Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2260

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2260 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aceite del Somontano (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della denominazione «Aceite del Somontano» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. L’atto dà attuazione al nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143, constatando che la domanda presentata dalla Spagna era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica «Aceite del Somontano» (DOP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica «Aceite del Somontano», classificata come denominazione di origine protetta (DOP), e produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Riguarda l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di un prodotto agricolo, sulla base di una domanda presentata dalla Spagna prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non introduce discipline generali di settore né ulteriori esclusioni, ma si limita alla registrazione dell’IG indicata.

Iscrizione di «Aceite del Somontano» (DOP) nel registro UE delle indicazioni geografiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2260 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Aceite del Somontano», qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione evidenzia che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in base all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamato nel considerando. Successivamente, la procedura di opposizione prevista dal nuovo quadro normativo non ha dato esito a contestazioni: non è stata infatti presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla fattispecie in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Effetto normativo dell’atto

A seguito di tali presupposti, l’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Aceite del Somontano» (DOP) nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta di un atto esecutivo di natura puntuale, privo di ulteriori prescrizioni sostanziali o procedurali, che si limita a rendere effettiva la registrazione dell’indicazione geografica richiesta.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo stesso articolo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare, il provvedimento assume rilievo essenzialmente sotto il profilo della tutela del nome protetto «Aceite del Somontano», che entra a far parte del registro europeo delle indicazioni geografiche. Ne consegue la protezione giuridica connessa al regime DOP previsto dal diritto dell’Unione, secondo il quadro del regolamento (UE) 2024/1143.

Disposizioni principali

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Aceite del Somontano» era stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Aceite del Somontano» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàregistro dell’unionediritto alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.