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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2216

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2216 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulle misure antidumping già vigenti sul TCCA cinese, modificandone il livello a seguito di un riesame intermedio parziale limitato al dumping. La Commissione ha ritenuto che in Cina persistano distorsioni significative e ha quindi costruito il valore normale ricorrendo a un paese rappresentativo, l’Indonesia, con riferimento ai dati di Pindo Deli. All’esito del confronto con i prezzi all’esportazione, sono stati confermati dazi antidumping definitivi pari al 62,6 % per il gruppo Hebei Jiheng e al 78,9 % per Puyang Cleanway e per tutte le altre società, con obblighi documentali specifici per beneficiare delle aliquote individuali.

Modifica del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (TCCA/simclosene) originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido tricloroisocianurico e dei suoi preparati, anche denominato "simclosene", classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda in particolare i produttori esportatori cinesi individuati nel regolamento: gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd.), Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. e tutte le altre società non specificamente menzionate. Le misure si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento e restano soggette alle ordinarie disposizioni doganali; le aliquote individuali richiedono una specifica fattura commerciale conforme. Non sono oggetto del presente riesame aspetti diversi dal dumping, né viene rideterminato il margine di pregiudizio oltre quanto necessario per fissare i dazi.

Modifica del dazio antidumping sul TCCA originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2216 della Commissione modifica il regime antidumping vigente sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (TCCA, o simclosene) proveniente dalla Repubblica popolare cinese. L’intervento deriva da un riesame intermedio parziale avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e riguarda esclusivamente il dumping, non il pregiudizio in sé.

Contesto procedurale e misure precedenti

La Commissione ricostruisce l’evoluzione della disciplina antidumping sul TCCA: istituzione originaria dei dazi nel 2005, successivi riesami in previsione della scadenza, riesami relativi a nuovi esportatori e, da ultimo, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 che aveva reintrodotto le misure definitive. Nel presente procedimento il riesame intermedio parziale è stato aperto il 6 agosto 2024 sulla base di una domanda presentata da ERCROS SA ed Electroquímica de Hernani SA per conto dell’industria dell’Unione.

Oggetto del riesame e ambito di prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo delle procedure precedenti: acido tricloroisocianurico e suoi preparati, indicato anche come simclosene. Il prodotto in esame è quello originario della RPC, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, con i corrispondenti codici TARIC. La Commissione conferma inoltre che il prodotto esportato nell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese, quello venduto nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e quindi sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento delle distorsioni significative in Cina

La Commissione conclude che in Cina non è opportuno utilizzare prezzi e costi interni per la determinazione del valore normale, in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale conclusione si fonda su: elementi contenuti nella domanda; precedenti conclusioni della Commissione in inchieste analoghe nel settore chimico; dati del documento di lavoro della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese; e assenza di collaborazione sostanziale da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori sul punto. La Commissione richiama distorsioni riferite alla presenza statale nelle imprese, al ruolo del PCC, ai mercati delle materie prime, dell’energia, del lavoro, ai finanziamenti, al diritto fallimentare e patrimoniale e ai costi salariali.

Scelta del paese rappresentativo e fonti dei valori esenti da distorsioni

Per costruire il valore normale, la Commissione individua come paese rappresentativo l’Indonesia, dopo aver esaminato anche il Messico. Il criterio decisivo è la disponibilità di dati pubblici pertinenti: per l’Indonesia risultano disponibili dati finanziari sottoposti ad audit di Pindo Deli, società che possiede anche una divisione chimica produttrice di TCCA. I dati sono utilizzati per determinare SGAV e profitti. Le fonti dei valori esenti da distorsioni sono il Global Trade Atlas per le materie prime, Badan Pusat Statistik per il lavoro, Perusahaan Listrik Negara per l’energia elettrica e il ministero dell’Energia e delle risorse minerarie per il gas naturale.

