Regolamento (UE) 2025/2223
Regolamento (UE) 2025/2223 della Commissione, del 4 novembre 2025, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l'inclusione nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite di una claim relativa alla citicolina e alla memoria. La Commissione si conforma al parere scientifico dell'EFSA, che non ha accertato un nesso di causa-effetto tra il consumo della sostanza e il miglioramento o il mantenimento della memoria negli adulti interessati. Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 e diventa direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rifiuto dell'autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa alla citicolina e alla memoria.
Ambito di applicazione
Si applica all'indicazione sulla salute proposta per la citicolina (CDP-colina), sale interno, riguardante il miglioramento o il mantenimento della memoria o la riduzione della perdita di memoria in adulti sani di mezza età o anziani con compromissione soggettiva della memoria legata all'età. Produce effetti nell'ambito della procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e riguarda, in pratica, gli operatori del settore alimentare interessati a commercializzare tale claim nell'Unione europea. Non autorizza l'indicazione e quindi essa non può essere inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa alla citicolina e alla memoria
Il regolamento (UE) 2025/2223 della Commissione respinge una domanda di autorizzazione relativa a un'indicazione sulla salute concernente la citicolina (CDP-colina), sale interno, e il sostegno della memoria. Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea generale le indicazioni sulla salute non previamente autorizzate e incluse nell'elenco unionale delle indicazioni consentite.
Contesto normativo e iter procedurale
La Commissione richiama il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente; le domande valide sono trasmesse all'EFSA per la valutazione scientifica e, successivamente, la Commissione decide sull'autorizzazione tenendo conto del parere dell'Autorità. Nel caso di specie, la domanda n. EFSA-Q-2022-00411 è stata presentata da Edge Pharma Sp. z o.o. e riguardava l'indicazione secondo cui l'assunzione di citicolina sostiene la funzionalità della memoria in persone sane di mezza età e anziane con compromissione soggettiva della memoria associata all'età.
Esito della valutazione scientifica
L'EFSA ha pubblicato il proprio parere scientifico il 4 luglio 2024. Nel parere ha concluso che, sulla base dei dati presentati, non era stato dimostrato un rapporto di causa-effetto tra il consumo di citicolina e il miglioramento o il mantenimento della memoria, né la riduzione della perdita di memoria, negli adulti sani di mezza età o anziani con compromissione soggettiva della memoria correlata all'età. Di conseguenza, l'indicazione non risultava conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non poteva essere autorizzata.
Mancanza di osservazioni e decisione finale
Dopo la pubblicazione del parere EFSA, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dal richiedente o da altri cittadini ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ha quindi adottato il regolamento di diniego.
Effetti giuridici
L'allegato al regolamento identifica l'indicazione respinta e il relativo riferimento EFSA (Q-2022-00411). L'effetto pratico è che la claim non entra nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione dell'indicazione
L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato non è inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Base giuridica e procedura di valutazione
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che disciplina la decisione della Commissione sulle domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute dopo la valutazione scientifica dell'EFSA.
Contenuto della domanda e esito EFSA
La domanda n. EFSA-Q-2022-00411, presentata da Edge Pharma Sp. z o.o., riguardava la frase: "L'assunzione di citicolina sostiene la funzionalità della memoria in persone sane di mezza età e anziane che soffrono di una compromissione della memoria legata all'età". L'EFSA, con parere pubblicato il 4 luglio 2024, ha concluso che non era stato stabilito un rapporto di causa-effetto e che l'indicazione non soddisfaceva i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Mancanza di osservazioni successive al parere EFSA
Dopo la pubblicazione del parere scientifico, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dal richiedente o da altri cittadini ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2216
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2222
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2250
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2259
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2260
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2261
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →