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Ordinanza

Ordinanza del 15/10/2019 n. 25956 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - Avviso di accertamento - Dichiarazione per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, ex art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 - Disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie - Estensione obbligo di dichiarazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo agli anni 2009-2010, affermando che l'obbligo di dichiarare investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero riguarda anche chi, pur non essendone proprietario o beneficiario effettivo, ne abbia la disponibilità di fatto e li movimentI nell'interesse del titolare. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza; il quarto è stato respinto perché conforme all'interpretazione della Corte. Il ricorrente è stato condannato a pagare Euro 5.600,00 di compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Obbligo di dichiarazione nel quadro RW per la disponibilità di fatto di somme estere non proprie

Obbligo dichiarativo per attività finanziarie detenute all'estero

La pronuncia esamina il ricorso per cassazione proposto da A.A. contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo agli anni 2009-2010. L'accertamento riguardava l'omessa dichiarazione di investimenti e disponibilità finanziarie detenuti all'estero.

La Corte ribadisce che l'obbligo previsto dall'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1990, n. 227, non grava soltanto sull'intestatario formale o sul beneficiario effettivo degli investimenti. Esso comprende anche il soggetto che, all'estero, disponga di fatto di somme di denaro appartenenti ad altri e abbia il compito fiduciario di movimentarle nell'interesse del titolare effettivo.

Primo e secondo motivo: omessa pronuncia e principio di autosufficienza

Con i primi due motivi il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni relative:

  • al difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo;
  • alla violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quando si denuncia l'omessa pronuncia del giudice d'appello, il ricorrente deve riportare integralmente, o comunque in modo compiuto, i motivi di gravame sui quali il giudice non si sarebbe pronunciato. Ciò consente alla Corte di verificare sia che le questioni siano state effettivamente sottoposte al giudice d'appello, sia che non si tratti di questioni nuove, senza dover esaminare autonomamente i fascicoli di ufficio o di parte.

Nel caso concreto, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la novità delle doglianze e aveva rilevato la mancata proposizione di uno specifico appello sulla violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, questione ritenuta assorbita in primo grado. Il ricorrente non ha trascritto la parte pertinente dell'atto di appello, limitandosi a richiamare in modo generico il contenuto dell'impugnazione.

La Corte richiama inoltre l'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nel processo tributario le questioni non accolte dalla sentenza di primo grado devono essere riproposte in appello in modo chiaro e univoco, anche per relationem. Il generico richiamo agli atti della precedente fase processuale non è sufficiente e comporta la definitiva rinuncia alle questioni non specificamente riproposte.

Terzo motivo: prova della non titolarità delle somme

Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, sostenendo di avere dimostrato di non essere il titolare delle somme relative agli investimenti e alle disponibilità finanziarie detenute all'estero.

A sostegno della censura ha richiamato genericamente la documentazione dalla quale sarebbe emerso che le somme non erano a lui riconducibili, indicando in particolare una copia autentica, munita di data certa, di una liberatoria relativa alla riconsegna di denaro alla società Immobil House S.r.l. Secondo il ricorrente, tale documento non sarebbe stato valutato dalla CTR.

Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. In caso di denuncia di omessa o viziata valutazione di documenti, il ricorrente deve:

  • fornire un resoconto sintetico ma completo del contenuto dei documenti;
  • indicare specificamente il luogo del processo in cui i documenti sono stati prodotti;
  • trascrivere integralmente, per quanto rilevante, le parti dei documenti oggetto della censura.

Il ricorrente non ha indicato la sede in cui i documenti erano rinvenibili e non ne ha trascritto compiutamente il contenuto. La Corte non ha quindi potuto verificare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso.

Quarto motivo: disponibilità di fatto e presunzione di detenzione

Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. Avrebbe contestato che la CTR avesse considerato quale fatto noto la detenzione di attività finanziarie all'estero, fondando su tale elemento la presunzione richiamata dall'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

La CTR aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo, considerando sufficiente a integrare l'obbligo dichiarativo il fatto che lo stesso A.A. avesse trasmesso istruzioni e manifestato la volontà dell'effettivo titolare. Secondo il giudice regionale, tale attività costituiva comunque una concreta movimentazione degli investimenti o delle attività finanziarie rilevante ai fini della normativa.

La Corte di cassazione ha ritenuto tale decisione conforme al proprio consolidato orientamento, richiamando le sentenze n. 26848/2014 e n. 9320/2003. In base a tale principio, l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 riguarda:

  • l'intestatario formale degli investimenti o delle attività finanziarie estere;
  • il beneficiario effettivo;
  • chiunque abbia all'estero la disponibilità di fatto di somme non proprie e il compito fiduciario di movimentarle nell'interesse del titolare effettivo.

La ratio della disciplina impone un'interpretazione ampia e onnicomprensiva della nozione di detenzione, comprendente anche la detenzione nell'interesse altrui. Pertanto, la non appartenenza giuridica delle somme non esclude l'obbligo dichiarativo quando il soggetto abbia una disponibilità concreta e operativa delle stesse.

Limiti del giudizio di cassazione

La Corte ha osservato che le deduzioni del ricorrente non individuavano effettivi vizi della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.

Le censure erano inoltre formulate in modo non conforme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito: non è possibile sottoporre nuovamente alla Cassazione gli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito allo scopo di ottenere un diverso apprezzamento probatorio.

Esito e conseguenze economiche

Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

La decisione è stata assunta dalla Sesta Sezione civile della Corte di cassazione il 29 maggio 2019 e depositata in cancelleria il 15 ottobre 2019.

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