Calcolo del valore normale

Il valore normale è costruito per tipo di prodotto a livello franco fabbrica. La Commissione applica ai consumi effettivi verificati dei produttori esportatori collaboranti i valori unitari esenti da distorsioni rilevati in Indonesia. Per alcune materie prime marginali i costi sono raggruppati come "materiali di consumo". Le SGAV di Pindo Deli sono pari al 13,99 % dei costi delle merci vendute e il profitto al 22,29 %, valori applicati al costo di produzione esente da distorsioni. Per l’acido cianurico la Commissione accoglie una specifica argomentazione e costruisce il valore di riferimento sulla base del coefficiente di consumo verificato di Jiheng.

Prezzo all’esportazione e confronto equo

Per Jiheng e Puyang Cleanway, che esportano direttamente nell’Unione, il prezzo all’esportazione corrisponde al prezzo realmente pagato o pagabile. Per Bai Kang, invece, le vendite verso l’UE avvengono tramite Jiheng, qualificata come operatore commerciale collegato; la Commissione effettua quindi un adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), costruendo una commissione mediante SGAV e profitto teorico del 5 %. Nel confronto con il valore normale, la Commissione adegua il prezzo all’esportazione per trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, commissioni, costo del credito e spese bancarie.

Margini di dumping e valutazione del carattere duraturo

La Commissione determina margini di dumping definitivi molto elevati: 164,2 % per il gruppo Hebei Jiheng, 165,5 % per Puyang Cleanway e 201,3 % per tutte le altre società. Ai fini del dazio definitivo, tuttavia, rileva il livello del margine di pregiudizio. La Commissione esamina anche il carattere duraturo del mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e conclude positivamente, valorizzando l’aumento delle esportazioni verso l’Unione, la crescita della capacità produttiva e della capacità inutilizzata in Cina, l’aumento del numero di produttori e le politiche industriali cinesi che incidono sui costi.

Livello del dazio antidumping definitivo

In applicazione del principio del dazio inferiore, il regolamento fissa il dazio definitivo al livello del margine di pregiudizio, non a quello di dumping. Ne risultano aliquote del 62,6 % per il gruppo Hebei Jiheng e del 78,9 % per Puyang Cleanway e per tutte le altre società. Il testo precisa inoltre che, per il gruppo Hebei Jiheng, Bai Kang non disponeva di un margine di pregiudizio individuale e viene pertanto assoggettata al margine di Jiheng.

Prescrizioni documentali e rischio di elusione

Per evitare elusioni dovute alla differenziazione delle aliquote, le società con dazio individuale devono presentare una fattura commerciale valida che riporti la dichiarazione testualmente prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. Le autorità doganali possono richiedere documenti aggiuntivi per verificare la correttezza delle informazioni. Il regolamento segnala anche che un aumento significativo dei volumi esportati da una società a dazio individuale può dare luogo a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica e misura antidumping definitiva

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e dei suoi preparati (simclosene) originario della RPC, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20).

Aliquote applicabili per società

Sono fissate aliquote individuali del 62,6 % per il gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd.) con codice addizionale TARIC 89XG, e del 78,9 % per Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. con codice A628. A tutte le altre società si applica il 78,9 % con codice A999.

Condizione per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per "tutte le altre società".

Base giuridica del riesame e metodo di determinazione del valore normale

Il regolamento si fonda sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Poiché la Commissione ha riscontrato distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), il valore normale è stato costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando l’Indonesia come paese rappresentativo e Pindo Deli per SGAV e profitti.

Esito del riesame e margini rilevanti

La Commissione ha accertato margini di dumping definitivi pari al 164,2 % per il gruppo Hebei Jiheng, al 165,5 % per Puyang Cleanway e al 201,3 % per tutte le altre società. Tuttavia, ai fini della misura definitiva, il dazio è stato fissato al livello del margine di pregiudizio: 62,6 % per il gruppo Hebei Jiheng e 78,9 % per Puyang Cleanway e tutte le altre società.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commerciale

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