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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2223

Regolamento (UE) 2025/2223 della Commissione, del 4 novembre 2025, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

Normativa europea32025R2223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge l'inclusione nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite di una claim relativa alla citicolina e alla memoria. La Commissione si conforma al parere scientifico dell'EFSA, che non ha accertato un nesso di causa-effetto tra il consumo della sostanza e il miglioramento o il mantenimento della memoria negli adulti interessati. Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 e diventa direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rifiuto dell'autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa alla citicolina e alla memoria.

Ambito di applicazione

Si applica all'indicazione sulla salute proposta per la citicolina (CDP-colina), sale interno, riguardante il miglioramento o il mantenimento della memoria o la riduzione della perdita di memoria in adulti sani di mezza età o anziani con compromissione soggettiva della memoria legata all'età. Produce effetti nell'ambito della procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e riguarda, in pratica, gli operatori del settore alimentare interessati a commercializzare tale claim nell'Unione europea. Non autorizza l'indicazione e quindi essa non può essere inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite.

Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa alla citicolina e alla memoria

Il regolamento (UE) 2025/2223 della Commissione respinge una domanda di autorizzazione relativa a un'indicazione sulla salute concernente la citicolina (CDP-colina), sale interno, e il sostegno della memoria. Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea generale le indicazioni sulla salute non previamente autorizzate e incluse nell'elenco unionale delle indicazioni consentite.

Contesto normativo e iter procedurale

La Commissione richiama il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente; le domande valide sono trasmesse all'EFSA per la valutazione scientifica e, successivamente, la Commissione decide sull'autorizzazione tenendo conto del parere dell'Autorità. Nel caso di specie, la domanda n. EFSA-Q-2022-00411 è stata presentata da Edge Pharma Sp. z o.o. e riguardava l'indicazione secondo cui l'assunzione di citicolina sostiene la funzionalità della memoria in persone sane di mezza età e anziane con compromissione soggettiva della memoria associata all'età.

Esito della valutazione scientifica

L'EFSA ha pubblicato il proprio parere scientifico il 4 luglio 2024. Nel parere ha concluso che, sulla base dei dati presentati, non era stato dimostrato un rapporto di causa-effetto tra il consumo di citicolina e il miglioramento o il mantenimento della memoria, né la riduzione della perdita di memoria, negli adulti sani di mezza età o anziani con compromissione soggettiva della memoria correlata all'età. Di conseguenza, l'indicazione non risultava conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non poteva essere autorizzata.

Mancanza di osservazioni e decisione finale

Dopo la pubblicazione del parere EFSA, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dal richiedente o da altri cittadini ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ha quindi adottato il regolamento di diniego.

Effetti giuridici

L'allegato al regolamento identifica l'indicazione respinta e il relativo riferimento EFSA (Q-2022-00411). L'effetto pratico è che la claim non entra nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione dell'indicazione

L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato non è inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Base giuridica e procedura di valutazione

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che disciplina la decisione della Commissione sulle domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute dopo la valutazione scientifica dell'EFSA.

Contenuto della domanda e esito EFSA

La domanda n. EFSA-Q-2022-00411, presentata da Edge Pharma Sp. z o.o., riguardava la frase: "L'assunzione di citicolina sostiene la funzionalità della memoria in persone sane di mezza età e anziane che soffrono di una compromissione della memoria legata all'età". L'EFSA, con parere pubblicato il 4 luglio 2024, ha concluso che non era stato stabilito un rapporto di causa-effetto e che l'indicazione non soddisfaceva i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Mancanza di osservazioni successive al parere EFSA

Dopo la pubblicazione del parere scientifico, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dal richiedente o da altri cittadini ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentareindicazioni sulla salutesicurezza alimentarevalutazione scientifica efsa

Testo integrale

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