Regolamento (UE) 2025/2259
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2259 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Cârnați din topor din Vâlcea (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2259 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Cârnați din topor din Vâlcea" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Romania e l’assenza di dichiarazioni di opposizione. Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta "Cârnați din topor din Vâlcea".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, della denominazione "Cârnați din topor din Vâlcea" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto direttamente applicabile. Non disciplina in via generale altri prodotti, ma unicamente l’iscrizione della specifica indicazione geografica proposta dalla Romania.
Iscrizione dell’IGP "Cârnați din topor din Vâlcea"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2259 della Commissione dà attuazione al sistema di protezione delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, registrando nel registro dell’Unione la denominazione "Cârnați din topor din Vâlcea" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sull’esito positivo della procedura di esame della domanda presentata dalla Romania e sull’assenza di opposizioni.
Contesto normativo e iter procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando viene precisato che:
- la domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Cârnați din topor din Vâlcea" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143;
- non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento;
- ricorrono quindi i presupposti per procedere all’iscrizione nel registro dell’Unione.
Effetto principale del regolamento
L’articolo 1 dispone in modo diretto l’iscrizione della denominazione "Cârnați din topor din Vâlcea" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta quindi di un atto puntuale di riconoscimento e registrazione, destinato a conferire alla denominazione la tutela prevista dal diritto dell’Unione per le IGP.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre la sua portata generale, prevedendo che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare, il regolamento assume rilievo perché formalizza la protezione unionale della denominazione registrata, con le conseguenti implicazioni in termini di uso consentito del nome, valorizzazione commerciale e tutela contro impieghi non conformi alla disciplina delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) 2024/1143.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Cârnați din topor din Vâlcea" è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti della registrazione
Dai considerando risulta che la domanda di registrazione, presentata dalla Romania, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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