Sentenza n. 1403/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riconoscimento solo parziale degli extracosti derivanti da una variante al contratto di servizio di ristorazione e nota di preavviso di rigetto parziale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione con cui l’ASL ha riconosciuto solo parzialmente gli extracosti conseguenti all’inutilizzabilità dei locali del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania e al conseguente ricorso a un diverso centro di cottura e confezionamento dei pasti. La variante era stata autorizzata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, per il periodo 1 agosto 2023 - 31 dicembre 2023, con riconoscimento di euro 262.113,34 e di ulteriori euro 39.466,62 a consuntivo per utenze e utilizzo di automezzi. La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento integrale degli extracosti relativi al personale, al trasporto del personale e dei pasti, a tutti gli automezzi utilizzati e alle utenze. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di costi riferiti al periodo gennaio-giugno 2024, ai lavori eseguiti nei locali dell’ASL e alla progettazione dei lavori. L’amministrazione aveva contestato la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l’aumento dei costi del personale e la necessità di utilizzare un secondo automezzo refrigerato e un secondo automezzo non refrigerato. I costi relativi al periodo successivo e ai lavori erano stati prospettati per la prima volta nelle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che l’autorizzazione della variante ex art. 106 d.lgs. 50/2016 costituisca esercizio di un potere amministrativo eccezionale incidente sulla fase di esecuzione del contratto e volto a modificare le condizioni tecnico-economiche originarie. La giurisdizione comprende anche le controversie sugli extracosti, poiché l’amministrazione deve valutare non solo l’an della variante, ma anche il quantum delle relative conseguenze economiche, verificando congruità, convenienza e rispetto dei limiti di legge. Nel merito, il giudice ha ritenuto non documentati né giustificati gli extracosti del personale: l’impresa aveva indicato un aumento delle ore lavorate senza spiegarne le ragioni, nonostante l’attività produttiva non fosse mutata. Sono stati ritenuti non documentati e non giustificati anche gli extracosti di trasporto, in particolare la necessità di due automezzi refrigerati e due non refrigerati, apparendo sufficiente un automezzo per ciascuna tipologia in assenza di specifiche ragioni contrarie. Le utenze erano state dimostrate soltanto fino a dicembre 2023 e, pertanto, erano state correttamente liquidate entro tale limite. Quanto ai costi relativi al periodo gennaio-giugno 2024, ai lavori e alla progettazione, il TAR ha rilevato che essi erano stati dedotti soltanto nelle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 e costituivano una nuova istanza, non ancora valutata dall’amministrazione. Tali voci non potevano quindi essere riconosciute nel giudizio, perché non erano state oggetto del provvedimento impugnato né di una variante autorizzata. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016
modifiche che possono essere apportate al contratto nel corso della sua esecuzione
La disposizione attribuisce alla stazione appaltante un potere amministrativo eccezionale di autorizzare modifiche del contratto in corso di esecuzione, previa verifica dei presupposti e dei limiti legali, nonché della congruità e convenienza dei maggiori costi.
art. 10-bis l. 241/1990
motivi ostativi all’accoglimento delle istanze
Le osservazioni al preavviso di rigetto non possono trasformare il giudizio in sede di valutazione di una nuova istanza non ancora esaminata dall’amministrazione; le nuove pretese devono essere oggetto di autonomo esercizio del potere amministrativo.
Massime di principio
- La controversia relativa al riconoscimento degli extracosti conseguenti a una variante contrattuale autorizzata ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 appartiene alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità quando l’amministrazione deve esercitare il potere di valutare la sussistenza della variante, i suoi limiti, la congruità dei costi e la convenienza complessiva della modifica; la giurisdizione esclusiva sui contratti pubblici non si estende, in via generale, alla fase di esecuzione.
- Il potere amministrativo di autorizzare una variante in corso di esecuzione riguarda non solo l’an della modifica, ma anche il quantum delle sue conseguenze economiche: la stazione appaltante deve verificare e motivare la congruità degli extracosti richiesti e il loro rapporto con i vantaggi derivanti dalla conservazione e dal completamento del contratto.
- Gli extracosti richiesti dall’affidatario devono essere adeguatamente documentati e giustificati, sia quanto all’effettivo aumento delle ore e delle attività del personale sia quanto alla necessità e proporzionalità dei mezzi di trasporto impiegati; la mera quantificazione contabile non dimostra il diritto al rimborso.
- Il giudice non può riconoscere costi riferiti a periodi, prestazioni o lavori diversi da quelli espressamente valutati e autorizzati dall’amministrazione nell’ambito della variante impugnata, poiché tali pretese presuppongono un autonomo e preliminare esercizio del potere amministrativo.
- Le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 possono contenere nuove pretese, ma queste, se qualificate dall’amministrazione come nuova istanza e non ancora decise, non possono essere esaminate direttamente dal giudice nel ricorso contro il precedente provvedimento.
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