Cassazione Penale, Sentenza n. 23771/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall’imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per atti persecutori, tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e violazione di domicilio aggravata. La vicenda riguarda la fine di una relazione sentimentale: dopo la rottura, l’imputato avrebbe iniziato a molestare e minacciare l’ex compagna, fino a introdursi nottetempo nella sua abitazione, aprire i rubinetti del gas e saturare l’ambiente, oltre a cospargere di benzina alcuni indumenti della donna, creando una situazione ritenuta idonea a provocare un’esplosione e un incendio quando la persona offesa fosse rientrata. Il ricorso sviluppa due motivi: con il primo si deduce la violazione di legge per mancata applicazione del reato complesso/assorbimento tra atti persecutori e tentato omicidio, sostenendo che, in presenza di contestualità spazio-temporale e unitarietà finalistica, il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. avrebbe dovuto essere assorbito nel tentato omicidio aggravato ex art. 576 c.p.; con il secondo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza del tentato omicidio, contestando l’idoneità degli atti, la ricostruzione della saturazione di gas, la lettura delle testimonianze e l’esito dell’esperimento giudiziale difensivo sul piano cottura. La Procura generale e la parte civile chiedono il rigetto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il secondo motivo, osservando che la saturazione dell’abitazione con il gas e il versamento di liquido infiammabile risultano sorretti da un quadro probatorio convergente e non illogico, formato da testimonianze, rilievi dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, riprese video, segni di effrazione, rinvenimento di indumenti e taniche, ammissioni dell’imputato e dichiarazioni rese alla madre; reputa inoltre non decisivo l’esperimento giudiziale difensivo e corretta la valutazione dell’idoneità degli atti a integrare il tentato omicidio secondo i criteri dell’ex ante e dell’univocità degli atti. Esclusa l’insussistenza del tentato omicidio, la Corte respinge anche il primo motivo: pur richiamando il principio delle Sezioni Unite sul reato complesso circostanziato nei casi di omicidio aggravato commesso a seguito di atti persecutori, rileva che nel caso concreto l’imputazione non contestava al capo del tentato omicidio l’aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.; pertanto i giudici di merito correttamente non hanno esteso il giudizio a una circostanza aggravante non contestata e non potevano dichiarare l’assorbimento. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e la condanna generica alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
richiamato come base del delitto di atti persecutori contestato per le condotte moleste e minatorie successive alla rottura della relazione
artt. 56, 575, 577 c.p.
richiamati per qualificare il fatto come tentato omicidio aggravato dalla premeditazione
art. 614 c.p.
richiamato per la violazione di domicilio consumata mediante introduzione e trattenimento nell’abitazione contro la volontà della persona offesa
art. 61, comma 1, n. 2 c.p.
richiamato come aggravante contestata per la violazione di domicilio
art. 84 c.p.
invocato dalla difesa per sostenere l’assorbimento nel reato complesso; la Corte precisa che l’operatività del reato complesso presuppone la contestazione dell’aggravante e la valutazione di unitarietà del fatto
art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.
richiamato come aggravante idonea, nei casi ricorrenti, a fondare il reato complesso circostanziato tra omicidio e atti persecutori; nel caso concreto non era però contestata nel capo relativo al tentato omicidio
art. 597 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti della decisione di appello e al divieto di reformatio in peius
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova
art. 507 c.p.p.
richiamato per l’assunzione di testimonianze disposte dal giudice dibattimentale
artt. 516 e ss. c.p.p.
richiamati per evidenziare che il pubblico ministero avrebbe potuto avvalersi degli strumenti di modifica dell’imputazione per inserire l’aggravante non contestata
art. 522 c.p.p.
richiamato come parametro della nullità che si sarebbe altrimenti verificata ove il giudice avesse esteso il giudizio a circostanze non contestate
art. 616 c.p.p.
richiamato quale base della condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso
art. 541 c.p.p.
richiamato in tema di liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
richiamati per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 110 d.P.R. 115/2002
richiamato per la condanna generica al pagamento delle spese in favore dell’Erario
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
art. 49 c.p.
richiamato nel ragionamento sui criteri per distinguere il tentativo punibile dal reato impossibile per inidoneità assoluta degli atti
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente il dato probatorio travisato e dimostra che esso è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello oppure che l’omissione valutativa riguarda una prova decisiva; non è ammessa una rivalutazione del merito.
- Ai fini del tentato omicidio l’idoneità degli atti va apprezzata in concreto e in chiave ex ante, rispetto alla situazione percepibile dall’agente al momento della condotta; non basta affermare che il risultato letale non si è verificato o che, in astratto, l’evento appariva poco probabile.
- Il reato impossibile per inidoneità degli atti ricorre solo quando il mezzo usato presenti un’inefficienza strutturale e strumentale assoluta, indipendente da fattori estranei; non è sufficiente una mera difficoltà di realizzazione del piano criminoso.
- L’univocità degli atti nel tentativo ha natura oggettiva e si desume dal contesto, dalla natura della condotta e dalle regole di अनुभवienza, non da una mera dichiarazione di intenzione dell’agente.
- L’elemento soggettivo del tentato omicidio può essere desunto, in mancanza di confessione, da dati sintomatici quali la pericolosità della condotta, il mezzo impiegato, il comportamento antecedente e successivo e la presenza di un movente chiaramente omicida.
- Il reato complesso circostanziato tra atti persecutori e omicidio aggravato presuppone non solo la coesistenza fattuale dei due segmenti di condotta, ma anche la contestazione dell’aggravante che consente l’assorbimento; se l’aggravante non è contestata nel capo di imputazione relativo al reato più grave, il giudice non può estendere il giudizio oltre il thema decidendum.
- La mancata contestazione di una circostanza aggravante impedisce al giudice di fondare su di essa un aggravamento o un assorbimento, salvo che il pubblico ministero provveda alla necessaria modifica dell’imputazione secondo gli strumenti processuali previsti.
- In presenza di doppia conforme, le valutazioni di merito sorrette da motivazione coerente e convergente su plurimi elementi probatori resistono al sindacato di cassazione anche quando la difesa prospetti letture alternative della prova.
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