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Ordinanza

Ordinanza del 08/10/2019 n. 25093 - Corte di Cassazione

IVA - Rimborsi - Diritto al rimborso in esecuzione di un provvedimento coattivo - Applicazione decadenza per decorso del termine biennale ex art. 21, comma 2, D.L.G. n.546/92 - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo che il prestatore di servizi può chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata anche dopo la decadenza prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, qualora abbia effettivamente restituito l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento giudiziale. La deroga è necessaria per evitare la perdita definitiva del diritto al rimborso e garantire il principio di effettività del diritto unionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

IVA: rimborso dell’imposta indebitamente versata oltre il termine biennale, in caso di restituzione al committente imposta da un provvedimento coattivo

Rimborso IVA indebitamente versata in esecuzione di un provvedimento coattivo

La controversia riguarda il diritto del prestatore di servizi a ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA versata ma non dovuta, quando l’imposta sia stata successivamente restituita al committente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, anche se l’istanza di rimborso è presentata oltre il termine decadenziale ordinario.

Soggetti e vicenda processuale

La Bipiesse Riscossioni S.p.A., alla quale è subentrata Equitalia Centro S.p.A., aveva versato all’Agenzia delle Entrate l’IVA applicata sugli aggi percepiti per i servizi di riscossione dei contributi consortili. Successivamente, un provvedimento giurisdizionale aveva imposto all’agente della riscossione di restituire ai consorzi di bonifica l’IVA applicata sui compensi, ritenuta indebitamente riscossa perché i contributi consortili avevano natura tributaria.

Dopo avere restituito l’imposta ai consorzi in esecuzione del provvedimento giudiziale, l’agente della riscossione aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA già versata. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, eccependo la decadenza prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Commissione tributaria provinciale di Sassari, con sentenza n. 61/1/05, aveva accolto il ricorso dell’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, con sentenza n. 74/08/11 del 29 marzo 2011, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. L’Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito da Equitalia Centro S.p.A.

Questione giuridica

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e delle disposizioni in materia di decadenza dal rimborso dell’IVA. Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto applicare il termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Regola ordinaria e deroga riconosciuta

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia e ha ribadito l’orientamento secondo cui, in materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata anche dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

La possibilità è tuttavia subordinata a una condizione precisa: il prestatore deve avere effettivamente rimborsato l’IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, quale un provvedimento giudiziale che imponga la restituzione dell’imposta.

La deroga, pertanto, non opera per il solo fatto che l’imposta sia stata versata indebitamente o che il committente ne chieda la restituzione. È necessario che la restituzione al committente sia stata concretamente eseguita e derivi da un obbligo imposto coattivamente.

Fondamento unionale del principio

La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 dicembre 2011, causa C-427/10, secondo cui il principio di effettività del diritto dell’Unione non è rispettato quando l’applicazione delle norme nazionali determina la perdita completa, per il soggetto passivo, del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta.

La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto unionale la previsione di un termine di prescrizione più lungo a favore del committente rispetto al termine di decadenza applicabile al prestatore. Tuttavia, tale sistema non può comportare che il prestatore, dopo aver restituito l’IVA al committente in forza di un provvedimento coattivo, non possa più recuperare l’imposta dall’Erario a causa del decorso del termine decadenziale.

Precedenti giurisprudenziali richiamati

La decisione richiama, quale consolidato orientamento, i seguenti precedenti della Corte di cassazione:

  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 12666 del 20 luglio 2012, Rv. 623394-01;
  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 6600 del 15 marzo 2013, Rv. 625512-01;
  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 25988 del 10 dicembre 2014, Rv. 633531-01.

Tali pronunce riguardano fattispecie analoghe relative all’IVA versata sugli aggi da istituti di credito o concessionari del servizio di riscossione dei contributi di bonifica e successivamente restituita ai consorzi sulla base dell’art. 2033 c.c.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’agente della riscossione era stato obbligato da un provvedimento giudiziale a restituire ai consorzi di bonifica l’IVA applicata sui propri compensi. L’imposta era stata quindi effettivamente restituita ai committenti, pur essendo stata già versata all’Amministrazione finanziaria.

La Corte ha ritenuto che tale situazione integrasse i presupposti per consentire il rimborso anche oltre il termine ordinario di decadenza. L’eccezione dell’Agenzia, fondata esclusivamente sul decorso del termine previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, non è stata pertanto accolta.

Decisione e spese

La Corte di cassazione, riunita in Camera di consiglio della Quinta Sezione civile il 17 aprile 2019, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché l’orientamento giurisprudenziale decisivo si era consolidato successivamente alla proposizione del ricorso e la questione era stata ritenuta oggettivamente controversa.

La sentenza è stata depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2019.

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