cass. n. 17941 del 2016.

Successivamente, il processo tributario telematico è stato esteso alle altre regioni secondo il calendario previsto dal d.m. 14 dicembre 2016. Per il Lazio, l’operatività è iniziata il 15 aprile 2017.

Principio tempus regit actum

La Corte ha applicato il principio tempus regit actum, secondo cui ciascun atto processuale è disciplinato dalle regole vigenti al momento in cui viene compiuto.

Ne consegue che le modalità telematiche di notifica erano applicabili ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 aprile 2017 davanti agli organi della giustizia tributaria del Lazio, anche quando il processo fosse stato instaurato prima di tale data.

Poiché l’appello dell’Agenzia delle entrate era stato notificato tramite PEC il 19 luglio 2017, quando il processo tributario telematico era già operativo nel Lazio, la notifica doveva ritenersi ritualmente eseguita.

Interpretazione dell’art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013

La Corte ha ritenuto non pertinente l’interpretazione data dalla CTR all’art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013. Tale disposizione prevede che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche sia tenuta a utilizzare le stesse modalità per l’intero grado di giudizio e per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Secondo la Corte, la norma riguarda una situazione diversa da quella oggetto del giudizio, ossia il caso in cui:

  • la parte abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado;
  • la stessa parte abbia successivamente proposto appello.

Nel caso esaminato, invece:

  • il ricorso di primo grado era stato notificato con modalità tradizionali;
  • l’appello era stato proposto dalla parte soccombente, cioè dall’Agenzia delle entrate, e non dalla parte che aveva introdotto il giudizio;
  • l’appello era stato notificato dopo il 15 aprile 2017, data di entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio.

Pertanto, l’utilizzo delle modalità tradizionali in primo grado non impediva all’Agenzia delle entrate di notificare validamente l’appello tramite PEC.

Esito del giudizio di legittimità

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è stato dichiarato assorbito.

La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati dalla Corte. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta in Roma il 25 giugno 2019.

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