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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2261

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Casauria (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione dell’indicazione geografica «Casauria» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione rileva che la domanda italiana era stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Casauria» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Casauria» (DOP), quale prodotto oggetto di domanda di registrazione presentata dall’Italia e pubblicata ai sensi della disciplina UE sulle indicazioni geografiche. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dalla data di entrata in vigore; non contiene esclusioni settoriali ulteriori rispetto al perimetro della singola denominazione registrata.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Casauria» (DOP) nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Casauria» come denominazione di origine protetta. L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, e richiama la disciplina transitoria per le domande già presentate ai sensi del previgente regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto procedurale

La Commissione rileva che la domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, non essendo stata presentata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, della medesima disciplina, non residuavano ostacoli alla registrazione.

Effetto principale: iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Casauria» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò significa che la denominazione beneficia della protezione UE prevista per le DOP registrate, secondo il regime generale applicabile a tali indicazioni.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espresso come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP «Casauria»

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Casauria» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dall’Italia era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaqualità dei prodotti agricolidenominazioni di origine protette

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