Regolamento (UE) 2025/2250
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2250 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante modifica e rettifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Da un lato rettifica un errore relativo ad alcune zone della Croazia già modificate dal regolamento (UE) 2025/2189; dall'altro recepisce nuovi focolai, in particolare in Lituania, e adegua le delimitazioni territoriali nelle varie categorie di rischio. L'intervento mira a contenere la diffusione della malattia e a preservare la sanità animale, con effetti immediati sulle movimentazioni di suini e prodotti derivati nelle aree interessate.
Modifica e rettifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, al loro interno, alle zone territoriali specificamente elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, distinte in zone soggette a restrizioni I, II e III. Le modifiche riguardano in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, sulla base dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica e rettifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Il regolamento interviene sul sistema UE di misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando la geografia delle zone soggette a restrizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La finalità è reagire all'evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell'Unione, correggere un errore materiale emerso dopo il regolamento (UE) 2025/2189 e adeguare le misure di contenimento ai nuovi focolai notificati, in particolare in Lituania.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, quale base giuridica dell'intervento. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti gravi sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti di animali e prodotti, anche verso paesi terzi. Viene inoltre richiamata la necessità di fondare la delimitazione delle zone su criteri scientifici condivisi, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme WOAH.
Rettifica della situazione in Croazia
Il regolamento corregge un errore intervenuto nelle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/2189. Alcune aree della contea di Osijek-Baranja, che avrebbero dovuto essere classificate come zona soggetta a restrizioni II a seguito di un focolaio in suini selvatici, erano state erroneamente inserite nella zona I. La rettifica mira quindi ad allineare la classificazione al livello di rischio corretto.
Aggiornamento per nuovi focolai, in particolare in Lituania
Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2025/2189, la Lituania ha notificato un nuovo focolaio di PSA in suini detenuti. La Commissione considera questo sviluppo, insieme alla situazione attorno al focolaio e al rischio di ulteriore diffusione, per modificare la delimitazione delle zone. Il testo sottolinea che, data l'urgenza della situazione, le nuove delimitazioni devono essere efficaci il più rapidamente possibile.
Contenuto dell'allegato I: zone I, II e III
L'allegato I viene sostituito integralmente con un nuovo elenco di aree classificate nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Zone soggette a restrizioni I
Sono individuate numerose aree in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per l'Italia, la zona I comprende, tra l'altro, aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Basilicata e Campania. In molti casi la delimitazione è estremamente dettagliata e segue confini comunali, frazioni, sezioni catastali, tratti stradali o linee ferroviarie.
Zone soggette a restrizioni II
La zona II è ridefinita per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia e Croazia. In Italia, la zona II comprende numerosi comuni o parti di comuni in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania, con una concentrazione particolarmente ampia in provincia di Alessandria, nel pavese, nel genovese e in altre aree già interessate da elevato rischio sanitario.
Zone soggette a restrizioni III
La zona III è prevista per Italia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Estonia e Lituania. Per l'Italia, la zona III riguarda la sola provincia di Piacenza, con i comuni di Ponte dell'Olio, Gropparello, Gazzola, Travo, Gossolengo, Bettola, Rivergaro, Podenzano, Vigolzone e San Giorgio Piacentino. In Polonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Estonia e Lituania sono elencate ulteriori aree ad alto rischio o particolarmente colpite.
Effetti giuridici e applicazione
Poiché il regolamento sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2023/594, le nuove delimitazioni incidono direttamente sulle misure di restrizione applicabili alla movimentazione di suini detenuti e selvatici, nonché dei prodotti derivati, nelle aree interessate. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Disposizioni principali
Rettifica e sostituzione dell'allegato I del regolamento 2023/594
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. La rettifica incide sulle voci relative alla Croazia, correggendo l'errata classificazione di alcune aree della contea di Osijek-Baranja che, per effetto del regolamento (UE) 2025/2189, avrebbero dovuto essere inserite nella zona soggetta a restrizioni II e non nella I.
Aggiornamento delle zone in funzione della situazione epidemiologica
Le modifiche recepiscono i nuovi sviluppi epidemiologici della peste suina africana nell'Unione, inclusi i focolai notificati dalla Lituania dopo l'adozione del regolamento (UE) 2025/2189. La Commissione richiama i criteri scientifici e gli orientamenti UE sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA, nonché le norme WOAH, come base per la delimitazione delle zone I, II e III.
Ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III
L'allegato I viene integralmente riscritto con un elenco dettagliato di aree territoriali classificate nelle tre categorie di restrizione. Per l'Italia, ad esempio, sono elencate aree in varie regioni, con una specifica zona di restrizione III in Emilia-Romagna (provincia di Piacenza) e numerose zone di restrizione I e II in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Analoghe elencazioni aggiornate riguardano gli altri Stati membri interessati.
Urgenza ed efficacia immediata
Considerata la rapidità di evoluzione della situazione epidemiologica, il regolamento sottolinea la necessità che le modifiche producano effetti quanto prima possibile. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Base giuridica e conformità procedurale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e risulta conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. È indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
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